IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTA LA LEGGE 22 FEBBRAIO 1994 N. 146 - LEGGE COMUNITARIA 1993 , ED IN PARTICOLARE L' ART. 9 , RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 92/51/CEE , RELATIVA AD UN SECONDO SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 89/48/CEE ;
RITENUTA L'OPPURTUNITÀ DI DARE ATTUAZIONE ALLA PREDETTA DIRETTIVA ANCHE PER SANARE UNA VIOLAZIONE DEL TRATTATO CEE IN TEMA DI PROFESSIONI MARITTIME;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 22 APRILE 1994;
SULLA PROPOSTA DEI MINISTRI PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E DEGLI AFFARI REGIONALI, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E, AD INTERIM, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA, DI CONCERTOCON I MINISTRI PER LE RIFORME ELETTORALI ED ISTITUZIONALI E, AD IN TERIM, DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEL TESORO;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACQUISITI NELLA COMUNITÀ EUROPEA
P R O F E S S I O N I
FORMAZIONI PROFESSIONALI NON ABILITANTI NEL PAESE DI PROVENIENZA
TITOLI PROFESSIONALI ASSIMILATI
COMPOSIZIONE E DURATA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
MISURE COMPENSATIVE
ADEGUAMENTO DURATA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DELLA PROVA ATTITUDINALE
TIROCINIO DI ADATTAMENTO
PROVA ATTITUDINALE
DISPOSIZIONI APPLICATIVE MISURE COMPENSATIVE
DISPOSIZIONI APPLICATIVE MISURE COMPENSATIVE
REQUISITI FORMALI DEI TITOLI
COMPETENZE PER IL RICONOSCIMENTO
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO
USO DEL TITOLO PROFESSIONALE E DEL TITOLO DI STUDIO
ESECUZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE
PROVA DEI REQUISITI NON PROFESSIONALI
CERTIFICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI RILASCIATI IN ITALIA
RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
NORME DI RINVIO
MATERIE NON REGOLATE
EQUIPARAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI AI CITTADINI ITALIANI NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI MARITTIME
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 2 MAGGIO 1994
SCALFARO
CIAMPI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALADIN, MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E DEGLI AFFARI REGIONALI
JERVOLINO RUSSO, MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
COLOMBO, MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA GIUGNI, MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
GARAVAGLIA, MINISTRO DELLA SANITÀ COSTA, MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIANA, MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
BARATTA, MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E, AD INTERIM, MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CASSESE, MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
ELIA, MINISTRO PER LE RIFORME ELETTORALI ED ISTITUZIONALI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BARUCCI, MINISTRO DEL TESORO
VISTO, IL GUARDASIGILLI: BIONDI
1 . SETTORE PARAMEDICO E SOCIOPEDAGOGICO I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
IN GERMANIA:
- INFERMIERE(A) PUERICULTORE(TRICE) ("KINDERKRANKENSCHWESTER/KINDERKRANKENPFLEGER")
- ESPERTO(A) DI CINESITERAPIA ("KRANKENGYMNAST(IN)")
- ERGOTERAPEUTA ("BESCHAFTIGUNGS UND ARBEITSTHERAPEUT(IN)")
- ORTOFONISTA ("LOGOPADE/LOGOPADIN")
- ORTOTTICO(A) ("ORTHOPTIST(IN)")
- EDUCATORE(TRICE) RICONOSCIUTO(A) DALLO STATO ("STAATLICH ANERKANNTE(R) ERZIEHER(IN)")
- EDUCATORE(TRICE) TERAPEUTA RICONOSCIUTO(A) DALLO STATO ("STAATLICH ANERKANNTE(R) HEILPADAGOGE(IN)")
- ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO
- ASSISTENTE TECNICO MEDICO DI RADIOLOGIA
- ASSISTENTE TECNICO MEDICO IN DIAGNOSTICA FUNZIONALE
- ASSISTENTE TECNICO IN MEDICINA VETERINARIA
- DIETISTA
- TECNICO FARMACEUTICO (CORSI DISPENSATI PRIMA DEL 31 MARZO 1994 SUL TERRITORIO DELL'EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA E DEI LANDERCHE AD ESSA APPARTENEVANO)
- INFERMIERE
- LOGOTERAPEUTA
IN ITALIA:
- ODONTOTECNICO
- OTTICO
- PODOLOGO
IN LUSSEMBURGO:
- ASSISTENTE TECNICO MEDICO IN RADIOLOGIA
- ASSISTENTE TECNICO MEDICO DI LABORATORIO
- INFERMIERE(A) PSICHIATRICO(A)
- ASSISTENTE TECNICO MEDICO IN CHIRURGIA
- INFERMIERE/(A) - PUERICOLTORE/(TRICE)
- INFERMIERE(A) ANESTESISTA
- MASSAGGIATORE (MASSAGGIATRICE) DIPLOMATO(A)
- EDUCATORE (EDUCATRICE)
NEI PAESI BASSI:
- ASSISTENTE VETERINARIO QUALIFICHE OTTENUTE DOPO AVER PARTECIPATO A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AVENTI DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO TREDICI ANNI DI CUI:
- ALMENO TRE ANNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UNA SCUOLA SPECIALIZZATA, CHE SI CONCLUDE CON UN ESAME, EVENTUALMENTE COMPLETATI DA UN CICLO DI SPECIALIZZAZIONE DI UNO O DUE ANNI, CHE SI CONCLUDE CON UN ESAME, - ALMENO DUE ANNI E MEZZO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UNA SCUOLA SPECIALIZZATA, CHE SI CONCLUDE CON UN ESAME ED È COMPLETATA DA UNA PRATICA PROFESSIONALE DI ALMENO SEI MESI O UN TIROCINIO PROFESSIONALE DI ALMENO SEI MESI IN UN ISTITUTO RICONOSCIUTO, O - ALMENO DUE ANNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UNA SCUOLA SPECIALIZZATA, CHE SI CONCLUDE CON UN ESAME ED È COMPLETATA DA UNA PRATICA PROFESSIONALE DI ALMENO UN ANNO O UN TIROCINIO PROFESSIONALE DI ALMENO UN ANNO IN UN ISTITUTO RICONOSCIUTO.
2 . SETTORE DEI MASTRI ARTIGIANI ("MESTER"/"MEISTER"/"MAITRE") CHE RAPPRESENTA FORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI NON CONTEMPLATE DALLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ALLEGATO A.
IN AUSTRIA:
- FORMAZIONE DI BASE PARTICOLARE PER INFERMIERI SPECIALIZZATI NELLA CURA DI BAMBINI E ADOLESCENTI;
- FORMAZIONE DI BASE PARTICOLARE PER INFERMIERI SPECIALIZZATI NELLA CURA DI PERSONE AFFETTE DA MALATTIE PSICHICHE.
I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
IN DANIMARCA:
- OTTICO ("OPTOMETRIST") IL CUI CICLO DI FORMAZIONE HA UNA DURATA COMPLESSIVA DI QUATTORDICI ANNI, DI CUI CINQUE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SUDDIVISA IN UNA FORMAZIONE TEORICA, DI DUE ANNI E MEZZO, IMPARTITA DALL'ISTITUTO DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE E UNA FORMAZIONE PRATICA DI DUE ANNI E MEZZO, ACQUISITA NELL'IMPRESA, CHE SI CONCLUDE CON UN ESAME RICONOSCIUTO RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ ARTIGIANALE E DÀ DIRITTO AL TITOLO DI "MESTER";
- ORTOPEDICO, MECCANICO ORTOPEDICO ("ORTOPAEDIMEKANIKER") IL CUI CICLO DI FORMAZIONE HA UNA DURATA COMPLESSIVA DI DODICI ANNI E MEZZO, DI CUI TRE E MEZZO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SUDDIVISA IN UNA FORMAZIONE TEORICA, DI UN SEMESTRE, IMPARTITA DALL'ISTITUTO DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, E UNA FORMAZIONE PRATICA DI TRE ANNI ACQUISITA NELL'IMPRESA, CHE SI CONCLUDE CON UN ESAME RICONOSCIUTO RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ ARTIGIANALE E DÀ DIRITTO AL TITOLO DI "MESTER";
- CALZOLAIO ORTOPEDICO ("ORTOPAEDISKOMAGER") IL CUI CICLO DI FORMAZIONE HA UNA DURATA COMPLESSIVA DI TREDICI ANNI E MEZZO, DI CUI QUATTRO E MEZZO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SUDDIVISA IN UNA FORMAZIONE TEORICA DI DUE ANNI, IMPARTITA DALL'ISTITUTO DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE, E UNA FORMAZIONE PRATICA DI DUE ANNI E MEZZO, ACQUISITA NELL'IMPRESA, CHE SI CON CLUDE CON UN ESAME RICONOSCIUTO RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ ARTIGIANALE E DÀ DIRITTO AL TITOLO DI "MESTER";
IN GERMANIA:
- OTTICO ("AUGENOPTIKER")
- MECCANICO DENTISTA ("ZANHTECHNIKER")
- ORTOPEDICO ("BANDAGIST")
- TECNICO OTOIATRICO ESPERTO IN APPARECCHI ACUSTICI ("HORGERATE-AKUSTIKER")
- MECCANICO ORTOPEDICO ("ORTHOPADIEMECHANIKER")
- CALZOLAIO ORTOPEDICO ("ORTHOPADIESCHUHMACHER)
IN LUSSEMBURGO:
- OTTICO ("OPTICIEN")
- MECCANICO DENTISTA ("MECANICIEN DENTAIRE")
- TECNICO OTOIATRICO, ESPERTO IN APPARECCHI ACUSTICI ("AUDIOPROTHESISTE")
- MECCANICO ORTOPEDICO ("MECANICIEN ORTHOPEDISTE/BANDAGISTE")
- CALZOLAIO ORTOPEDICO ("ORTHOPEDISTE-CORDONNIER") IL CUI CICLO DI FORMAZIONE HA UNA DURATA COMPLESSIVA DI QUATTORDICI ANNI, DI CUI ALMENO CINQUE ANNI IN UN QUADRO DI FORMAZIONE STRUTTURATO; TALE FORMAZIONE È IN PARTE ACQUISITA NELL'IMPRESA E IN PARTE DISPENSATA DALL'ISTITUTO D'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE E SI CONCLUDE CON UN ESAME CHE SI DEVE SUPERARE PER POTER ESERCITARE A TITOLO AUTONOMO, O COME SALARIATO AVENTE UNA RESPONSABILITÀ DI LIVELLO COMPARABILE, UN'ATTIVITÀ CONSIDERATA ARTIGIANALE.
3 . SETTORE MARITTIMO A) NAVIGAZIONE MARITTIMA I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
IN DANIMARCA:
- COMANDANTE DELLA MARINA MERCANTILE ("SKIBSFORER")
- SECONDO UFFICIALE ("OVERSTYMAND")
- TIMONIERE, UFFICIALE DI GUARDIA ("ENESTYRMAND, VAGTHAVENDE STYRMAND")
- UFFICIALE DI GUARDIA ("VAGTHAVENDE STYRMAND")
- DIRETTORE DI MACCHINA ("1. MASKINMESTER")
- PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA/UFFICIALE DI MACCHINA DI GUARDIA ("1. MASKINMESTER/VAGTHAVENDE MASKINMESTER")
IN GERMANIA:
- COMANDANTE "AM" ("KAPITAN AM")
- COMANDANTE "AK" ("KAPITAN AK")
- UFFICIALE DI COPERTA "AMW" ("NAUTISCHER SCHIFFSOFFIZIER AMW")
- UFFICIALE DI COPERTA "AKW" ("NAUTISCHER SCHIFFSOFFIZIER AKW")
- DIRETTORE DI MACCHINA
- PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA "CT" ("SCHIFFSBETRIEBSTECHNIKER CT - LEITER VON MASCHINENANLAGEN")
- MACCHINISTA "CMA" - PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA ("SCHIFFSMASCHINIST CMA - LEITER VON MASCHINENANLAGEN")
- DIRETTORE DI MACCHINA "CTW" ("SCHIFFSBETRIEBSTECHNIKER CTW")
- MACCHINISTA "CMAW" - UFFICIALE DI MACCHINA UNICO RESPONSABILE ("SCHIFFSMASCHINIST CMAW - TECHNISCHER ALLEINOFFIZIER")
IN ITALIA:
- UFFICIALE DI COPERTA
- UFFICIALE DI MACCHINA NEI PAESI BASSI:
- PILOTA DI PICCOLA NAVE DA TRASPORTO (CON COMPLEMENTO) ("STTURMAN KLEINE HANDELSVAART" (MET AANVULLING))
- MOTORISTA DIPLOMATO PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA ("DIPLOMA MOTOR DRIJVER")
- UFFICIALE VTS QUALIFICHE OTTENUTE DOPO CORSI DI FORMAZIONE:
- IN DANIMARCA, DELLA DURATA DI NOVE ANNI DI CICLO PRIMARIO, SEGUITI DA UN CORSO DI FORMAZIONE DI BASE E/O DA UN SERVIZIO IN MARE DI DURATA VARIABILE TRA DICIASSETTE E TRENTASEI MESI E COMPLETATI - PER L'UFFICIALE DI GUARDIA, DA UN ANNO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA, - PER LE ALTRE PROFESSIONI, DA TRE ANNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA;
- IN GERMANIA, DI UNA DURATA COMPLESSIVA COMPRESA FRA QUATTORDICI E DICIOTTO ANNI, DI CUI UN CICLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE DI TRE ANNI E UN PERIODO DI SERVIZIO IN MARE DI UN ANNO, SEGUITO DA UNO-DUE ANNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA COMPLETATA, SE DEL CASO, DA UNA PRATICA PROFESSIONALE DI NAVIGAZIONE DI DUE ANNI;
- IN ITALIA, DELLA DURATA COMPLESSIVA DI TREDICI ANNI, DI CUI ALMENO CINQUE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONCLUDENTESI CON UN ESAME E COMPLETATI, SE NECESSARIO, DA UN TIROCINIO;
- NEI PAESI BASSI:
PER PILOTI DI PICCOLE NAVI DA TRASPORTO E PER MOTORISTI DIPLOMATI PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA DELLA DURATA DURATA COMPLESSIVA DI 14 ANNI, DI CUI ALMENO DUE PRESSO UNA SCUOLA PROFESSIONALE SPECIALIZZATA, E COMPLETATI DA UN PERIODO DI TIROCINIO DI DODICI MESI;
PER GLI UFFICIALI VTS DELLA DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO QUINDICI ANNI DI CUI ALMENO TRE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE, O INTERMEDIA SEGUITI DA CORSI REGIONALI O NAZIONALI COMPRENDENTI CIASCUNO ALMENO DODICI SETTIMANE DI FORMAZIONE TEORICA E CHE SI CONCLUDONO CIASCUNO CON UN ESAME E CHE SONO RICONOSCIUTI NEL CONTESTO DELLA CONVENZIONE STCW (CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1978 SULLE NORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA GENTE DI MARE, AL RILASCIO DEI BREVETTI E ALLA GUARDIA).
A) PESCA MARITTIMA I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
IN GERMANIA:
- COMANDANTE "BG"/PESCA ("KAPITAN BG/FISCHEREI")
- COMANDANTE "BK"/PESCA ("KAPITAN BK/FISCHEREI")
- UFFICIALE DI COPERTA "BGW"/PESCA ("NAUTISCHER SCHIFFSOFFIZIER BGW/FISCHEREI")
- UFFICIALE DI COPERTA "BKW"/PESCA ("NAUTISCHER SCHIFFSOFFIZIER BKW/FISCHEREI")
NEI PAESI BASSI:
- PILOTA DI NAVE, MECCANICO, DI V ("STUURMAN WERKTUIGKUNDIGE V")
- MECCANICO DI IV DI NAVE DA PESCA ("WERKTUIGKUNDIGE IV VISVAART")
- PILOTA DI IV DI NAVE DA PESCA ("STUURMAN IV VISVAART")
- PILOTA DI NAVE, MECCANICO, DI VI ("STUURMAN WERKTUIGKUNDIGE VI") CHE SONO FORMAZIONI:
- IN GERMANIA, DI UNA DURATA COMPLESSIVA COMPRESA FRA QUATTORDICI E DICIOTTO ANNI, DI CUI UN CICLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE DI TRE ANNI E UN PERIODO DI SERVIZIO IN MARE DI UN ANNO, SEGUITO DA UNO-DUE ANNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA COMPLETATA, SE DEL CASO, DA UNA PRATICA PROFESSIONALE DI NAVIGAZIONE DI DUE ANNI;
- NEI PAESI BASSI, COMPORTANTI UN CICLO DI STUDI DELLA DURATA COMPRESA FRA TREDICI E QUINDICI ANNI, DI CUI ALMENO DUE PRESSO UNA SCUOLA PROFESSIONALE SPECIALIZZATA, COMPLETATO DA UN PERIODOI DI PRATICA PROFESSIONALE DI DODICI MESI;
E CHE SONO RICONOSCIUTI NEL CONTESTO DELLA CONVENZIONE DI TORREMOLINOS (CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1977 SULLA SICUREZZA DEI PESCHERECCI).
4 . SETTORE TECNICO I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
IN ITALIA:
- GEOMETRA
- PERITO AGRARIO
CHE SONO CICLI DI STUDI TECNICI SECONDARI DELLA DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO TREDICI ANNI, DI CUI OTTO DI SCOLARITÀ OBBLIGATORIA PIÙ CINQUE ANNI DI STUDI SECONDARI, TRE DEI QUALI CONCENTRATI SULLA PROFESSIONE, CONCLUDENTISI CON UN ESAME DI MATURITÀ TECNICA E COMPLETATI
- NEL CASO DEL GEOMETRA O DA UN TIROCINIO PRATICO DI ALMENO DUE ANNI IN UN UFFICIO PROFESSIONALE, OVVERO DA UN'ESPERIENZA PROFESSIONALE DI CINQUE ANNI, - NEL CASO DEI PERITI AGRARI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO DA UN TIROCINIO PRATICO DI ALMENO DUE ANNI SEGUITO DALL'ESAME DI STATO.
NEI PAESI BASSI:
- UFFICIALE GIUDIZIARIO
- ODONTOTECNICO ("GERECHTSDEURWAARDER")
CHE SONO CICLI DI STUDI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL CASO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DELLA DURATA COMPLESSIVA DI DICIANNOVE ANNI, DI CUI OTTO ANNI DI SCOLARITÀ OBBLIGATORIA PIÙ OTTO ANNI DI STUDI SECONDARI COMPRENDENTI QUATTRO ANNI DI ISTRUZIONE TECNICA SANCITA DA UN ESAME DI STATO E COMPLETATA DA TRE ANNI DI FORMAZIONE TEORICA E PRATICA CONCENTRATA SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.
NEL CASO DI ODONTOTECNICO DELLA DURATA COMPLESSIVA DI ALMENO QUINDICI ANNI DI FORMAZIONE A TEMPO PIENO E TRE ANNI A TEMPO PARZIALE, DI CUI OTTO ANNI DI ISTRUZIONE PRIMARIA, QUATTRO ANNI DI ISTRUZIONE SECONDARIA GENERALE SEGUITA DA TRE ANNI DI FOMAZIONE PROFESSIONALE COMPRENDENTE CORSI TEORICI E PRATICI DI TECNICA DENTARIA, CONCLUDENTESI CON UN ESAME.
5 . CORSI DI FORMAZIONE NEL REGNO UNITO AMMESSI IN QUANTO "NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATIONS"E IN QUANTO "SCOTTISH VOCATIONAL QUALI FICATIONS" I SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
- INGEGNERE ELETTROTECNICO MINERARIO ("MINE ELETTRICAL ENGI NEER")
- INGEGNERE MECCANICO MINERARIO ("MINE MECHANICAL ENGINEER")
- ASSISTENTE SOCIALE DIPLOMATO
- IGIENE MENTALE ("APPROVED SO CIAL WORKER - MENTHAL HEALTH")
- ODONTOTERAPEUTA ("DENTAL THERAPIST")
- ODONTOIGIENISTA ("DENTAL HYGIENIST")
- OTTICO DIPLOMATO ("DISPENSING OPTICIAN")
- SORVEGLIANTE DI MINIERA ADDETTO ALLA SICUREZZA ("MINE DEPUTY")
- CURATORE FALLIMENTARE ("INSOLVENCY PRACTITIONER")
- NOTAIO ABILITATO ("LICENSED CONVEYANCER")
- PRIMO UFFICIALE
- NAVI MERCANTILI/PASSEGGERI- ILLIMITATO ("FIRST MATE - FREIGHT/PASSENGER SHIPS - UNRESTRICTED")
- SECONDO UFFICIALE - NAVI MERCANTILI/PASSEGGERI - ILLIMITATO ("SECOND MATE - FREIGHT/PASSENGER SHIPS - UNRESTRICTED")
- TERZO UFFICIALE - NAVI MERCANTILI/PASSEGGERI - ILLIMITATO ("THIRD MATE - FREIGHT/PASSENGER SHIPS - UNRESTRICTED")
- UFFICIALE DI COPERTA - NAVI MERCANTILI/PASSEGGERI - ILLIMITATO ("DECK OFFICER - FREIGHT/PASSENGER SHIPS - UNRESTRICTED")
- UFFICIALE DI MACCHINA - NAVI MERCANTILI/PASSEGGERI - AREA COMMERCIALE ILLIMITATA ("ENGINEER OFFICER - FREIGHT/PASSENGER SHIPS - UNLIMITED TRADING AREA")
- TECNICO SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI QUESTI LIVELLI CORRISPONDONO ALLE SEGUENTI DEFINIZIONI:
- LIVELLO 3: COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DI UN'AMPIA GAMMA DI COMPITI SVARIATI IN CONTESTI MOLTO DIVERSI. PER LA MAGGIOR PARTE DI CARATTERE COMPLESSO E NON ORDINARIO, COMPORTANO UN NOTEVOLE LIVELLO DI RESPONSABILITÀ ED AUTONOMIA E LE FUNZIONI ESERCITATE COMPORTANO SPESSO LA SORVEGLIANZA O L'INQUADRAMENTO DI ALTRE PERSONE.
- LIVELLO 4: COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DI UN'AMPIA GAMMA DI COMPITI COMPLESSI, DI CARATTERE TECNICO O SPECIALIZZATO, IN CONTESTI MOLTO DIVERSI E CON UN CONSIDEREVOLE LIVELLO DI RESPONSABILITÀ PERSONALE E AUTONOMIA. LE FUNZIONI ESERCITATE A QUESTO LIVELLO COMPORTANO SPESSO LA RESPONSABILITÀ DI LAVORI EFFETTUATI DA ALTRE PERSONE E LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.
NEL REGNO UNITO I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLAMENTATI CHE CONFERISCONO LE QUALIFICHE AMMESSE IN QUANTO "NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATIONS" (NVQ):
AMMESSI IN SCOZIA IN QUANTO "SCOTTISH VOCATIONAL QUALIFICATIONS", DEI LIVELLI 3 E 4 DEL "NATIONAL FRAMEWORK OF VOCATIONAL QUALIFICATIONS" DEL REGNO UNITO.
QUESTI LIVELLI CORRISPONDONO ALLE SEGUENTI DEFINIZIONI:
- LIVELLO 3: COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DI UN'AMPIA GAMMA DI COMPITI SVARIATI IN CONTESTI MOLTO DIVERSI. PER LA MAGGIOR PARTE DI CARATTERE COMPLESSO E NON ORDINARIO, COMPORTANO UN NOTEVOLE LIVELLO DI RESPONSABILITÀ ED AUTONOMIA, E LE FUNZIONI ESERCITATE COMPORTANO SPESSO LA SORVEGLIANZA O L'INQUADRAMENTO DI ALTRE PERSONE.
- LIVELLO 4: COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DI UN'AMPIA GAMMA DI COMPITI COMPLESSI, DI CARATTERE TECNICO E SPECIALIZZATO, IN CONTESTI MOLTO DIVERSI E CON UN CONSIDEREVOLE LIVELLO DI RESPONSABILITÀ PERSONALE ED AUTONOMIA. LE FUNZIONI ESERCITATE A QUESTO LIVELLO COMPORTANO SPESSO LA RESPONSABILITÀ DI LAVORI EFFETTUATI DA ALTRE PERSONE E LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.
GIORNALISTI.................MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
GUIDA TURISTICA, ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE, ANIMATORE TURISTICO, PERITI ED ESPERTI...................MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ISTRUTTORE NAUTICO, MAESTRO DI SCI, GUIDA ALPINA, GUIDA SPELEOLOGICA................MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULURALI
ISTRUTTORI DI GUIDA, INSEGNANTI DI TEORIA........MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PROMOTORI FINANZIARI..........CONSOB
1) 64/429/CEE (1)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 7 LUGLIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE DI TRASFORMAZIONE DELLE CLASSI 23-40 CITI (INDUSTRIA ED ARTIGIANATO)
64/427/CEE (2)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 7 LUGLIO 1964 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE DI TRASFORMAZIONE DELLE CLASSI 23-40 CITI (INDUSTRIA ED ARTIGIANATO)2) 68/365/CEE (3)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI E ALLA FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE (CLASSI 20 E 21 CITI)
68/366/CEE (4)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE INDUSTRIE DI FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE (CLASSI 20 E 21 CITI)
3) 64/223/CEE (5)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ ATTINENTI AL COMMERCIO ALL'INGROSSO
64/224/CEE (6)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO
64/222/CEE (7)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO
4) 68/363/CEE (8)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AL COMMERCIO AL MINUTO (EX GRUPPO 612 CITI)
68/364/CEE (9)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AL COMMERCIO AL MINUTO (EX GRUPPO 612 CITI)
5) 70/522/CEE (10)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 1970 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE NEL SETTORE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEL CARBONE E LE ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI CARBONE (EX GRUPPO 6112 CITI)
70/523/CEE (11)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 1970 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEL CARBONE ED IN QUELLO DELLE ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI CARBONE (EX GRUPPO 6112 CITI)
6) 74/557/CEE (1)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 4 GIUGNO 1974 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE E DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI ATTINENTI AL COMMERCIO ED ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TOSSICI
7) 68/367/CEE (3)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AI SERVIZI PERSONALI (EX CLASSE 85 CITI)
1. RISTORANTI E SPACCI DI BEVANDE (GRUPPO 852 CITI)
2. ALBERGHI E SIMILI, TERRENI PER CAMPEGGIO (GRUPPO 853 CITI)
68/368/CEE (4)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AI SERVIZI PERSONALI (EX CLASSE 85 CITI) 1.
RISTORANTI E SPACCI DI BEVANDE (GRUPPO 852 CITI)
2. ALBERGHI E SIMILI, TERRENI PER CAMPEGGIO (GRUPPO 853 CITI)
1) 64/429/CEE (1)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 7 LUGLIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE DI TRASFORMAZIONE DELLE CLASSI 23-40 CITI (INDUSTRIA ED ARTIGIANATO)
64/427/CEE (2)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 7 LUGLIO 1964 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE DI TRASFORMAZIONE DELLE CLASSI 23-40 CITI (INDUSTRIA ED ARTIGIANATO) 2) 68/365/CEE (3)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI E ALLA FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE (CLASSI 20 E 21 CITI)
68/366/CEE (4)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE INDUSTRIE DI FABBRICAZIONE DELLE BEVANDE (CLASSI 20 E 21 CITI)
3) 64/223/CEE (5)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ ATTINENTI AL COMMERCIO ALL'INGROSSO
64/224/CEE (6)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO
64/222/CEE (7)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1964 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO
4) 68/363/CEE (8)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AL COMMERCIO AL MINUTO (EX GRUPPO 612 CITI)
68/364/CEE (9)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AL COMMERCIO AL MINUTO (EX GRUPPO 612 CITI)
5) 70/522/CEE (10)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 1970 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE NEL SETTORE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEL CARBONE E LE ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI CARBONE (EX GRUPPO 6112 CITI)
70/523/CEE (11)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 1970 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEL CARBONE ED IN QUELLO DELLE ATTIVITÀ DEGLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI CARBONE (EX GRUPPO 6112 CITI)
6) 74/557/CEE (12)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 4 GIUGNO 1974 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE E DELLE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI ATTINENTI AL COMMERCIO ED ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TOSSICI
74/556/CEE (13)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 4 GIUGNO 1974 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TOSSICI E ALLE ATTIVITÀ CHE COMPORTANO L'UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE DI TALI PRODOTTI, COMPRESE LE ATTIVITÀ DI INTERMEDIARI
7) 68/367/CEE (14)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AI SERVIZI PERSONALI (EX CLASSE 85 CITI):
1. RISTORANTI E SPACCI DI BEVANDE (GRUPPO 852 CITI)
2. ALBERGHI E SIMILI, TERRENI PER CAMPEGGIO (GRUPPO 853 CITI)
68/368/CEE (15)
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, DEL 15 OTTOBRE 1968 , RELATIVA ALLE MODALITÀ DELLE MISURE TRANSITORIE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ NON SALARIATE ATTINENTI AI SERVIZI PERSONALI (EX CLASSE 85 CITI)
1. RISTORANTI E SPACCI DI BEVANDE (GRUPPO 852 CITI)
2. ALBERGHI E SIMILI, TERRENI PER CAMPEGGIO (GRUPPO 853 CITI)
[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo60, comma2, decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. In vigore dal 12/06/1994 al 23/11/2007
[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 29 dicembre 2000, n. 422. In vigore dal 04/02/2001
[4] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[5] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 12/06/1994 al 28/10/2003
[7] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 12/06/1994 al 28/10/2003
[9] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 03 febbraio 2003, n. 14. In vigore dal 22/02/2003
[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 12/06/1994 al 28/10/2003
[12] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 12/06/1994 al 28/10/2003
[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 12/06/1994 al 28/10/2003
[15] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003
[16] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 08 luglio 2003, n. 277. In vigore dal 29/10/2003