Regione Toscana
Domande e risposte sull'iscrizione anagrafica (per soggiorno superiore a 3 mesi)

1. Cosa s'intende per cittadino dell'Unione?
I cittadini dei seguenti Stati: Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell'Unione i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e S.Marino.

2. I cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi sono sottoposti a qualche condizione o formalità?
No, è necessario soltanto il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio.

3. I cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi sono sottoposti a qualche condizione o formalità?
Devono solo iscriversi all'anagrafe.

4. Perché può essere necessario richiedere l'attestato di regolarità al soggiorno?
Può essere necessario per espletare alcune pratiche burocratiche.

5. A quanto ammonta la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno da dimostrare per l'anno 2010?
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2010 in euro 5.349,89 annue.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo della pensione sociale. Nel calcolo sono computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.
Per "risorse sufficienti" si intendono sia risorse periodiche che risorse sottoforma di capitale accumulato. Inoltre tali risorse non devono essere necessariamente personali, ma possono anche essere elargite da terzi. Nel caso in cui l'interessato non raggiunga l'importo minimo delle risorse necessarie, viene effettuta una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione, sia proporzionato rispetto all'obiettivo della direttiva n.2004/C,E di agevolare la libera circolazione fin tanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

6. In quali casi il cittadino dell'Unione Europea già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale conserva il diritto al soggiorno?
Quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, oppure ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
  • è in stato di disoccupazione involontaria d al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, oppure si è trovato in stato di disoccupazione involontaria durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il Centro per l'impiego oppure ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità all'impiego. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  • segue un corso di formazione professionale.

7.  È ammesso il ricorso in caso di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica per la mancanza dei requisiti anagrafici?
Sì, l'interessato può presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Comune.

8. È ammesso il ricorso in caso del rifiuto o revoca per la mancanza dei requisiti del diritto di soggiorno?
Sì, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica.