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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 18/08/1998
  Vigente al 12/05/1999 


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  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286@1999-04-13


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40  , con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998  , le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335  , compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  TITOLO I 

Articoli 1 - 3 

 
 
  TITOLO II 

Articoli 4 - 20bis 

 
 
  TITOLO III 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 
  Art. 21 

Determinazione dei flussi di ingresso

 
  1.  L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all' articolo 3, comma 4  .  
 
  Con tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale quote riservate  
 
  agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
 
 
 
  2.  Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1  possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
 
  3.  Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di lavoro.
 
  4.  I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
 
 
 
 
 
  5.  Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1  possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
  6.  Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
 
  7.  Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
 
  8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
 
 
  Art. 22 

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

 
  1.  Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all' articolo 21, comma 5  , selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
 
  2.  Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
 
  3.  L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell' articolo 3, comma 4  , e dell' articolo 21  , previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
 
  4.  Ai fini di cui al comma 3  , l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all' articolo 3, comma 4  , precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
 
  5.  L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
 
  6.  Salvo quanto previsto dall' articolo 23  , ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
 
  7.  Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate.
 
  8.  Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
 
  9.  La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
 
  10.  Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
 
  11.  Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall' articolo 25, comma 5  , in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
 
  12.  Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
 
  13.  I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
[6]  
 
   
 
  Art. 23 

Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro

 
  1.  Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all' articolo 3, comma 4  , apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalita' indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
 
  2.  Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1  , le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione e le modalita' di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
 
  3.  La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puo' prestare in un anno.
 
  4.  Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all' articolo 3, comma 4  , nei limiti e secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
[48]  
 
   
 
  Art. 24 

Lavoro stagionale

 
  1.  Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all' articolo 21, comma 5  , selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
 
  2.  L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
 
  3.  L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita' minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
 
  4.  Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
 
  5.  Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
 
  6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell' articolo 29, comma 10  .
[70]  
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 25 

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

 
  1.  In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
   a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
   b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   c) assicurazione contro le malattie;
   d) assicurazione di maternita'.
 
  2.  In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all' articolo 45  .
 
  3.  Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2  .
 
  4.  Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
 
  5.   
  Ai contributi di cui al comma 1, lettera a)  , si applicano le disposizioni dell' articolo 22, comma 11  , concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. [85]
   
 
  E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
 
 
  Art. 26 

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 
  1.  L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
 
  2.  In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
 
  3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  
  o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato[87]
  .
 
  4.  Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
 
  5.  La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell' articolo 3, comma 4  , e dell' articolo 21  .  
 
 
 
  6.  Le procedure di cui al comma 5  sono effettuate secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
 
  7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
 
 
 
 
   
 
  Art. 27 

Ingresso per lavoro in casi particolari

 
  1.  Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all' articolo 3, comma 4  , il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
   a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
   c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;[98]
   
   d) traduttori e interpreti;
   e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
   f)  persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani  
  , effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato[100]
  ;
   g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;[101]
   h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
   i)  lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile , della legge 23 ottobre 1960, n. 1369  , e delle norme internazionali e comunitarie;
   
   l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
   m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
   n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
   o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
   p)  stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91  ;
   q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
   
   r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.  In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,  
  sentito il Dipartimento dello spettacolo[113]
  , previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  
  di concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo[114]
  , determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
 
  3.  Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
 
  4.  Il regolamento di cui all' articolo 1  contiene altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
 
  5.  L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
  TITOLO IV 

Articoli 28 - 33 

 
 
  TITOLO V 

Articoli 34 - 46 

 
 
  TITOLO VI 

Articoli 47 - 49 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BINDI, Ministro della sanita'

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, letterac, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma7, letteraa, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.  In vigore dal 28/06/2013

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero1, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma7, letterab, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76. In vigore dal 02/09/1998 al 27/06/2013

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. In vigore dal 02/09/1998 al 05/04/2014

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero2, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 11/03/2023 al 05/05/2023

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero3, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40.  In vigore dal 06/04/2014

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero4, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraa, numero5, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. In vigore dal 02/09/1998 al 08/08/2012

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo80, comma11, legge 27 dicembre 2002, n. 289.  In vigore dal 01/01/2003

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, letteraa, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, letteraa, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma30, legge 28 giugno 2012, n. 92. In vigore dal 02/09/1998 al 17/07/2012

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma30, legge 28 giugno 2012, n. 92.  In vigore dal 18/07/2012

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, letterab, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, letterab, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteraq, legge 15 luglio 2009, n. 94. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 08/08/2009 al 04/07/2018

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma5, letteraa, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 9 agosto 2013, n. 99.  In vigore dal 23/08/2013

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 24 luglio 2008, n. 125. In vigore dal 02/09/1998 al 25/07/2008

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 luglio 2008, n. 125.  In vigore dal 26/07/2008

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterai, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterai, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo19, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo19, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letteraa, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterac, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, letterad, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2023

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterad, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterae, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203. In vigore dal 10/09/2002 al 23/11/2016

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. In vigore dal 02/09/1998 al 08/08/2012

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  In vigore dal 09/08/2012

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma2, letteraa, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  In vigore dal 10/02/2012

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma2, letterab, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.  In vigore dal 10/02/2012

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203.  In vigore dal 24/11/2016

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 11/03/2023 al 05/05/2023

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterac, decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20.  In vigore dal 11/03/2023

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2023

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma3, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma148, legge 11 dicembre 2016, n. 232.  In vigore dal 01/01/2017

[91] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[92] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma10, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In vigore dal 02/09/1998 al 18/05/2020

[93] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma10, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  In vigore dal 19/05/2020

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma14, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. In vigore dal 02/09/1998 al 03/07/2017

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 11 settembre 2020, n. 120.  In vigore dal 15/09/2020

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17. In vigore dal 02/09/1998 al 20/02/2008

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17.  In vigore dal 21/02/2008

[100] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, numero1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 02/09/1998 al 10/01/2017

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letteraa, numero2, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 02/09/1998 al 10/01/2017

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 112.  In vigore dal 17/08/2023

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 marzo 2022, n. 25.  In vigore dal 29/03/2022

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, letterae, decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10.  In vigore dal 16/02/2007

[106] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterar, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[107] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 10 agosto 2023, n. 112. In vigore dal 02/09/1998 al 16/08/2023

[108] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 10 agosto 2023, n. 112.  In vigore dal 17/08/2023

[109] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253. In vigore dal 02/09/1998 al 10/01/2017

[110] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterar, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge 4 novembre 2010, n. 183.  In vigore dal 24/11/2010

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 marzo 2022, n. 25.  In vigore dal 29/03/2022

[113] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64. In vigore dal 02/09/1998 al 30/04/2010

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64. In vigore dal 02/09/1998 al 30/04/2010

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154.  In vigore dal 02/10/2007

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[121] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterac, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterac, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[126] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, letterad, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterad, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letterae, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. In vigore dal 02/09/1998 al 10/03/2014

[130] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.  In vigore dal 11/03/2014

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[132] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17.  In vigore dal 21/02/2008

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraa, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[136] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterab, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[137] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteral, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteral, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterac, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterad, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[141] - Modificato da: .  In vigore dal 05/07/2018

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma5, letterab, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.  In vigore dal 24/12/2013

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterae, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[144] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterae, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterae, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraf, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterag, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterag, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterag, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[153] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterah, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[154] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterai, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterai, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterai, numero1, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterai, numero1, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteral, numero2, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteral, numero3, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteral, numero3, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[161] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteram, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteran, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma8, letterac, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.  In vigore dal 24/12/2013

[164] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteran, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letterao, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterao, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterap, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[168] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterag, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 02/09/1998 al 21/10/2020

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterag, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterap, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[171] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 02/09/1998 al 19/12/2020

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterap, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[173] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteraq, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteraq, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letterar, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71. In vigore dal 02/09/1998 al 04/07/2018

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[181] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[185] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, letteras, decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71.  In vigore dal 05/07/2018

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108.  In vigore dal 08/08/2012

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[189] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma8, letterad, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[190] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma8, letterad, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.  In vigore dal 24/12/2013

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[192] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteram, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteram, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[194] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[195] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero3, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[197] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterab, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[201] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[203] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[205] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraf, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[206] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma8, letterae, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. In vigore dal 02/09/1998 al 23/12/2013

[207] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraf, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[208] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterag, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterag, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[210] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[212] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterai, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteral, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[214] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteram, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[215] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteran, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[216] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteran, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterao, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterap, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[219] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterap, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterap, numero1, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[221] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterap, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[222] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterap, numero2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[223] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraq, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[224] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraq, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[225] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterar, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[226] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterar, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[227] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteras, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[228] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterat, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152. In vigore dal 02/09/1998 al 16/11/2023

[229] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterat, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterau, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterau, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[232] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterau, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.  In vigore dal 17/11/2023

[233] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.  In vigore dal 11/01/2017

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253.  In vigore dal 11/01/2017