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LEGGE 4 aprile 2016, n. 54
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.  
  Pubblicato in GU, n. 97 del 27/04/2016


  Vigente dal: 28/04/2016
  urn:nir:stato:legge:2016-04-04;54

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
 
 
  Art. 3 

Copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1  e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  , il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2  .
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 4 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando



ALLEGATI:  
- Allegato   -