VISTO il Decreto Legge 30 ottobre 1995, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 1995, n. 563 ed il conseguente Regolamento di attuazione del Ministero dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale prevede all'art. 3 che le Prefetture - U.T.G., al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , concernente attuazione della 5 direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della pretezione riconosciuta, e successive modificazioni;
VISTO la Legge 7 ottobre 2014, n. 154 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 , recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
CONSIDERATO che l'esigenza di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti equilibrata e diffusa sull'intero territorio nazionale ha portato il Ministero dell'interno e Associazione Nazionale Comuni Italiani alla definizione di un Piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con l'obiettivo di realizzare un sistema idoneo ad assicurare una distribuzione sostenibile e flessibile dei posti da destinare all'accoglienza di tali soggetti;
RILEVATO che il predetto Piano - imperniato sul potenziamento del sistema SPRAR, assunto a modello di riferimento nazionale per l'accoglienza dei richiedenti asilo - ha la finalità di superare eventuali disallineamenti tra il numero dei migranti presenti nelle diverse realtà locali di una medesima regione e, a livello comunale, a mantenere in equilibrio il dato "di riferimento" regionale con l'esigenza di differenziare la distribuzione dei migranti stessi secondo criteri di ripartizione che indichino la quota di posti da assegnare ad ogni Comune;
VISTA la circolare del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, datata 15.12.2016 prot.n. 19919, in ordine alle azioni da intraprendere per la gestione dell'accoglienza in attuazione del Piano nazionale di riparto concordato in sede di Tavolo nazionale di coordinamento tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
VISTE le direttive del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016 e del 5 gennaio 2017 con le quali sono state impartite precise indicazioni ai Prefetti in merito all'attuazione del Piano in questione, ivi compresa l'applicazione di una "clausola di salvaguardia" in favore di quei Comuni che abbiano aderito alla rete SPRAR;
VISTA la circolare n. 3594 del 07/04/2017 con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di capitolato di appalto per fornitura beni e servizi relativo alla gestione ed al funzionamento dei centri di primo soccorso e accoglienza, nonchè la nota n. 4555 del 19/4/2017 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di individuazione dell'importo da porre a base d'asta per le procedure di affidamento del servizio di accoglienza;
TENUTO CONTO del sistema di accoglienza individuato nella Regione Toscana in sede di coordinamento regionale dei Prefetti e nei tavoli tecnici regionali, con particolare riguardo alle sinergie da porre in essere con gli enti territoriali e gli altri enti pubblici per sopperire alle esigenze e garantire adeguati sistemi di accoglienza in linea con il modello SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati);
CONSIDERATO CHE
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo già dalle prime fasi dell'emergenza ha invitato le Prefetture - U.T.G. ad esplorare, in via prioritaria, la disponibilità degli Enti locali ad assicurare, mediante strutture proprie e/o convenzionate, i servizi di accoglienza e di assistenza dei cittadini richiedenti protezione internazionale presenti sui rispettivi territori;
- l' art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 prevede che il complessivo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, anche per la parte relativa alle misure di accoglienza straordinaria, disciplinata dal citato art. 11, debba basarsi sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 (forme di coordinamento, compresi i criteri di ripartizione);
- rinnovato impulso all'interazione virtuosa tra l'Amministrazione statale e il sistema delle autonomie territoriali, invero, appare provenire anche dal recentissimo Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 , con cui è stato previsto un concorso dello Stato negli oneri a carico dei Comuni per i servizi di accoglienza con un contributo di importo superiore per le progettualità aderenti alla rete SPRAR e con la possibilità di assunzione flessibile in deroga al tetto di spesa;
- occorre quindi delineare un percorso condiviso attraverso il quale - nelle fasi di progressiva attuazione del Piano Ministero dell'Interno/Anci e del definitivo superamento della distinzione tra prima accoglienza (gestita dalla Prefettura) e seconda accoglienza (gestita dalla rete SPRAR] - i Comuni possano essere pienamente coinvolti;
- con l'intento di perseguire un fattivo coinvolgimento degli Enti locali della provincia questa Prefettura ha promosso incontri sia con i Sindaci del territorio sia con altri soggetti istituzionali, dai quali è emersa la concreta possibilità di addivenire alla stipulazione di atti finalizzati alla gestione partecipata del servizio di accoglienza, in aderenza al citato principio della leale collaborazione tra i livelli di governo interessati;
- lo svolgimento di tale attività, oltre ai Comuni della provincia dovrà prevedere il coinvolgimento anche delle altre istituzioni pubbliche potenzialmente interessate dalla gestione del fenomeno immigrazione, quali le Società della Salute, organismi di diritto pubblico che hanno come finalità l'organizzazione e l?erogazione dei servizi sociali nei vari Distretti sanitari, secondo le disposizioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328 , che riconduce in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali;
RITENUTO CHE
il presente protocollo, con il quale gli Enti sottoscrittori si assumono l'impegno ad agire in maniera sinergica e coordinata, possa efficacemente contribuire a realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dell'accoglienza e dell'assistenza finalizzato a:
- garantire che l'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo assegnati a questa provincia avvenga in modo da minimizzare l'impatto sociale, evitando il potenziale insorgere di tensioni e problematiche anche rilevanti al fine dell'ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto "percepita";
- rimuovere gli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale ed economico, promuovendo la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale attraverso attività di utilità sociale;
- valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero richiedente protezione internazionale;
- facilitare il superamento del sistema straordinario di accoglienza tramite l'attivazione di progetti SPRAR da parte degli Enti locali e loro soggetti strumentali;
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto del protocollo
1. Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato a costruire un sistema condiviso per l'accoglienza diffusa dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale già presenti nel territorio della provincia di Grosseto e di quelli che verranno assegnati durante il biennio 2017/2018, sulla base della quota determinata in misura percentuale alla popolazione residente, definendo nel contempo le funzioni di ciascun sottoscrittore nell'ambito delle proprie competenze di seguito specificate.
Articolo 2
Impegni dei Comuni
1. Comuni aderenti al presente protocollo si impegnano:
- ad accogliere gradualmente sul proprio territorio un numero di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo una ripartizione di posti computata proporzionalmente alla popolazione ivi residente all'1/1/2016 risultante dall'Istat, in conformità al Piano nazionale di ripartizione Ministero dell'Interno/Anci;
- a collaborare attivamente al reperimento di unità abitative, di proprietà di soggetti pubblici e/o privati, necessarie alla copertura dei posti in funzione dei criteri di ripartizione stabiliti dal presente protocollo, sia all'interno dello SPRAR che dei CAS;
- a fornire agli Operatori economici interessati a partecipare alle procedure selettive ogni utile supporto informativo circa le unità immobiliari individuate sul proprio territorio per le finalità dell'accoglienza e a fornire dichiarazione di assenso alla destinazione medesima;
- a garantire la partecipazione al Tavolo di coordinamento di cui al successivo art. 4 per il progetto di accoglienza in modalità diffusa partecipando attivamente con un referente;
- a collaborare all'attivazione di una struttura tecnica, con l'ausilio organizzativo delle Società della Salute , di supporto al Tavolo di coordinamento in grado di sostenere il Tavolo nelle seguenti funzioni:
a) segreteria e gestione della comunicazione interna ed esterna;
b) promozione di percorsi informativi e di accompagnamento sul medesimo tema rivolti alla cittadinanza;
c) coordinamento e promozione di attività e iniziative culturali finalizzate a favorire momenti di incontro e scambio con i richiedenti protezione internazionale ed attività formative e informative sui temi dell'accoglienza e dell?inter-cultura;
- ad individuare uno o più componenti del "Nucleo di monitoraggio e controllo" delle strutture di accoglienza temporanee presieduto dalla Prefettura - U.T.G. di Grosseto con funzioni di controllo delle prestazioni rese dai gestori delle strutture ubicate nei territori di rispettiva competenza;
- a collaborare con la rete di associazioni e imprese del terzo settore che risulteranno aggiudicatarie ad esito di procedure selettive del servizio di accoglienza al fine di sostenere operativamente il sistema di accoglienza diffusa, supportando le attività dallo stesso realizzate;
- a mobilitare la rete di volontari e di cittadini al fine di facilitare i percorsi di autonomia anche lavorativa e di inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti asilo, nonché a promuovere attività e iniziative culturali finalizzate a favorire momenti di incontro e di scambio con i richiedenti protezione internazionale;
a promuovere ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore della collettività locale.
Articolo 3
Impegni delle Società della Salute
1. Le Società della Salute aderenti al presente protocollo si impegnano a:
- garantire la collaborazione con la rete dei servizi territoriali e proporre l'adesione a progetti SPRAR a livello aggregato o come singolo Ente;
- nelle more dell'attivazione dei progetti SPRAR proposti ovvero qualora la tempistica o la quantificazione numerica di detti progetti non sia adeguata a garantire il soddisfacimento delle necessità di accoglienza, si impegnano a garantire, in collaborazione con la Prefettura e per conto dei Comuni che Optino per tale soluzione, l'erogazione dei servizi di accoglienza integrata ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ad essi assegnati;
- collaborare - coerentemente con i propri fini istituzionali - con i Comuni ricadenti nel territorio di propria competenza per la realizzazione degli obiettivi e degli impegni di cui all'art 1;
- individuare uno o più componenti del "Nucleo di monitoraggio e controllo" delle strutture di accoglienza temporanee presieduto dalla Prefettura - U.T.G. di Grosseto.
Articolo 4
Impegni della Prefettura di Grosseto
1. La Prefettura si impegna a:
1. presiedere il Tavolo di coordinamento e il Nucleo di monitoraggio e controllo delle strutture di accoglienza temporanee al fine di governare razionalmente il sistema dell'accoglienza coordinando l'azione con tutti i livelli istituzionali preposti e di garantire il rispetto degli stande di qualità previsti dalle vigenti leggi in materia di accoglienza;
2. assicurare - attraverso gli uffici della Prefettura preposti - il sostegno occorrente ai Comuni interessati, anche con il supporto delle locali Forze dell'Ordine, per prevenire e/o risolvere eventuali problematiche insorte nei territori e nei centri dedicati all'accoglienza;
3. favorire il passaggio dei richiedenti asilo tra CAS e SPRAR garantendo continuità e qualità del servizio reso e creando un meccanismo di vasi comunicanti tra le due diverse tipologie di accoglienza, ferma restando la quota SPRAR riservata all'apposito Servizio Centrale del Ministero dell'Interno;
4. monitorare costantemente i servizi oggetto di affidamento sia in termini di risultati conseguiti che di rendicontazione del budget;
5. effettuare periodicamente una verifica congiunta sullo stato di attuazione del protocollo;
6. sentire preventivamente i Comuni interessati, sottoscrittori del presente protocollo d'intesa, nel caso in cui la Prefettura individui direttamente delle unità abitative che insistono sul territorio degli stessi Comuni;
7. non inserire nei nuovi bandi di gara i Comuni aderenti al presente Protocollo che abbiano formalmente confermato la volontà di garantire l'accoglienza di un numero di migranti pari o superiore a quello rispettivamente individuato dal Tavolo di coordinamento.
Articolo 5
Ripartizione territoriale
1. Nella ripartizione territoriale dei posti da destinare all'accoglienza vengono ricompresi, in conformità alle direttive del Ministro dell?Interno dell?11 ottobre 2016 e del 5 gennaio 2017, i posti SPRAR attivi sul territorio o che verranno attivati e tutte le presenze nei CAS.
Articolo 6
Modalità di attuazione del servizio di accoglienza
1. L'erogazione del servizio di accoglienza integrata potrà avvenire tramite l'avvio da parte dei soggetti aderenti di adeguati progetti SPRAR ovvero, nelle more dell'attuazione di tali progetti, essere regolato da appositi atti convenzionali da stipularsi fra Prefettura di Grosseto e le Società della Salute della provincia per conto dei Comuni che optino per tale soluzione, oppure con convenzione da stipularsi direttamente con i Comuni aderenti al presente Protocollo, a norma del combinato disposto degli artt. 15 della legge n. 241/90 e 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 .
2. in caso di gestione di CAS, in rapporto convenzionale con la Prefettura, le modalità di gestione dei servizi di accoglienza integrata saranno stabilite con apposito atto convenzionale da formalizzarsi in aderenza al contenuto del nuovo capitolato d'appalto approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 7 marzo 2017 e registrato alla Corte dei Conti il successivo 11 aprile.
3. Sulla base di dette convenzioni la Prefettura rimborserà ai soggetti che gestiranno l'erogazione dei servizi di accoglienza le spese sostenute fino all'importo massimo onnicomprensivo di Euro 35,00 pro-die per ciascun ospite assistito, (oltre IVA se dovuta), determinato con direttive ministeriali, con esclusione di qualsivoglia margine di utile, previa verifica delle corrette modalità di affidamento dei servizi secondo la vigente normativa in materia di pubblici appalti.
4. Il numero massimo di migranti da accogliere in ogni Comune sarà individuato dal Tavolo di cui al punto precedente in rapporto alla popolazione residente nei vari Comuni, come previsto dal Piano nazionale di riparto concordato tra il Ministero dell'interno e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Articolo 7
Durata
1. il presente protocollo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino ai 31/12/2018, salvi successivi adeguamenti in relazione ad eventuali modifiche del Piano Ministero dell'Interno/Anci e fatte salve specifiche situazioni determinate dall'afflusso straordinario di migranti. In tal caso, a seguito di verifica congiunta sullo stato di attuazione del protocollo di cui all'art. 4, punto 5, il Prefetto assumerà le necessarie determinazioni previa comunicazione ai Sindaci interessati.
2. Il presente protocollo non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo per i Comuni aderenti, salvo eventuali oneri correlati all'avvio di attività di utilità sociale.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Nelle more dell'avvio dei progetti SPRAR la Prefettura continuerà a garantire i servizi di accoglienza straordinaria ai migranti.
2. I Comuni aderenti al presente Protocollo si impegnano a consentire e facilitare sul proprio territorio il regolare svolgimento dei servizi di accoglienza per un numero di richiedenti asilo almeno pari a quello previsto dal predetto Piano ovvero a quello rilevato alla data di adesione all'accordo, ove superiore, sino alla data di attivazione dei progetti SPRAR.
3. Le parti si impegnano a sviluppare ed integrare la presente intesa ai fini di rafforzare e migliorare il percorso di accoglienza, assistenza, tutela ed effettiva integrazione del richiedente protezione internazionale sulla base dell'esperienza maturata.
4. Il protocollo è aperto all'adesione di altri soggetti istituzionalmente interessati all'accoglienza e verrà inviato ai Comuni della provincia affinché possano valutare sia una eventuale adesione diretta sia manifestare la volontà di svolgere il servizio attraverso la Società della Salute competente per territorio.
Grosseto, 26 settembre 2017
COESO-SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'AREA SOCIO SANITARIA GROROSSETANA (per i comuni di ROCCASTRADA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, SCANSANO e CIVITELLA PAGANICO) Il Presidente Francesco Limatola
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE COLLINE METALLIFERE (per i comuni dl FOLLONICA, GAVORRANO, MASSA MARITTIMA MONTEROTONDO MARITTIMO. MONTIERI e SCARLINO) Presidente Giacomo Termine
PREFETTURA - U.T.G. GROSSETO Il Prefetto Cinzia Teresa Torraco