Regione Toscana
Domande e risposte sulla domanda di protezione internazionale

1. Cosa si intende per "rifugiato"?
Per "rifugiato" s’intende il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o, a causa di questo timore non vuole, farvi ritorno, ferme le cause di esclusione.

2. Quando lo straniero è escluso dallo status di rifugiato?
Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se beneficia già di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Se questa protezione o quest’assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla Convenzione di Ginevra.
Lo straniero è inoltre escluso dallo status di rifugiato se sussistono fondati motivi per ritenere:

  • che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
  • che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave oppure che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi;
  • che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

3. Quando non è riconosciuto lo status di rifugiato?
Quando non esistono o non sono accertati i presupposti di persecuzione individuale oppure se sussistono le cause di esclusione o se lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Cosa si intende per persona ammissibile alla protezione sussidiaria?
Si intende il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

5. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, cosa si intende per danni gravi?

  • la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

6. Quando viene escluso lo status di protezione sussidiaria?
E’ escluso quando ci sono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

  • abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
  • abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave;
  • si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite;
  • costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica;
  • abbia istigato o concorso alla commissione dei crimini, reati o atti sopra menzionati.