Regione Toscana
norma

 
AGENZIA DELLE ENTRATE  
CIRCOLARE 26 luglio 2016, n. 8
  Oggetto: Stranieri richiedenti la protezione internazionale - attribuzione del codice fiscale da parte di Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica.  
 


 
  urn:nir:agenzia.entrate:circolare:2016-07-26;8


 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 18/08/2015  , è stato sancito che la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell' articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4, comma 3).

Di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute è stata allora attivata un'apposita procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale ai richiedenti la protezione internazionale già al momento del rilascio della suddetta ricevuta da parte della Questura/Polizia di Frontiera; ciò al fine di consentire a tale tipologia di stranieri di iscriversi sin da subito al Servizio Sanitario Nazionale per usufruire di una copertura sanitaria completa e di svolgere attività lavorativa come previsto dall'art. 22 del citato decreto.

Si illustrano di seguito le principali fasi di gestione del codice fiscale previste dalla nuova procedura che, sostanzialmente, è analoga a quella già in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI). Si forniscono, inoltre, indicazioni operative sulle attività che sono a cura degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per la trattazione dei casi residuali che possano presentarsi (ad esempio, per presunta omocodia).

Attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico

La Questura/Polizia di frontiera, al momento della verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale dello straniero, richiede in via telematica l'attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico; questo viene riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale.

Con il codice fiscale provvisorio, la ASL può procedere all'inserimento del soggetto quale assistito dal Servizio Sanitario Nazionale e alla scelta del medico, grazie alle modifiche sulle relative applicazioni effettuate in occasione della procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare (Comunicazione di Servizio n. 50 del 15/11/2013). Al cittadino straniero iscritto con il codice fiscale provvisorio non viene inviata automaticamente la Tessera Sanitaria.

Conversione del codice fiscale provvisorio numerico in alfanumerico definitivo

In caso di determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale per la protezione internazionale, viene invocato il servizio di conversione del codice fiscale provvisorio, attribuito nella fase precedente, in codice fiscale alfanumerico definitivo. Quest'ultimo viene inserito nella lettera di notifica del decreto di riconoscimento della protezione internazionale.

In caso di anomalia in sede di conversione (ad esempio, in caso di codice fiscale corrispondente ai dati anagrafici del soggetto già registrato in Anagrafe Tributaria), il codice fiscale restituito dal servizio dell'Agenzia è ancora il numerico provvisorio; il cittadino viene invitato a rivolgersi a un Ufficio dell'Agenzia.

Cancellazione del codice fiscale provvisorio numerico

Nei seguenti casi:

- esito negativo della richiesta di protezione internazionale, una volta decorsi i termini per il ricorso;

- conferma del diniego a seguito di contenzioso;

- trasferimento in altro Paese;

- in ogni altro caso di revoca del permesso di soggiorno viene invocato il servizio per la cancellazione logica del codice fiscale provvisorio, che verrà opportunamente marcato.

Attività a cura degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate

Con l'attivazione della nuova procedura, l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale è effettuata in via telematica e automatica dal sistema informativo del Ministero dell'Interno, senza il coinvolgimento degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, se non in casi residuali.

I codici fiscali attribuiti con la nuova procedura vengono registrati riportando, quale fonte di attribuzione, P00 - MIN. INTERNO - PROTEZIONE INTERNAZIONALE, indicata nelle funzioni di interrogazione.

Nel caso in cui lo straniero si rivolga a un Ufficio per risolvere l'anomalia verificatasi in sede di conversione del codice fiscale numerico provvisorio in alfanumerico definitivo (codice fiscale alfanumerico già presente in Anagrafe Tributaria), l'Ufficio effettua ogni possibile indagine anagrafica (presso le anagrafi comunali, le Questure, etc.) al fine di accertare l'effettiva sussistenza dell'omocodia, tenendo conto che il soggetto, come nei casi dai SUI, è già in possesso di un codice fiscale numerico da utilizzare nella procedura di risoluzione omocodia. E' opportuno che l'Ufficio verifichi la presenza di eventuali altri codici fiscali attribuiti al medesimo soggetto, usando la funzione interrogazione soggetti stranieri; in caso positivo, li deve indicare nella richiesta di risoluzione di omocodia da inviare all'Ufficio Archivio Anagrafico.

Si prega di dare diffusione di questa nota a tutto il personale interessato. La stessa è disponibile nella Intranet nazionale, alla voce Assistenza > Anagrafe dei Contribuenti > Gestione dei soggetti.


 

IL DIRETTORE CENTRALE Giuseppe Buono