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LEGGE 24 luglio 1954, n. 722
  Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.  
  Pubblicato in GU, n. 196 del 27/08/1954


  Vigente dal: 11/09/1954
  urn:nir:stato:legge:1954-07-24;722

Indice

  Allegato  

la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
    Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
 
 
  Art. 2.    
    Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Napoli, addì 24 luglio 1954

Einaudi

Scelba

Piccioni

De Pietro

Villabruna

Vigorelli

Martino

Tremelloni

Gava

Visto, il Guardasigilli: De Pietro



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Convenzione Ginevra 28 luglio 1951:

http://www.cir-onlus.org/convenzioneGinevra.htm