1) I familiari non comunitari di cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi sono sottoposti a qualche condizione o formalità?
No, è necessario solamente essere in possesso del passaporto in corso di validità.
2) È ammesso il ricorso in caso di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica per la mancanza requisiti anagrafici?
Sì, l'interessato può presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3) Dopo quanto tempo il familiare non comunitario di cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno permanente?
Dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale con il cittadino dell'Unione.
4) Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale incidono sul diritto di soggiorno del familiare non comunitario?
No, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, nonché di una copertura sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, oppure di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
5) Il divorzio o l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione incide sul diritto di soggiorno dei loro familiari non comunitari?
No, non incidono a condizione che esse abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
Nei casi non si verifichi alcune delle suddette delle condizioni i familiari stranieri possono convertire il loro permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, autonomo, per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento delle attività di lavoro.
6) In caso di divorzio o l'annullamento del matrimonio i familiari non comunitari per mantenere il diritto di soggiorno che requisiti devono avere?
Il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una copertura sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, oppure di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
7) Il familiare del lavoratore subordinato o autonomo che decede mentre era in attività senza avere ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente può acquisire ugualmente il diritto di soggiorno?
Sì, se si verifica una delle seguenti condizioni:
8) Il familiare non comunitario di cittadino dell’Unione come attesta l'aver maturato il diritto di soggiorno permanente?
Attraverso l'ottenimento della Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei da parte della Questura.
9) I familiari dei cittadini dell’Unione hanno diritto di esercitare attività economiche?
Si, hanno diritto di esercitare qualsiasi attività' economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
10) Per quali motivi il diritto di ingresso e soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione può essere limitato?
Può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
11) In quali casi si può procedere all’allontanamento dallo Stato?
Il provvedimento di allontanamento dei familiari di cittadini dell'Unione, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato.
In tali casi il provvedimento di allontanamento viene adottato dal Prefetto territorialmente competente in base al luogo di iscrizione anagrafica del destinatario e sarà comunicato al comune dove si è iscritti.
12) È possibile ricorrere contro i provvedimento di allontanamento?
Sì, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato.
13) È ammesso il ricorso in caso del rifiuto o revoca per la mancanza dei requisiti del diritto di soggiorno?
Sì, l'interessato può presentare ricorso al tribunale del luogo dove dimora.