Domande e risposte sul nullaosta provvisorio al lavoro autonomo in qualità di imprenditore, commerciante, artigiano
Cosa succede dopo aver presentato alla rappresentanza diplomatica o Consolare competente la dichiarazione, l'attestazione e il nullaosta provvisorio?
La Rappresentanza Diplomatica o Consolare accerta il possesso dei requisiti relativi all’attività che lo straniero intende svolgere in Italia, tenuto conto dei limiti numerici stabiliti dal decreto flussi dell’anno in corso. Effettuate le suddette verifiche, la Rappresentanza Diplomatica o Consolare rilascia entro 30 giorni il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce. La Rappresentanza Diplomatica o Consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Qual è la durata del nullaosta provvisorio per lavoro autonomo?
La durata del nullaosta è di tre mesi e deve essere presentato alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare entro tale termine.
Quali sono le attività per le quali è richiesto il possesso di un autorizzazione o licenza o iscrizione in apposito registro o albo o presentazione di una dichiarazione di denuncia di inizio attività?
Sono tutte quelle attività iscrivibili nei seguenti Registri o Albi presenti nella Camere di Commercio della provincia competente:
- Commercio all’ingrosso (Camera di Commercio);
- Attività di impiantistica, autoriparazione, pulizie e facchinaggio (Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per il Commercio – Ufficio B4 – Registro Imprese);
- Parrucchiere (Ministero Attività Produttive – Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo – Ufficio B4 – P.M.I. Artigianato);
- Estetista (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione – Divisione I );
- Albi e Ruoli: Ruolo di Agenti e rappresentanti di commercio, Ruolo Periti ed esperti, Ruolo Agenti di affari in mediazione, Elenco degli Spedizionieri, Albo Promotori Finanziari, Ruolo Stimatori e Pesatori Pubblici, Ruolo dei Conducenti (Ministero delle Attività Produttive – Direzione per il Commercio, le Assicurazioni, i Servizi – Ufficio C1 – Coord. E progr. Per le attività del terziario).
Cosa si intende per parametro finanziario di riferimento all’interno dell’attestazione della Camera di Commercio?
Il parametro finanziario, definito di volta in volta, a seconda della natura delle varie attività, sarà la risultanza dei seguenti ordini di costi o spese:
a. sommatoria dei costi per l’esercizio delle attività di impresa sopra specificati;
b. costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento tasse imposte valutate nella somma minima di euro 2.065,00, nel caso di società tale parametro verrà rideterminato in considerazione del numero e delle tipologia dei soci;
c. costi individuati, acquisendo nel caso, anche il parere delle associazioni di categoria con riferimento alle attività più ricorrenti, in modo da rilevare i costi minimi, ritenuti necessari per l’inizio della relativa attività. Tale parametro dovrà essere coerente con la natura dell’attività che si intende svolgere, con la presumibile, relativa organizzazione del lavoro nonché con la forma giuridica prescelta.
Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
- documento di viaggio per apolidi;
- documento di viaggio per rifugiati;
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
- lasciapassare delle Nazioni Unite;
- documento individuale rilasciato da un Quartiere Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
- documento di navigazione aerea;
- carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
- carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’"Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13 dicembre 1957).
In quali casi l’attestazione dei parametri finanziari e la dichiarazione dell’insussistenza dei motivi ostativi non sono richieste?
L’attestazione e la dichiarazione non sono richieste:
a. nei confronti di chi è in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, motivi familiari, ricongiungimento familiare, ingresso al seguito del lavoratore, motivi umanitari o integrazione minore nei confronti di minore che si trovino in particolari condizioni con parere favorevole del Comitato minori stranieri;
b. a chi intende svolgere attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e contratto a progetto;
c. a coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d’opera di società costituite da meno di tre anni;
d. a coloro che vogliono ricoprire la carica di semplice socio o di amministratore di società già in attività.
In quest’ultimo caso la Camera di Commercio rilascia il certificato di iscrizione al Registro delle Società. Il Ministero degli Affari Esteri con lettera del 13 dicembre 2002 ha precisato che ai fini del rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo occorre anche l’esibizione di copia dell’ultimo bilancio depositato dell’impresa. La dichiarazione dei motivi ostativi per questi soggetti deve essere rilasciata.