Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del lavoro
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All'INPS - Direzione Centrale Entrate
e, pc. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: - Ufficio Legislativo DG Sistemi Informativi, Innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 27 maggio 2020 , di seguito decreto, emanato in attuazione dell' art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 .
Il decreto definisce le procedure di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'unione europea, nonché le modalità con le quali i cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto, possono richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo e si rivolge ai:
a) datori di lavoro che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale i quali possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione ( art. 1 );
b) datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE i quali possono presentare istanza all'INPS ( art. 2 );
c) cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno i quali possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza ( art. 3 ).
Le disposizioni del decreto trovano attuazione in relazione ai seguenti settori di attività ( art. 4 ) :
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le specifiche attività che rientrano nei settori sopra elencati sono individuate, attraverso i relativi codici Ateco, nell'allegato 1 del decreto.
Le istanze possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 e i relativi contenuti sono definiti dagli artt. 5, 6 e 7 del decreto.
L'art. 8 del decreto disciplina il pagamento dei contributi forfettari in relazione alle singole procedure.
L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, dei requisiti reddituali definiti dall'art. 9 del decreto.
La valutazione dei requisiti reddituali dei datori di lavoro e la relativa congruità in relazione al numero delle istanze presentate è rimessa alle sedi territoriali dell'Ispettorato che, a tali fini,4dovranno fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell' art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
Il decreto prevede il coinvolgimento delle sedi territoriali dell'Ispettorato, ai fini:
a) a seguito delle istanze dei datori di lavoro, del rilascio di parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all'allegato 1, della congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate nella procedure in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione (art. 10, comma 2 lett. b );
b) a seguito delle istanze dei datori di lavoro,della verifica della congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro nella procedure in favore di cittadini italiani e della comunità europea presso l'INPS (art. 11,comma 1 );
c) a seguito delle istanze dei cittadini stranieri, della verifica della documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa, elencata nel comma 2, lettera b) dell'art. 7, nella procedura di rilascio dei permessi di soggiorno temporanei presso la Questura (art. 12 , comma 6 );
d) dell'attestazione di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4 (procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso le Questure di cui all'art. 12 comma 9).
Per quanto attiene alla procedura di emersione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, si rinvia alla circolare del Ministero dell'Interno-dipartimento per le Libertà civili e l'Immigraczione, prot. n. 1395 del 30 maggio 2020 (https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo).
Per quanto attiene alla procedura di emersione presso l'INPS (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm) il comma 1 dell'art. 11 del decreto prevede la definizione di intese con l'INL finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.
Per quanto attiene alla procedura di rilascio e conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso le Questure si rinvia alla circolare del Ministero dell'Interno - dipartimento della Pubblica sicurezza, prot. n. 40467 del 30 maggio 2020 di cui sopra (https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo).
A tali fini i cittadini stranieri devono presentare istanza al Questore, esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello delle Poste Italiane, e devono produrre documentazione comprovante lo svolgimento di attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, antecedente-mente al 31 ottobre 2019.
La verifica della documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa, elencata nel comma 2, lettera b) dell'art. 7 del decreto, è rimessa alle sedi territoriali dell'Ispettorato in cui favore la Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del MLPS rilascerà apposito applicativo e cruscotto operativo, accessibile anche da internet, a cui saranno accreditati i nominativi richiesti con comunicazione DC Tutela prot. n. 385 del 29 maggio 2020.
L'applicazione si compone di due sezioni:
- la prima dedicata alla ricerca automatica e all'individuazione delle istanze che rientrano nelle casistiche di cui all'art. 4;
- la seconda riservata alla registrazione della verifica delle istanze.
L'applicativo prevede una prima fase di controllo automatico delle istanze attraverso l'incrocio dei codici fiscali e dei numeri dei permessi di soggiorno scaduti, ricavabili dalle istanze, con la banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie.
In caso di corrispondenza dei dati incrociati con un rapporto di lavoro intrattenuto nei settori di cui all'art. 4, l'applicativo fornisce direttamente alle Questure l'esito positivo della verifica.
Nel cruscotto in uso agli ITL, quindi, saranno proposte le sole istanze per le quali non si è determinato automaticamente l'esito positivo della verifica, in ragione di una delle seguenti condizioni:
- il codice fiscale individua un rapporto di lavoro conforme ai settori definiti dall'art. 4 ma il numero del permesso di soggiorno è diverso da quello fornito dall'istante;
- il codice fiscale non individua nessun rapporto di lavoro conforme ai settori di cui all'art. 4, mentre il numero del permesso di soggiorno restituisce esito positivo ma risulta collegato a un codice fiscale differente da quello dichiarato nell'istanza.
Solo in questi casi, l'Ispettorato territoriale dovrà verificare che - malgrado i disallineamenti di cui sopra - il rapporto di lavoro sia effettivamente collegato all'istante.
L'Ispettorato territoriale potrà consultare i dati dell'ultima comunicazione obbligatoria recuperata durante il controllo telematico, l'esito di questo e la documentazione consegnata dall'istante allo sportello delle Poste. Inoltre, potrà registrarsi l'esito della verifica marcando l'istanza come "Accoglibile"/"Non accoglibile". In corrispondenza di ogni istanza sarà possibile salvare note e allegati.
L'accesso alle istanze da parte degli ispettori del lavoro è soggetta a una visibilità territoriale basata sulle province di competenza dei singoli uffici territoriali e sulla provincia di presentazione delle domande.
L'esito della verifica è immediatamente trasmesso alla Questura per la prosecuzione della lavorazione dell'istanza. Le istanze per le quali si è conclusa la verifica sono consultabili in sola lettura nel cruscotto.
Per quanto attiene alla procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso le Questure, il comma 9 dell'art. 12, prevede che all'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4.
Le modalità con cui richiedere tale attestazione saranno definite con apposita circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al fine di agevolare l'attività di competenza degli Ispettorati territoriali, anche in modalità da remoto, le sedi saranno dotate di "scrivanie virtuali" la cui attribuzione è provvisoria e potrà essere rimodulata in ragione dell'effettivo numero delle istanze da cui saranno interessate le singole sedi.
IL DIRETTORE CENTRALE Orazio Parisi