Regione Toscana
Domande e risposte

Fonte: FAQ Ministero dell'Interno (12/10/2012)

1. Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?
Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ed alla sussistenza dei requisiti previsti per datori di lavoro persone giuridiche.
Le Direzioni Territoriali del lavoro procedono, altresì, a verificare che il datore di lavoro non abbia in passato avviato procedure di emersione o fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). In caso di esito positivo di tali verifiche, lo Sportello unico convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolve all’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del lavoratore che richiede il permesso di soggiorno.
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale.
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

2. Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
No, l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

3. E’ consentito, nella presente emersione, il subentro di un nuovo datore di lavoro a quello che ha originariamente presentato la domanda di emersione e che ha licenziato il lavoratore nelle more della definizione del procedimento di emersione?
No, nel caso descritto non è consentito il subentro; questo è invece previsto in caso di morte del datore di lavoro, in caso di motivi di forza maggiore (ad esempio nel caso di sopravvenuto ricovero del badato per aggravamento dello stato di salute); per il lavoro subordinato, in caso di fallimento della ditta che ha presentato l’emersione, può subentrare nel rapporto di lavoro la ditta che ha rilevato la precedente.

4. Nella circolare n. 5090 del 31 luglio 2012 si afferma testualmente che sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno. Ciò posto, con tale precisazione si intende forse affermare che l’invito di convocazione, oltre che al datore di lavoro, verrà notificato anche al lavoratore?
Si, nella procedura di emersione 2012 la convocazione verrà inviata sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

5. Come si può certificare che il lavoratore clandestino, alla data del 9 agosto 2012, è alle dipendenze da almeno tre mesi e continua ad esserlo alla data di presentazione della domanda di emersione? Ovviamente non esiste contratto, vi sono moduli o autocertificazioni da produrre?
La domanda di emersione contiene la dichiarazione relativa all’inizio del rapporto di lavoro e alla sua attualità, pertanto, ha valore di autocertificazione.

6. Cosa si intende per “lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”? La disposizione va letta nel senso che il requisito minimo imprescindibile è rappresentato da una permanenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 e, qualora affermativo, come deve correlarsi l’inciso “o precedentemente" ?
Il lavoratore deve essere presente almeno dalla data del 31 dicembre 2011, quindi è chiaro che se dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata. La presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere salvo evidenze contrarie.

7. In che modo il lavoratore regolarizzando è posto nella condizione di monitorare, al pari del datore di lavoro, lo stato di avanzamento della pratica di emersione, una volta presentata la domanda? E’ possibile al lavoratore regolarizzando richiedere ed ottenere che tutti gli atti inerenti le varie fasi della procedura di emersione, oltre che al datore di lavoro, vengano direttamente notificati anche a lui? In altri termini, come può venire a conoscenza, in tempo reale, di tutti quegli elementi, alcuni dei quali determinanti ai fini del completamento del procedimento di emersione, nel caso in cui il datore di lavoro omettesse di informarlo (esempio: avviso di convocazione per la firma del contratto di soggiorno, eventuale sopravvenienza di cause ostative rinvenute in capo al lavoratore ovvero al datore di lavoro)?
Nella procedura di emersione 2012 tutti gli atti saranno notificati anche al lavoratore.

8. Oltre al contributo forfettario di 1.000 euro è necessario procedere ad altri pagamenti ?
Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.

La circolare congiunta del 7 settembre 2012 ha specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno.

Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.

Sempre all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto.

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati.

Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore.

Al momento della convocazione dovrà essere dimostrata la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo. Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.

9. I datori di lavoro domestico con quali modalità possono procedere al pagamento dei contributi arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, i datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM‐DOM, non dovranno far altro che attendere l'arrivo a casa dei bollettini ‐ MAV per il pagamento dei contributi arretrati.
L'inps, infatti, provvederà all’iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro,assegnando un codice provvisorio al rapporto di lavoro ed un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale ‐ per l’anno 2012 di € 429,00 mensili ‐ la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto.

Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d'inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell'Inps. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.

All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.

Si ricorda che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:

  • 1°trimestre (gennaio‐febbraio‐marzo) dal 1° al 10 aprile
  • 2°trimestre (aprile‐maggio‐giugno) dal 1° al 10 luglio
  • 3°trimestre (luglio‐agosto‐settembre) dal 1° al 10 ottobre
  • 4°trimestre (ottobre‐novembre‐dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

10. Con quali modalità le aziende possono procedere al pagamento dei contributi arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, le aziende una volta effettuato l'invio telematico del modello EM‐SUB, dovranno provvedere a richiedere l'apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice "5W". Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione, quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali.

Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole)dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione. dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

11. Quale reddito occorre prendere in considerazione? L’imponibile, il lordo o il netto?
I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di emersione 2012 consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro.

In caso di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

12. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v. lettera circolare Min. Lavoro dell’ 11.2.2011).

13. Qual è il requisito reddituale per datori di lavoro nel settore agricolo?
Per l’imprenditore agricolo, anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo, è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

14. Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come posso fare?
Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.

15. Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i redditi?
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è sua madre è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo, se invece Lei assume una badante per assistere sua madre è necessario dimostrare il reddito.

16. Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può sostituirmi?
In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del proprio congiunto, indicando l’esistenza degli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000. Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.

17. Quale documentazione deve essere esibita dallo straniero al momento della convocazione allo Sportello Unico in relazione alla disponibilità dell’alloggio?
Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri l’effettiva disponibilità dell’alloggio quali ad esempio il contratto di affitto, il contratto di comodato, dichiarazione di ospitalità, etc.. E’, altresì, necessario presentare il certificato di idoneità alloggiativa ovvero la ricevuta relativa alla richiesta dello stesso.

18. Quando va presentata la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.

19.‐ Può essere considerata documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia, provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore?
Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purché la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.

20. Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una datasuccessiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011.

21. Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

22. Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento ominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con leaziende di erogazione dei suddetti servizi).

23. Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

24. Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

25.‐Sono una persona affetta da patologia/handicap con limitazione dell’autosufficienza, posso presentare due dichiarazioni di emersione a favore di due lavoratori extracomunitari?
Si, ma sarà necessario essere già in possesso di una apposita certificazione medica della struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il S.S.N. rilasciata in data antecedente all’istanza, che attesti l’invalidità al 100% con indicazione della necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell’attività di assistenza.

26. Vorrei regolarizzare una lavoratrice extracomunitaria per l’assistenza a mio figlio affetto da patologia/handicap con limitazione dell’autosufficienza. Devo dimostrare i redditi?
No, è sufficiente produrre il certificato medico di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il S.S.N. rilasciato in data antecedente all’istanza dal uale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo.

 

 

“Domande e risposte” relative alle ultime disposizioni in materia di attesa occupazione  (settembre 2013)