Regione Toscana
norma
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LEGGE 11 aprile 1955, n. 288
  Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.  
  Pubblicato in GU, n. 96 del 27/04/1955
  Vigente al 17/04/1977 


Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
 
[ Art. 1.  ] [1]  
 
 
 
Art. 1   
  1.  Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
   a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
   b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;
   c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
   d) sussidi ad enti italiani per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e per attivita' assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.
[2]  
 
 
   
 
 
[ Art. 2.  ] [4]  
 
 
 
Art. 2   
  1.  I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1  sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.
 
  2.  I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione. L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.[6]
[5]  
 
 
  Art. 3.   
  1.  In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  , e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, e' data facolta' al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che puo' emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.
 
 
[ 2.  ] [7]  
 
 
  Art. 4.   
  1.  Alle spese previste dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

MARTINO

GAVA

Visto,il Guardasigilli: DE PIETRO

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. In vigore dal 12/05/1955 al 16/04/1977

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 2 marzo 1991, n. 424. In vigore dal 17/04/1977 al 21/01/1992

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge 2 marzo 1991, n. 424.  In vigore dal 22/01/1992

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. In vigore dal 12/05/1955 al 16/04/1977

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87.  In vigore dal 17/04/1977

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340. In vigore dal 12/05/1955 al 04/12/1994

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 7 luglio 1959, n. 532. In vigore dal 12/05/1955 al 30/07/1959