Regione Toscana
Domande e risposte sulla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

1. Per  ottenere la conversione da permesso di soggiorno stagionale a permess o di soggiorno per lavoro subordinato è necessario rientrare nel proprio Paese di origine?
No, come chiarito dalla circolare Ministero dell'interno-Ministero del Lavoro n. 6732 del 5 novembre 2013, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato non deve essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. E' sufficiente che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).
2. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

  • carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’"Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13 dicembre 1957);
  • carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
  • libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
  • documento di navigazione aerea;
  • documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
  • lasciapassare delle Nazioni Unite;
  • titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
  • documento di viaggio per rifugiati;
  • documento di viaggio per apolidi.