Regione Toscana
Domande e risposte sulla legalizzazione di firme
  1. In cosa consiste la legalizzazione?
    La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.
  2. È sempre necessaria la legalizzazione?
    Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.
    In particolare, in base alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
    Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
    Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l' "APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:
    Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, Equador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, India, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Moldova, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.Repubblica Dominicana, Repubblica Moldova, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.
    Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con Legge n.106 del 24 aprile 1990, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.
    Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
    Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.
  3. Quanto costa il servizio?
    Gli atti e i documenti rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all'imposta di bollo pari a 16,00 Euro.
  4. Chi effettua la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato?
    Le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane all'estero.