Regione Toscana
Domande e risposte sul decreto di idoneità all’adozione.
  1. A quale Tribunale può essere presentata la dichiarazione di disponibilità?
    In caso di persone residenti in Italia, può essere presentata al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza. In caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, è competente il Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
  2. Che valore ha la Convenzione de L’Aja del 29 maggio del 1993?
    Si tratta del principale strumento per garantire insieme i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli e per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L’Italia ha aderito a questo patto con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura d’adozione. Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale: l’adozione deve cioè essere l’ultima strada da percorrere per realizzare l’interesse di un bambino, quando non ci sia stata possibilità di aiutarlo all’interno della propria famiglia nel proprio Paese d’origine.
  3. Quali Paesi hanno ratificato la Convenzione de L’Aja?
    I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono 68, per informazioni più dettagliate si può consultare il sito della Commissione Adozioni Internazionali .
  4. Premesso che l’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione o che abbiano stipulato accordi bilaterali può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti nella legge 476/1998, l’adozione o l’affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione, né firmatario di accordi bilaterali possono essere dichiarati efficaci in Italia?
    Si, a condizione che:
    - siano accertati la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad un’adozione che determini per il minore adottato l’acquisizione dello status di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d’origine;
    - gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità e le procedure adottive siano state effettuate con l’intervento della Commissione per le adozioni internazionali e un ente autorizzato;
    - siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità e sia stata concessa da parte della Commissione l’autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
  5. Che significato ha la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale?
    Gli aspiranti all’adozione non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere, attraverso la dichiarazione, la disponibilità ad adottarne uno. Infatti l’istituto dell’adozione ha come fine quello di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.
  6. Il Tribunale per i minorenni, dopo aver ricevuto la dichiarazione di disponibilità da parte degli adottanti, può pronunciare immediatamente “decreto di inidoneità”?
    Si, per manifesta carenza dei requisiti prescritti nell’art. 6 della L. 184/1983. In questo caso il procedimento termina qui.
  7. Il Tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la relazione dei servizi degli enti territoriali, come si pronuncia?
    Il Tribunale, ricevuta la relazione, pronuncia entro i due mesi successivi decreto motivato attestante la sussistenza o l’insussistenza dei requisiti per adottare; è chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell’idoneità.
  8. Il decreto d’idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili?
    Si, davanti alla Corte d’Appello ai termini degli artt. 739 - 740 del Codice di procedura Civile da parte del pubblico ministero e degli interessati.
  9. Che efficacia ha il decreto d’idoneità all’adozione?
    Ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.
  10. Che ruolo hanno i servizi socio-assistenziali degli enti locali?
    I servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
    a) informazione sull’adozione internazionale e relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
    b) preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
    c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che sarebbero in grado di accogliere, nonché l’acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità all’adozione.
    I servizi trasmettono al Tribunale per i minorenni una relazione completa entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
  11. Che funzioni ha l’ente autorizzato incaricato di seguire la procedura di adozione?
    a) Informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
    b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
    c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
    d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
    e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
    f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione per le adozioni internazionali, comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
    g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
    h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
    i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al Tribunale per i minorenni e alla Commissione;
    j) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia del minore e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
    k) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
    l) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
    m) certifica nell'ammontare complessivo, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
  12. Esiste una ulteriore raccolta di informazioni aggiornate utili in materia di adozione internazionale?
    Per ulteriori informazioni è possibile consultare “Le domande frequenti” dal sito della Commissione per le Adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.