ACCORDO di COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
MINISTERO DELL'INTERNO
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito den ominata "A.N.AC."), rappresentata dal suo Presidente, dott. Raffaele Cantone,
E
Il Ministero dell'Interno - di seguito denominato Ministero, nella persona del Ministro Matteo Salvini, di seguito congiuntamente indicati come "le Parti",
VISTO
a) l' articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 , e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
b) il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di at tuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione );
c) il D. M. 7 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti con foglio N. 847 in data 11 aprile 2017, modificato con D. M. 10 luglio 2017;
d) la legge 6 novembre 2012, n. 190 , la quale ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
e) il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo del l'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 , incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
f) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e successive modificazioni recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), il quale ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;
g) l' articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui l'Autorità, "attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";
h) il parere dell'ANAC prot. n. 16906 del 1° febbraio 2017 relativo allo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di prima accoglienza, delle strutture temporanee di accoglienza, dei centri di identificazione ed espulsione, rispettivamente previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n, 451 , convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563 , dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dall' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 ;
Considerato
- che l'art. 12 del succitato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ha disposto l'adozione di uno schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di centro
- che appare necessario - al fine di uniformare l'azione amministrativa e razionalizzare la spesa - modificare l'attuale schema di Capitolato, fondato su un sistema di accoglienza indifferenziato, mediante la formulazione di vari schemi di bandi-tipo.
- che il nuovo schema di Capitolato-tipo è finalizzato a rideterminare i servizi assistenziali di prima accoglienza e le connesse modalità prestazionali, calibrandoli alle diverse tipologie di ospitalità a favore di più trasparenti ed convenienti attività gestionali.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Finalità)
1. Con il presente Accordo le Parti collaborano - ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - nel settore delle modalità dell'accoglienza dei migranti, e richiedenti asilo in Italia, al fine di favorire le migliori pratiche negli affidamenti per la fornitura dei beni e dei servizi.
Art. 2
(Ambiti di collaborazione)
1. Le Parti convengono di collaborare - nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni - all'elaborazione, di un nuovo schema di Capitolato-tipo - per la fornitura di beni e servizi, comprensivo degli schemi di bando-tipo e delle altr e disposizioni regolanti i rapporti con gli enti gestori. In particolare, la collaborazione istituzionale dell'ANAC riguarderà il supporto, l'assistenza e l'ausilio tecnico-giuridico, al Ministero, nella predisposizione del Capitolato-tipo e dei relativi allegati volti a dettare la disciplina di gara, in forza dell' articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, e nella risoluzione di questioni interpretative, eventualmente derivanti dall'applicazione dello schema di Capitolato e dei bandi tipo.
Art. 3
(Referenti per la collaborazione)
1. I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
a. Per l'ANAC:
(1) sul piano programmatico: il Presidente
(2) sul piano operativo: il Segretario Generale
b. Per il Ministero:
(1) sul piano programmatico: il Capo di Gabinetto
(2) sul piano operativo: il Capo Dipartimento per le Li bertà civili e l'Immigrazione.
Art. 4
(Comunicazione)
1. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa in esecuzione del presente Accordo.
Art. 5
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)
1. Il presente Accordo ha una validità di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elet tronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Art. 6
(Oneri finanziari)
1. Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
Art. 7
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE .
Roma, 23.07.2018
Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente Il Ministro Raffaele Cantone F. to
Per Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini F.to