Regione Toscana
Domande e risposte sul nullaosta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (richiesta nominativa)
  1. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è consentito l’ingresso in Italia in esenzione di visto?
    Sì.
  2. Cosa si intende per lavoro domestico? 
    Attività di lavoro retribuito nell’ambito del funzionamento della vita familiare compresa l’ assistenza al componente della famiglia affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza.
  3. A quale dichiarazione dei redditi si deve fare riferimento per indicare nella richiesta il reddito imponibile? 
    All’ultima dichiarazione fiscale presentata.
  4. Il proprio reddito può essere cumulato con quello di altri parenti e come si dimostra? 
    Ai fini del raggiungimento di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto e alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, il reddito del datore di lavoro potrà essere cumulato, tramite loro autocertificazione, anche con quelli dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza.
  5. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta? 
    Può essere presentata, in alternativa, a quello della provincia di residenza del datore di lavoro o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
  6. Come mai il procedimento non è attivabile in qualsiasi momento? 
    Il nullaosta è rilasciato in corrispondenza delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro può presentare la richiesta al lavoro subordinato solo nei termini e con le modalità indicate dal decreto flussi emanato per l’anno in corso.
  7. Il rapporto di lavoro può svolgersi in località diversa da quella di residenza del datore di lavoro? 
    Sì, nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione di lavoro sia un congiunto (figlio, genitore, fratello, altro) del datore di lavoro
  8. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia? 
    Deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato e ricevute d’affitto, contratto di comodato registrato, atto di compravendita, dichiarazione di ospitalità).
  9. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero?
    Consulta l'approfondimento "Assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro con cittadini non comunitari".
  10. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto? 
    I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
  • documento di viaggio per apolidi;
  • documento di viaggio per rifugiati;
  • titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
  • lasciapassare delle Nazioni Unite;
  • documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
  • libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
  • documento di navigazione aerea;
  • carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
  • carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).