Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 32
  Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.  
  Pubblicato in BURT, n. 23 del 05/08/2002
  Vigente al 03/04/2017 


 
  urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32@2017-03-31

Indice

  TITOLO II - LE POLITICHE DI INTERVENTO
 
  CAPO I - LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
   
  CAPO II - IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
   
 

Il Consiglio Regionale ha approvato il 24-7-2002

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:


   
  TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI

 
  ARTICOLO 1 

(Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento)

 
  1.  La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto  
 
all'orientamento e[1]  
  all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
 
  2.  Gli interventi di cui al comma 1  concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
 
 
[ 3.  ] [2]  
 
 
3.  Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.[3]  
 
  4.  Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
   a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
   b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
   c)  sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione,  
 
[ ... ] [4]  
   
 
statale[5]  
  e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
   d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
   e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
   f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;
   g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
   h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
   i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della produttività.
   
i-bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;[6]  
   
[ i-ter)  ] [7]  
   
i-ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà;[9]  
   
i-ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter);[10]  
   
i-quater) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all’articolo 4, commi 52, 53 e 54, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);[11]  
   
i-quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati.[12]  
   
 
 
 
  TITOLO II 

LE POLITICHE DI INTERVENTO


 
CAPO I 

LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 
  ARTICOLO 2 

(Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale)

 
  1.  Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
 
 
[ 2.  ] [14]  
 
 
2.  L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.[15]  
 
 
2-bis.  La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall’ articolo 4, comma 55, della l. 92/2012  :
   a) l’integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;
   b) l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l’ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;
   c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente.
[16]  
 
 
 
[ ARTICOLO 3  ] [17]  
 
 
 
ARTICOLO 3 

(Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.
 
  2.  Le finalità individuate al comma 1  , vengono realizzate mediante:
   a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
   b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
   c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.
 
  3.  La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:
   a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
   b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
   c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia.
[18]  
 
 
 
ARTICOLO 3-bis 

(Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia)

 
  1.  Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
 
  2.  I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:
   a) gestiscono i servizi educativi;
   b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.
 
  3.  I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:
   a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;
   b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
   c) vigilano sulla funzionalità del sistema.
 
  4.  I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell’offerta.
 
  5.  Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’ articolo 6-ter  , svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:
   a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
   b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.
[19]  
 
 
 
[ ARTICOLO 4  ] [20]  
 
 
 
[ ARTICOLO 4  ] [21]  
 
 
 
ARTICOLO 4 

(Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.
 
  2.  Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:
   a) la socializzazione e l’educazione;
   b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
   c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
 
  3.  I servizi integrativi per la prima infanzia sono:
   a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
   b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
   c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.
 
  4.  Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.
 
  5.  I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia.
[22]  
 
 
 
ARTICOLO 4-bis 

(Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:
   a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
   b)  ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’ articolo 3, comma 3, lettera c)  ;
   c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;
   d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;
   e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
   f)  le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’ articolo 3-bis, comma 5  .
[23]  
 
 
 
ARTICOLO 4-ter 

Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia

 
  1.  La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  ), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo:
   a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
   b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
   c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
   d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell’istruzione, di cui all'articolo 16 ter.
 
  2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62  (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
   a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
   b) scuole dell’infanzia private.
 
  3.  Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale.
[24]  
 
 
  ARTICOLO 5 

(Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti)

 
  1.  Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorchè valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all' articolo 32, comma 2, lettera c)  .
 
  2.  La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
 
  3.  La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
 
  4.  Con il regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  , sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
 
 
  ARTICOLO 6 

(Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione)

 
  1.  Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.
 
  2.  Le finalità di cui al comma 1  sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni  
 
e attività[25]  
  :
   a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
   b)  la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all' articolo 29, comma 2  , assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)  ;
   c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
   d) la determinazione del calendario scolastico;
   e) i contributi alle scuole non statali;
   f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.
 
  3.  La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2  , osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.
 
 
3-bis.  La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2.[26]  
 
 
 
[ ARTICOLO 6-bis  ] [27]  
 
 
 
ARTICOLO 6-bis 

Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione

 
  1.  Allo sviluppo delle attività di cui all’ articolo 6, comma 2  , concorrono:
   a) le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione;
   b) le province e la città metropolitana;
   c) la conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;
   d) la Regione.
[28]  
 
 
 
[ ARTICOLO 6-ter  ] [29]  
 
 
 
ARTICOLO 6-ter 

Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione

 
  1.  La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
 
  2.  La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
 
  3.  Nell’ambito delle funzioni e attività di cui all’articolo 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
 
  4.  La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.
 
  5.  Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:
   a) istituzione scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;
   b) scuole paritarie private e degli enti locali;
   c) province e città metropolitana per le materie di competenza.
 
  6.  Le reti di scuole, costituite ai sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell' art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59  ), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.
 
  7.  La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.
[30]  
 
 
 
ARTICOLO 6-ter 1 

Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione

 
  1.  E' istituita la conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.
 
  2.  La conferenza ha compiti di:
   a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;
   b)  verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a)  ;
   c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.
 
  3.  La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all’ articolo 32  . La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.
[31]  
 
 
 
ARTICOLO 6-quater 

Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione

 
  1.  Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:
   a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;
   b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;
   c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
 
  2.  Le intese di cui al comma 1  garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.
[32]  
 
 
  ARTICOLO 7 

(Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico)

 
  1.  La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.
 
  2.  Le finalità di cui al comma 1  sono perseguite attraverso:
   a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
   b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
   c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.
 
 
 
 
 
 
[ 3.  ] [35]  
 
 
[ 4.  ] [36]  
 
 
 
ARTICOLO 7-bis 

Anagrafe regionale degli studenti

 
  1.  L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53  ) è gestita dalla competente struttura regionale.
 
  2.  L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:
   a) la programmazione della rete scolastica;
   b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
   c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
   d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
   e) la promozione di interventi perequativi;
   f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
   g) l'educazione degli adulti.
 
  3.  L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257  (Regolamento di attuazione dell’ articolo 38 della l. 17 maggio 1999, n. 144  , concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli organismi formativi, relativi a:
   a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;
   b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.
 
  4.  L’anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:
   a) dati anagrafici;
   b) istituzione scolastica e classe frequentata;
   c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;
   d) indirizzo di studi prescelto;
   e) frequenza scolastica;
   f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
 
  5.  Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto  
  dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)[38]
   
 
  .
 
  6.  Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:
   a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
   b) con il sistema informativo regionale del lavoro.
 
  7.  La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni  
  di cui al d.lgs. 196/2003[40]
   
 
  , rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti. 8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni.
[37]  
 
 
  ARTICOLO 8 

(Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  In attuazione degli articoli 3  e 34  della Costituzione , la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
 
  2.  Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.
 
  3.  La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.
 
 
  ARTICOLO 9 

(Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  Gli interventi attuati per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1  , sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.
 
 
[ 2.  ] [42]  
 
 
2.  Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:
   a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
   b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
   c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.
[43]  
 
 
[ 3.  ] [44]  
 
 
3.  La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici.[45]  
 
  4.  Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale.  
 
[ ... ] [46]  
   
 
Il DEFR in coerenza con il PRS[47]  
  può prevedere la concessione di prestiti d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
 
 
4-bis.  La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all’erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4. [48]  
 
 
[ 5.  ] [49]  
 
 
5.  I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all' articolo 10  individuate dal regolamento regionale di cui all' articolo 32, comma 3  . [50]  
 
 
[ 6.  ] [51]  
 
 
6.  Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all' articolo 10  , utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera. [52]  
 
 
 
[ ARTICOLO 10  ] [53]  
 
 
 
ARTICOLO 10 

(Azienda regionale per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  E' istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
 
  2.  L'Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena,  
 
[ ... ] [61]  
  l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara,  
 
gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze[62]  
  e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all' articolo 9  rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.
 
  3.  L'Azienda realizza gli interventi di cui all' articolo 9  , nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.
 
 
[ 4.  ] [63]  
 
 
4.  La Conferenza esprime pareri:
   a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;
   b) sul piano degli investimenti dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
   c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;
   d) sul piano annuale delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
[64]  
 
  5.  Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.
 
  6.  Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell'azienda.
 
  7.  L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica.
 
  8.  Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:
   a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;
   b)  il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attività annuale  
 
  , previa espressione del parere del Consiglio regionale;
 
  9.  Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:
   a) finanziamento regionale;
   b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
   c) altre entrate proprie;
   d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
 
  10.  Il patrimonio dell'Azienda è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all' articolo 9  .
 
  11.  L'Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.
[60]  
 
 
 
ARTICOLO 10-bis 

(Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da:
   a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;
   b)  il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25  (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59  ) o suo delegato permanente;
   c)  i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all' articolo 10 sexies, comma 7  .
 
  2.  Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.
 
  3.  Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda:
   a)  dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 10 sexies  , fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;
   b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.
 
  4.  Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
 
  5.  Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all'anno per la definizione del piano  
  annuale[67]
  degli interventi e per il consuntivo del piano dell'anno precedente.
 
  6.  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 
  7.  Qualora il Consiglio di amministrazione nell'assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.
[66]  
 
 
 
ARTICOLO 10-ter 

(Collegio dei revisori)

 
  1.  Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio  
 
[ ... ] [69]  
   
 
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE ) [70]  
  .
 
  2.  Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.
 
  3.  La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.
 
  4.  Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.
 
 
4-bis.  Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. [71]  
 
 
4-ter.  La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.[72]  
 
 
4-quater.  Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’ articolo 14 del d.lgs. 39/2010  . [73]  
 
 
4-quinquies.  Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’ articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65  (Legge finanziaria per l’anno 2011). [74]  
 
 
4-sexies.  Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.[75]  
 
 
4-septies.  Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.[76]  
[68]  
 
 
 
ARTICOLO 10-quater 

(Poteri di vigilanza)

 
  1.  La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'Azienda.
 
  2.  I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
[77]  
 
 
 
ARTICOLO 10-quinquies 

(Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.
 
  2.  La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
   a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
   b) il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
   c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;
   d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
   e)  i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all' articolo 10 sexies  ;
   f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.
 
 
2-bis.  Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.[79]  
 
  3.  Qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.
 
  4.  La Conferenza esprime pareri:
   a) sugli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario;
   b) sul piano degli investimenti;
   c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario;
   d)  sul piano  
  annuale[80]
  delle attività e sul bilancio di esercizio dell'Azienda.
 
  5.  La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti  
 
effettivamente nominati[81]  
  .
[78]  
 
 
 
ARTICOLO 10-sexies 

(Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità)

 
  1.  Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.
 
  2.  Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
 
  3.  Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:
   a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale;
   b) verificare l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;
   c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;
   d) proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.
 
  4.  I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.
 
  5.  L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all' articolo 10 comma 5  , garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.
 
  6.  I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
 
  7.  Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
[82]  
 
 
 
ARTICOLO 10-septies 

(Consiglio regionale degli studenti)

 
  1.  Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all' articolo 10 sexies  .
 
  2.  Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
 
  3.  Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all' articolo 10-sexies  , garantendo l'alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.
 
  4.  Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.
 
  5.  Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:
   
[ a)  ] [84]  
   
a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;[85]  
   b)  esprime pareri e formula proposte sul piano  
  annuale[86]
  degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio  
 
dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario[87]  
  , sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.
   c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;
   d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall'Azienda.
 
  6.  I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.
 
 
6-bis.  Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 3  . [88]  
 
  7.  Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.
[83]  
 
 
  ARTICOLO 11 

(  

 
[ ... ] [89]  
   
 
Disposizioni relative al personale[90]  
  )

 
 
[ 1.  ] [91]  
 
 
1.  Al personale dell'Azienda di cui all' articolo 10  si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali. [92]  
 
  2.  Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55  (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefìci derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35  (Trattamento previdenziale del personale regionale).
 
 
[ 3.  ] [93]  
 
 
3.  Le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27  (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44  "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26  (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)" ) trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del relativo personale. [94]  
 
 
[ 4.  ] [95]  
 
 
4.  Le modifiche della dotazione organica dell'Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.[96]  
 
 
4-bis.  Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell'Azienda.[97]  
 
 
 
[ ARTICOLO 12  ] [98]  
 
 
 
ARTICOLO 12 

Orientamento

 
  1.  La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l’arco della vita, promuovendo l’accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali.
 
  2.  La Regione, al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale, pone al centro delle politiche per l’orientamento permanente i bisogni della persona.
 
  3.  La Regione si impegna a razionalizzare, potenziare e integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell’orientamento permanente.
 
  4.  Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all’ articolo 4, comma 55, della l. 92/2012  , e l’integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.
 
  5.  In particolare l’orientamento nel sistema dell’istruzione, come forma di prevenzione della dispersione scolastica e di bilancio delle competenze alla fine di ogni ciclo, è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è attuato da personale specializzato.
[100]  
 
 
 
[ ARTICOLO 13  ] [101]  
 
 
 
[ ARTICOLO 13  ] [103]  
 
 
 
ARTICOLO 13 

Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione

 
  1.  La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:
   a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;
   b) garantisce un’offerta formativa unitaria sul territorio regionale;
   c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;
   d) supporta le scuole e le famiglie nell’attività di orientamento.
 
  2.  Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l’attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell’istruzione e della formazione.
 
  3.  Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell’elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali.
[104]  
 
 
 
ARTICOLO 13-bis 

Sistema regionale di istruzione e formazione

 
 
[ 1.  ] [106]  
 
 
1.  Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
   a)  percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14,  
  comma 2[108]
   
 
  , finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
   b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
   c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
   d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
   e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
   f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.[110]
   
[107]  
 
 
[ 2.  ] [112]  
 
 
[ 3.  ] [113]  
 
 
3.  La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione.[114]  
 
 
3-bis.  La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.[115]  
 
  4.  I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.
 
 
4-bis.  La Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale.[116]  
 
 
 
  5.  La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).
 
  6.  La Regione sostiene un’offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.
 
  7.  La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
[105]  
 
 
 
[ ARTICOLO 14  ] [118]  
 
 
 
ARTICOLO 14 

Istruzione e formazione professionale

 
 
[ 1.  ] [121]  
 
  2.   
 
[ ... ] [123]  
   
 
Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.[124]  
  , l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale si articola in:
   a) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
   b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.[125]
   
[122]
 
 
 
 
 
  3.  I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:
   a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di formazione;
   b)  dagli istituti percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione; b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi; c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.professionali di stato in sussidiarietà integrativa e complementare secondo quanto previsto dalla disciplina statale, previa intesa con l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011 (Linee guida, ai sensi dell' articolo 13, comma 1 quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7  , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  , riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale).
 
  4.  Possono iscriversi ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.[129]
 
  5.  Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:
   a)  agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell’ articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005  ;
   b)  alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi dell’ articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7  (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  . [130]
   
 
  6.  La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.
 
  7.  Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3,  
  lettera a),[132]
   
 
[ ... ] [133]  
   
 
possono essere realizzati  
 
in via sperimentale[135]  
  percorsi formativi [134]  
  progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.
 
 
[ 8.  ] [136]  
 
 
8-bis.  L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico.[137]  
[120]  
 
 
 
ARTICOLO 14-bis 

Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali

 
  1.  La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012 , contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori “ITS”).
 
  2.  Gli interventi della programmazione sono riferiti a:
   a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;
   
[ b)  ] [139]  
   
b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);[140]  
   c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.
 
  3.  La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro rispondenza con il quadro  
 
[ ... ] [141]  
   
 
degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )[142]  
  , tenuto conto dell’evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio.
[138]  
 
 
   
 
 
[ ARTICOLO 15  ] [144]  
 
 
 
ARTICOLO 15 

Formazione professionale

 
  1.  Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.
 
  2.   
 
[ ... ] [146]  
   
 
Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all’articolo 13 bis, comma 3, garantisce:[147]  
 
   a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;
   b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;
   c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.
 
  3.  Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l’offerta formativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
 
  4.  I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:
   a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;
   b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;
   c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.
 
  5.  Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET).
 
 
[ 6.  ] [148]  
 
  7.  Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata.
[145]  
 
 
 
[ ARTICOLO 16  ] [149]  
 
 
 
[ ARTICOLO 16  ] [150]  
 
 
 
ARTICOLO 16 

Catalogo regionale dell’offerta formativa

 
  1.  Al fine di rendere riconoscibile e trasparente, nei contenuti e nei tempi di erogazione, l’offerta formativa regionale, di cui all’ articolo 15  , è istituito il catalogo regionale dell’offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all' articolo 32  .
 
  2.  La Giunta regionale definisce le modalità per la formazione del catalogo regionale e per l’aggiornamento dell’offerta formativa in esso contenuta.
 
  3.  Il catalogo è reso disponibile all'utenza mediante il sistema informativo della Giunta regionale.
[151]  
 
 
 
ARTICOLO 16-bis 

Soggetti del sistema della formazione professionale

 
  1.  I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.
 
  2.  Il regolamento di cui all'articolo 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento.
 
 
 
 
[152]  
 
 
 
ARTICOLO 16-ter 

(Integrazione dei sistemi informativi regionali)

 
  1.  La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 4, lettera i quinquies), realizza il raccordo tre le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.
 
  2.  Il regolamento di cui all'articolo 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1.
[155]  
 
 
 
[ ARTICOLO 17  ] [156]  
 
 
 
ARTICOLO 17 

(Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale)

 
  1.  L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:
   a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;
   b)  mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal  
  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)[161]
   
 
  .
 
  2.  L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.
 
  3.  Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.
 
  4.  Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 32 definisce:
   a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;
   b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli organismi formativi;
   c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.
 
  5.  La Regione favorisce l’accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.
 
  6.  La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.
 
  7.  Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.
 
  8.  I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione  
 
[ ... ] [163]  
  .
[160]  
 
 
 
ARTICOLO 17-bis 

(Tirocini)

 
  1.  La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
 
  2.  I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:
   a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;
   b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
   c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;
   d)  tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all’ articolo 17 ter, comma 8  , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.
 
  3.  I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’ articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608  .
 
  4.  La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.
[164]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 17-ter 

(Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari)

 
  1.  Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
 
  2.  Sono soggetti promotori:
   a) i centri per l’impiego;
   b) gli enti bilaterali;
   c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
   d) le università;
   
d-bis) gli istituti tecnici superiori (ITS);[174]  
   e) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
   f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
   g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
 
  3.  Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
 
  4.  Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 32, comma 4 bis.
 
  5.  Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3  , ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
 
  6.  Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico–organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
 
  7.  La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all’ articolo 17 bis, comma 2, lettere b)  e c)  , e fatto salvo quanto previsto al comma 8  .
 
 
[ 8.  ] [175]  
 
 
8.  La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:
   a)  i soggetti svantaggiati, di cui all’ articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381  (Disciplina delle cooperative sociali);
   b)  le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’ articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228  (Misure contro la tratta di persone), e dall’ articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
   c)  i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’ articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
   d)  i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’ articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998  e all’ articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008  ;
   e)  i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763  (Normativa organica per i profughi).
[176]  
 
  9.  Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’ articolo 32  .  
 
Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento.[177]  
  Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell’indennità di mobilità, anche in deroga, dell’indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione.
 
  10.  Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
 
  11.  Le province, attraverso i centri per l’impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo, così come specificato nel regolamento di cui all’articolo 32.
 
  12.  In caso di mancato rispetto della convenzione e dell’allegato progetto formativo, accertato dall’organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.
[173]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 17-quater 

(Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari)

 
  1.  I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
 
  2.  Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all’ articolo 17 bis, comma 2, lettera a)  , è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
 
  3.  Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all’ articolo 17 ter, comma 8  .
[184]  
 
 
   
 
   
 
   
 
 
ARTICOLO 17-quinquies 

(Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari)

 
  1.  Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste  
  dagli articoli da 17 bis a 17 quater[190]
   
 
  .
[189]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 17-quinquies 1 

(Tirocini estivi di orientamento)

 
  1.  I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
 
  2.  Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
 
 
 
  3.  Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
 
  4.  I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77  (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’ articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53  ).
[193]  
 
 
 
ARTICOLO 17- sexies 

(Agevolazioni per i tirocini)

 
  1.  La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.
[195]  
 
 
 
[ ARTICOLO 18  ] [196]  
 
 
 
ARTICOLO 18 

(Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni)

 
  1.  L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori di cui al  
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 )[198]
   
 
  .
 
  2.  Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L'atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
   a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
   b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
   c) applicazione di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.
 
  3.  L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario è tenuta all'applicazione dell'atto di indirizzo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di adozione dell'atto stesso.
 
  4.  Gli enti locali adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni e definiscono le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2. L'avvenuto adeguamento, nei termini definiti dall'atto di indirizzo, costituisce elemento di priorità nell'attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell'utenza.
[197]  
 
 
 
[ ARTICOLO 18-bis  ] [200]  
 
 
 
ARTICOLO 18-bis 

Formazione nell'apprendistato

 
  1.  La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
   a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;
   b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
   c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;
   d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
   e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;
   f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.
 
  2.  La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all' articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183  ):
   a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
   b) contratto di apprendistato professionalizzante;
   c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
 
  3.  Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all' articolo 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015  , che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.
 
  4.  Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’ articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  ), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).
 
  5.  La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all’ articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015  .
 
  6.  Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal d.lgs. 81/2015  .
[202]  
 
 
 
[ ARTICOLO 18-ter  ] [203]  
 
 

 
CAPO II 

IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO

 
  ARTICOLO 19 

(Finalità)

 
  1.  Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.
 
  2.  La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.
 
 
  ARTICOLO 20 

(Il sistema regionale per l'impiego)

 
  1.  Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19  e per la gestione dei relativi servizi.
 
  2.  Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.
 
  3.  Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell' articolo 22  .
 
 
[ 4.  ] [205]  
 
 
4.  La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell' articolo 20 ter  , secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità. [206]  
[204]  
 
   
 
 
ARTICOLO 20-bis 

(Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro)

 
  1.  È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
 
  2.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 32  disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
 
  3.  L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5  e 6  deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30  ) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251  .
[208]  
 
 
 
ARTICOLO 20-ter 

(Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro)

 
  1.  È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
 
  2.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 32  disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
 
  3.  L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.
[209]  
 
 
  ARTICOLO 21 

(Le politiche del lavoro)

 
  1.  La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo,  
 
favorendo la stabilità del lavoro,[211]  
  la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
 
  2.  Per il conseguimento del fine di cui al comma 1  , la Regione:
   a)  sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione femminile  
 
e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile[212]  
  ;
   b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa;
   c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire l'inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;
   d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.
   
d-bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione[213]  
   
[ d-ter)  ] [214]  
   
d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali.[215]  
   
[ d-quater)  ] [216]  
   
d-quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.[217]  
   
d-quinquies) organizza e gestisce le attività relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.[218]  
 
 
2 bis.  La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.[219]  
[210]  
 
   
 
 
ARTICOLO 21-bis 

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili)

 
  1.  Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 276/2003  , a condizione che stipulino una convenzione  
  con la provincia interessata[227]
   
 
  .
 
  2.  Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall' articolo 14 del d.lgs. 276/2003  ,  
  la provincia stipula[229]
   
 
  una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87  (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
 
  3.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 32  disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.
[226]  
 
 
 
ARTICOLO 21-ter 

 

  Istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro[232]
   
 
 

 
  1.  E’ istituita l'  
  Agenzia regionale del lavoro[234]
   
 
  , di seguito denominata Agenzia.
 
  2.  L’Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
 
  3.  L’Agenzia ha sede legale a Firenze.
 
  4.  L’Agenzia e le strutture periferiche di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l’impiego.[236]
[231]  
 
 
 
ARTICOLO 21-quater 

Funzioni dell’Agenzia

 
  1.  L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale,  
 
di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015[238]  
  svolge le seguenti funzioni:
   a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
   b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;
   c) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro;
   d) attività di orientamento a supporto della scelta dei percorsi individuali in ambito formativo e professionale;
   e) servizi di informazione sulle opportunità formative contenute nel catalogo regionale, di cui all’articolo 16;
   f) gestione del sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite per il sistema informativo nazionale;
   g) istruttoria, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati e autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
   h) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
   i) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
   j) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
   k) attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali;
   l) ogni altra attività strumentale all’incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale.
 
  2.  Oltre alle funzioni indicate al comma 1, l’Agenzia:
   a) fornisce assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
   b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
   c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
   d) si raccorda con i corrispondenti organismi istituiti dallo stato.
 
  3.  L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.
[237]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 21- quinquies 

Articolazione organizzativa

 
  1.  L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati centri per l’impiego.
 
  2.  L’Agenzia, entro novanta giorni dalla nomina del direttore, di cui all’articolo 21 septies, adotta un regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
 
  3.  Il regolamento di cui al comma 2 individua:
   a) le funzioni e le attività da espletare a livello regionale e periferico, al fine di assicurare la maggiore efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell’Agenzia;
   b) gli ambiti delle strutture periferiche, garantendo un'adeguata articolazione territoriale;
   c) gli strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello territoriale.
 
  4.  L’organizzazione interna dell’Agenzia è strutturata in modo da garantire che le funzioni, di cui all’articolo 21 quater, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità collegati alle strutture periferiche.
[241]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 21-sexies 

Organi

 
  1.  Sono organi dell’Agenzia:
   a) il direttore;
   b) il collegio dei revisori.
 
 
[243]  
 
 
 
ARTICOLO 21-septies 

Direttore

 
  1.  Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell’Agenzia.
 
  2.  I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
 
  3.  L’incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
 
  4.  Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi: a)
   a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
   b) gravi violazioni di norme di legge;
   c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.
[245]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 21-octies 

Attribuzioni del direttore

 
  1.  Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
 
  2.  In particolare il direttore:
   a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Agenzia;[249]
   
   b)  adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di  
  piano annuale[251]
   
 
  delle attività;
   c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
   
   
   
   d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell’Agenzia.
 
  3.  Il direttore cura i rapporti tra l’Agenzia e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.[257]
[248]  
 
 
 
ARTICOLO 21-novies 

Collegio dei revisori

 
  1.  Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
 
  2.  Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.
 
  3.  Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
 
  4.  Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Agenzia delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
 
  5.  La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
 
  6.  Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all' articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  (Attuazione della direttiva 2006/43/CE  , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE  e la direttiva 83/349/CEE  , e che abroga la direttiva 84/253/CEE  ).
 
  7.  Il collegio dei revisori esprime parere preventivo sulle operazioni straordinarie individuate dall’ articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65  (Legge finanziaria per il 2011).
 
  8.  Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
 
  9.  Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.
 
  10.  Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39  (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali), spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta, avuto anche riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio.
 
  11.  In sede di prima applicazione, l'indennità per il presidente del collegio dei revisori e quella per i membri sono rispettivamente pari al 5 e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
 
  12.  Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
 
  13.  Le indennità e il rimborso spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
[258]  
 
 
   
 
   
 
 
ARTICOLO 21-decies 

 

  Piano annuale delle attività[263]
   
 
 

 
  1.  La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il  
  31 luglio[266]
   
 
  di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale,  
 
di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015[268]  
  gli indirizzi per la redazione della proposta del  
  piano annuale[269]
   
 
   
 
  delle attività dell'Agenzia  
  relativo all’anno successivo[272]
  .
 
  2.  La proposta di  
  piano annuale[273]
   
 
  definisce le attività che l’Agenzia è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.
 
  3.  La proposta di  
  piano[276]
   
 
  è adottata dal direttore dell’Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell’approvazione.
 
  4.  La Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato d’attuazione del piano annuale delle attività dell’anno precedente.[278]
 
 
 
 
[262]  
 
 
 
ARTICOLO 21-undecies 

Vigilanza e poteri sostitutivi

 
  1.  La Giunta regionale vigila sull’amministrazione dell’Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
[281]  
 
 
 
ARTICOLO 21-duodecies 

Bilancio

 
  1.  L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 
  2.  Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
 
  3.  Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
 
  4.  Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
 
  5.  Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.
 
  6.  Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia, tra l’altro, i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
 
  7.  Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
 
  8.  Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relazioni del direttore sono redatti nel rispetto degli schemi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 4 della l.r. 65/2010  .
[282]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 21-terdecies 

Entrate

 
  1.  Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
   a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio;
   b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale, di cui all’articolo 21 decies;
   c) altri contributi statali e comunitari;
   d)  ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’ articolo 8 della l.r. 65/2010  ;
   e) ulteriori entrate eventuali.
[284]  
 
 
   
 
   
 
 
ARTICOLO 21-quaterdecies 

Patrimonio

 
  1.  L’Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale.
[289]  
 
 
   
 
 
ARTICOLO 21-quinquiesdecies 

Personale

 
  1.  La dotazione organica dell’Agenzia è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore.
[291]  
 
 
   
 
  ARTICOLO 22 

(Il sistema provinciale per l'impiego)

 
  1.  Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.
 
 
[ 2.  ] [293]  
 
 
2.  Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell' articolo 20 ter  , secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità. [294]  
 
  3.  Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:
   a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;
   b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;
   c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
   
[ d)  ] [295]  
   
d)  le attività di orientamento di cui all' articolo 12  e le attività relative all'obbligo di istruzione di cui all' articolo 13  . [296]  
 
  4.  Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  , sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.
 
 
 
[ ARTICOLO 22-bis  ] [297]  
 
 
 
ARTICOLO 22-bis 

(Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro)

 
  1.  Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:
   a)  l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda  
 
[ ... ] [299]  
   
 
anagrafico – professionale[300]  
  ;
   b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
   c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
   d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.
[298]  
 
 
 
ARTICOLO 22-ter 

(Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) (c)

 
  1.  Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall' articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  
 
[ ... ] [302]  
   
 
escluse[303]  
  le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
 
  2.  Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.
 
  3.  Il regolamento di cui all' articolo 22 bis  definisce:
   a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
   b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.
[301]  
 
 
  ARTICOLO 23 

(Commissione regionale permanente tripartita)

 
  1.  Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche  
 
dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e[304]  
  del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
 
 
[ 2.  ] [305]  
 
 
2.  La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di  
 
educazione,[307]  
  istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro,  
  limitatamente alle funzioni di competenza regionale,[308]
  nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. [306]  
 
  3.  La Commissione di cui al comma 1  formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
 
  4.  La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1  , la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  . Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196  (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell' articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144  ) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.
 
 
[ 4-bis.  ] [309]  
 
 
4-bis.  Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:
   a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
   b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.
[310]  
 
 
4-ter.  In conformità all' articolo 12 della l.r. 5/2008  , non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa  
 
e gestionale[312]  
  , di certificatore di competenze e valutatore di progetti. [311]  
 
  5.  Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1  è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
 
 
  ARTICOLO 24 

(Comitato di coordinamento istituzionale)

 
  1.  Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro  
 
[ ... ] [313]  
   
 
 
 
dell’educazione,[315]  
  , dell'istruzione e della formazione professionale [314]  
  , è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
 
  2.  Il Comitato di cui al comma 1  esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del  
 
[ ... ] [316]  
   
 
sistema regionale  
 
dell’educazione,[318]  
  dell’istruzione, della formazione e del lavoro [317]  
  , con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.
 
  3.  Il Comitato di cui al comma 1  formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi  
 
[ ... ] [319]  
  .
 
  4.  La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1  , la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  . La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione,  
 
[ ... ] [320]  
   
 
degli enti locali,  
 
delle conferenze zonali, di cui all’articolo 6 ter[322]  
   
 
,delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università[323]  
  [321]  
  .
 
  5.  Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1  è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
 
 
  ARTICOLO 25 

(Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili)

 
  1.  Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego.
 
  2.  La Provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1  la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità.
 
  3.  La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1  con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.
 
  4.  La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
 
  5.  Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.
[324]  
 
   
 
  ARTICOLO 26 

(Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

 
  1.  È istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
 
 
[ 2.  ] [326]  
 
 
2.  La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l’occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività.[327]  
 
 
  ARTICOLO 27 

(Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili)

 
  1.  È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
 
  2.  La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1  , la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  . La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
 
  3.  Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1  è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.
 
 
 
 
  TITOLO III 

PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 
  ARTICOLO 28 

(Funzioni e compiti della Regione)

 
  1.  La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
 
 
1-bis.  La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale.[328]  
 
  2.  La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione  , ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.
 
 
 
 
 
  3.  Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
 
 
3-bis.  Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003  confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro. [331]  
 
  4.  Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.
 
 
  ARTICOLO 29 

(Funzioni e compiti delle Province)

 
 
[ 1.  ] [332]  
 
  2.  Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
 
 
[ 3.  ] [334]  
 
 
3.  Le funzioni relative all'obbligo di istruzione di cui all' articolo 13  sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego. [335]  
 
  4.  Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.
 
 
[ 5.  ] [336]  
 
  6.  Le Province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4  con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
 
 
[ 7.  ] [337]  
 
 
  ARTICOLO 30 

(Funzioni e compiti dei Comuni)

 
  1.  I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.
 
 
 
[ ARTICOLO 31  ] [338]  
 
 
 
ARTICOLO 31 

Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario

 
  1.  La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015.
 
  2.  Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
 
  3.  La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.
[341]  
 
 
 
  TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI

 
  ARTICOLO 32 

(Regolamento di esecuzione)

 
  1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  
 
[ ... ] [342]  
   
 
la Regione[343]  
  , sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione  , all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
 
  2.  Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
   a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;
   b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
   c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
 
 
2-bis.  Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione.[344]  
 
 
[ 3.  ] [345]  
 
 
3.  Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell'Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da parte del Collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda stessa, le linee per l'articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell'Azienda.[346]  
 
 
[ 4.  ] [347]  
 
 
4.  Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
   a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;
   b) i criteri per l’istituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa;
   c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;
   d) la verifica ed il controllo sull’attività di formazione professionale riconosciuta;
   e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
   1) dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:
   1.1 - affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;
   1.2 - differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;
   1.3 - differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;
   1.4 - valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;
   1.5 - semplificazione delle procedure;
   1.6 - conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;
   1.7 - possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;
   1.8 - adeguata formazione delle figure di presidio.
   2) della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali;[349]
   
   2.1 – i requisiti del personale che realizza tali servizi;
   2.2 – i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.
   3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
   4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
   5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
   6) dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
   7) delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata.
[348]  
 
 
4-bis.  Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
   a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
   b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
   
b-bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati;[352]  
   c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
   d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
   
[ e)  ] [353]  
   
e)  il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti  
  di cui all’articolo 17-ter, comma 8,[355]
   
 
  non sono computati a tal fine; [354]  
   f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
   g) le modalità di informazione e controllo di cui all’articolo 17 ter, comma 11.[357]
   
   
[351]  
 
 
[ 5.  ] [360]  
 
 
5.  Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:
   a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
   b)  la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23  , del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 24  e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27  ;
   c)  i criteri per l'individuazione delle organizzazioni  
 
[ ... ] [362]  
   
 
rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali[363]  
  dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
   d)  le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 21 bis, comma 2  , con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
   e)  i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all' articolo 21 bis, comma 1  , con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
   f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
   g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;
   h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.
[361]  
 
 
[ 5-bis.  ] [364]  
 
 
[ 5-bis.  ] [365]  
 
 
[ 5-bis.  ] [366]  
 
 
5-bis.  Relativamente all’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015  . [367]  
 
 
  ARTICOLO 33 

(Decorrenza e abrogazioni)

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32  , sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
   a)  
legge regionale 19 giugno 1981, n. 53  (Interventi per il diritto allo studio);
   b)  
legge regionale 17 luglio 1989, n. 45  (Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);
   c)  
legge regionale 23 giugno 1993, n. 41  (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981  : Interventi per il diritto allo studio);
   d)  
legge regionale 31 agosto 1994, n. 70  (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);
   e)  
legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6  (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);
   f)  
legge regionale 31 luglio 1996, n. 61  ( Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70  "Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica);
   g)  
legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78  ( Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70  "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45  "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche);
   h)  
legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego);
   i)  
articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74  (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);
   j)  
articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85  (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  );
   k)  
legge regionale 14 aprile 1999, n. 22  (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti);
   l)  
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7  (Disciplina del diritto allo studio universitario);
   m)  
legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12  ( Legge regionale 52/1998  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed integrazioni);
   n)  
articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3  (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);
   o)  
legge regionale 4 luglio 2001, n. 29  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro);
   p)  
legge regionale 14 novembre 2001, n. 56  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego");
   q)  
legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego").
 
  2.  Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste.
 
  3.  Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.
 
 
 
[ ARTICOLO 34  ] [368]  
 
 
  ARTICOLO 35 

(Norma finanziaria)

 
  1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall'esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
   611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
   612 (Lavoro - spese correnti);
   613 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti);
   614 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento);
   615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti);
   616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti);
   617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di investimento);
   618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).
 
 
1-bis.  All’onere di spesa di cui all’ articolo 9, comma 4 bis  , si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. [369]  
 
 
1-ter.  Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.[370]  
 
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

Firenze, 26 luglio 2002

Martini

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24-7-2002.
 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 22/02/2005 al 29/01/2016

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo, 1Comma, 1Lettera, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma5, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 13/02/2013

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 12/11/2009 al 13/02/2013

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 13/01/2005 al 05/11/2014

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 13/01/2005 al 05/11/2014

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5.  In vigore dal 13/01/2005

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 70.  In vigore dal 13/08/2020

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 70.  In vigore dal 13/08/2020

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma3, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo55, comma1, legge 24 dicembre 2013, n. 77.  In vigore dal 01/01/2014

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 29 settembre 2003, n. 53. In vigore dal 20/08/2002 al 08/10/2003

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 29 settembre 2003, n. 53.  In vigore dal 09/10/2003

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 34, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 34, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 34, comma 2 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 34, comma 3 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51.  In vigore dal 10/07/2020

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, letteraa, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39. In vigore dal 20/08/2002 al 15/08/2012

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, letterab, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 2 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, letterac, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 24, comma 1 della legge Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62.  In vigore dal 29/11/2008

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[93] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 3 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 3 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 4 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 4 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 5 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 25, comma 1 della legge Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62.  In vigore dal 29/11/2008

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 16, comma 2 della legge Regione Toscana 2 aprile 2009, n. 16.  In vigore dal 07/04/2009

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 12/11/2009 al 05/11/2014

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[108] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[110] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 20 giugno 2017, n. 27. In vigore dal 09/02/2017 al 12/07/2017

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 20 giugno 2017, n. 27.  In vigore dal 13/07/2017

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[121] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[125] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma4, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[135] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma3, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 30/01/2016 al 25/01/2019

[136] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[137] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma5, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma5, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 30/01/2016 al 29/07/2020

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[139] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[140] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[144] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[149] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 35, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 35, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 31/07/2007 al 05/11/2014

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[153] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 36, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 36, comma 2 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 36, comma 2 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[160] - Modificato da: .  In vigore dal 06/11/2014

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo48, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[162] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo48, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[163] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 02/02/2012 al 24/04/2018

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[168] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[171] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma4, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma4, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[173] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 02/02/2012 al 24/04/2018

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[175] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 13/02/2013

[176] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo49, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo49, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[181] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 02/02/2012 al 24/04/2018

[185] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[188] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[189] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 02/02/2012 al 29/07/2020

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 24/04/2018

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[194] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[195] - Modificato da: .  In vigore dal 02/02/2012

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 118, comma 1 della legge Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65. In vigore dal 20/08/2002 al 31/12/2010

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 118, comma 1 della legge Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65.  In vigore dal 01/01/2011

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo50, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo50, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 22/02/2005 al 08/02/2017

[201] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16.  In vigore dal 10/05/2012

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16. In vigore dal 22/02/2005 al 09/05/2012

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[205] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. In vigore dal 20/08/2002 al 21/02/2005

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[207] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[208] - Modificato da: .  In vigore dal 22/02/2005

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[210] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[212] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 16, comma 3 della legge Regione Toscana 2 aprile 2009, n. 16.  In vigore dal 07/04/2009

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 2 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[214] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 26-bis, comma 1 della legge Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 24/08/2006 al 05/11/2014

[215] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[216] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 02/02/2012 al 13/02/2013

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[219] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 3 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[221] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[222] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[223] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[224] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge Regione Toscana 12 luglio 2019, n. 43.  In vigore dal 25/07/2019

[226] - Modificato da: .  In vigore dal 22/02/2005

[227] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[228] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[229] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[232] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[233] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[234] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[235] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[238] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[240] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, legge Regione Toscana 12 luglio 2019, n. 43. In vigore dal 20/08/2002 al 24/07/2019

[241] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[243] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[244] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[247] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letteraa, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[248] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo26, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[249] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[250] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[251] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[252] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[253] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letterab, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 08/06/2018 al 09/07/2020

[254] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma3, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[255] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma4, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[256] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[257] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[258] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo27, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[259] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[260] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[261] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letterac, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[262] - Modificato da: .  In vigore dal 06/11/2014

[263] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[264] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[265] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma3, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 08/06/2018 al 09/07/2020

[266] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[267] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[268] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[269] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[270] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[271] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo37, comma1, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51.  In vigore dal 10/07/2020

[272] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma2, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[273] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma3, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[274] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma3, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[275] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma2, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 08/06/2018 al 09/07/2020

[276] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma4, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[277] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma4, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[278] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[279] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[280] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[281] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo29, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[282] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo30, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[283] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[284] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[285] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[286] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letterad, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[287] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[288] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letteraf, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[289] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[290] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[291] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo33, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo17, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[292] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[293] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. In vigore dal 20/08/2002 al 21/02/2005

[294] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[295] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[296] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[297] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 24 dicembre 2003, n. 65. In vigore dal 14/03/2003 al 07/01/2004

[298] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 24 dicembre 2003, n. 65.  In vigore dal 08/01/2004

[299] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[300] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[301] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42.  In vigore dal 14/03/2003

[302] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 37, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 14/03/2003 al 30/07/2007

[303] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 37, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[304] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[305] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo35, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[306] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[307] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[308] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[309] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 2 maggio 2011, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 05/05/2011 al 08/02/2017

[310] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 2 maggio 2011, n. 15. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[311] - Modificato da: .  In vigore dal 05/05/2011

[312] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[313] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[314] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[315] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[316] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[317] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[318] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[319] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma3, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[320] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma4, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[321] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, comma4, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[322] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[323] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 06/11/2014 al 29/07/2020

[324] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[325] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[326] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo17, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[327] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[328] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[329] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[330] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[331] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[332] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[333] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo37, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[334] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[335] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[336] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[337] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[338] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[339] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 4 luglio 2013, n. 34.  In vigore dal 27/07/2013

[340] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 11 maggio 2011, n. 19.  In vigore dal 04/06/2011

[341] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[342] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. In vigore dal 20/08/2002 al 12/01/2005

[343] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5.  In vigore dal 13/01/2005

[344] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[345] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[346] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[347] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[348] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 11, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[349] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[350] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[351] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3.  In vigore dal 02/02/2012

[352] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma3, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[353] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 13/02/2013

[354] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[355] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 24/04/2018

[356] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[357] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma2, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 24/04/2018

[358] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma2, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[359] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma3, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[360] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 11, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. In vigore dal 20/08/2002 al 21/02/2005

[361] - Modificato da: .  In vigore dal 22/02/2005

[362] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 20/08/2002 al 08/02/2017

[363] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[364] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 11, comma 2 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16. In vigore dal 22/02/2005 al 09/05/2012

[365] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 10/05/2012 al 29/01/2016

[366] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 30/01/2016 al 08/02/2017

[367] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[368] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo39, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[369] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, comma1, legge 24 dicembre 2013, n. 77.  In vigore dal 01/01/2014

[370] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo56, comma2, legge 24 dicembre 2013, n. 77.  In vigore dal 01/01/2014

 

Note della redazione

(a) - 

La Corte Costituzionale con sentenza 2 novembre 2010, n. 309, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(b) - 

La Corte Costituzionale con sentenza 2 novembre 2010, n. 309, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(c) - 

La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio 2005, n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42  (introduttivo del presente articolo) nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.