Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2016
  Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale  
 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2016-05-16;nir-1

di concerto con

il Ministro dell'Interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  ", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ", e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 228  , recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003  , il quale, al comma 2-bis, prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'Interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  , recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GA1";

VISTO in particolare l' articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  , il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale  , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta;

VISTO l' articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ", che stabilisce che per l'esercizio finanziario 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all' articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228  , nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , recante "Attuazione della direttiva 2013/33/ UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO l' articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ", che stabilisce che per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all' articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228  , nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010  recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012  , recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 4 dicembre 2012, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari Opportunità;

VISTO il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

CONSIDERATO che occorre definire il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;

VISTA l"intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 14 aprile 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015  , con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;

ACQUISITI gli atti di concerto del Ministro dell'Interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute;

DECRETA


   
  Art. 1 

(Definizione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale)

 
  1.  Ai sensi dell' articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  , è definito il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18.
 
  2.  Il Programma si applica sulla base delle azioni previste nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, ai sensi dell' articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228  , adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016.
 
  3.  Il Programma si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.
 
  4.  L'attuazione e la tipologia dei progetti di cui al comma 3  devono rispondere ai principi delineati nel quadro nazionale delle politiche per la protezione dei diritti umani delle vittime, e in particolare il lavoro di rete multi-agenzia e la prevenzione della ri-vittimizzazione, allo scopo di favorire lo sviluppo di percorsi individualizzati, ovvero costruiti tenendo conto dei bisogni e della sicurezza della vittima e realizzati con il consenso e la volontà della persona destinataria, attese le disposizioni di legge in vigore, nonché dei vincoli e delle risorse della stessa.
 
  5.  Le misure di assistenza, nel rispetto del principio di non discriminazione, sono garantite alle vittime e potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.
 
 
  Art. 2 

(Contenuto dei progetti)

 
  1.  Ciascun progetto deve prevedere interventi riferiti alla fase dell'emersione delle vittime, della segnalazione e invio ai servizi di protezione, dell'individuazione, protezione e prima assistenza e dell'assistenza di secondo livello e inclusione sociale. In particolare, ciascun progetto deve prevedere le seguenti attività:
   a) contatto, emersione e tutela della persona, anche con riferimento al periodo di recupero e di riflessione;
   b) prima assistenza propedeutica ai processi di inclusione sociale;
   c) seconda accoglienza volta alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;
   d) autonomia volta al consolidamento dei processi di inclusione sociale e lavorativa e all'autonomia abitativa.
 
  2.  I progetti devono prevedere in ogni caso:
   a) strutture a indirizzo segreto adeguate per l'accoglienza residenziale, ovvero, ove la loro condizione di sfruttamento lo richieda, altre forme di ospitalità abitative;
   b)  la messa a disposizione, per le vittime, di servizi socio-sanitari di pronto intervento e/o assistenza psicologica, sociale e assistenza legale anche ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno di cui dell' articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   c) forme di raccordo con le istituzioni e gli organismi impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale, con particolare riferimento alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta e comunque con i servizi sociali degli enti locali;
   d) l'inclusione attiva;
   e) la convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta relativamente alla presa in carico delle segnalazioni e l'implementazione di un sistema territoriale di segnalazione orientamento e invio costituito dalla postazione centrale del Numero Verde nazionale anti tratta e da postazioni preposte all'emersione e identificazione delle potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento per la presa in carico delle segnalazioni qualificate;
   f) intese con gli attori presenti sul territorio come Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ASL, Procure, Agenzie Formative, Associazioni di categoria del mondo del lavoro;
   g) il monitoraggio e la verifica dei processi di inclusione sociale a un anno dalla chiusura del Programma unico.
 
  3.  I progetti devono contenere inoltre almeno due azioni di sistema, attuate territorialmente ma replicabili a livello nazionale, concernenti:
   a) interventi volti all'attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione e al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonché alla generalizzazione delle buone pratiche;
   b) sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime della tratta di esseri umani;
   c) attività di promozione e sostegno alle forme di auto-impiego e di auto-imprenditorialità, anche finalizzate allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali;
   d) azioni rivolte a rafforzare gli attori non istituzionali dei processi di innovazione sociale, quali imprese socialmente responsabili, imprese sociali, terzo settore e società civile;
   e) azioni di sistema e progetti pilota per favorire la definizione di interventi appropriati rivolti alle vittime di tratta e grave sfruttamento, compresi i minori stranieri non accompagnati;
   f) azioni pilota di presa in carico delle vittime con il fine di ricavare modelli ottimali, in grado di garantire tutela e protezione finalizzati all'autonomia e all'integrazione sociale;
   g) azioni di sistema per la messa a regime e diffusione di modelli di governance della rete pubblico- privata presente sul territorio in favore dell'inclusione attiva delle vittime attraverso l'individuazione di tipologie di attori, competenze, percorsi, azioni, modalità di collaborazione che risultino efficaci e salvaguardino la personalizzazione degli interventi.
 
  4.  Ogni progetto è reso operativo mediante una metodologia che identifichi obiettivi, tempi di realizzazione e numeri di prese in carico diversificati a seconda:
   a) dei bisogni di sicurezza delle vittime;
   b) della volontà e della determinazione delle vittime di sviluppare competenze e abilità finalizzate all'autonomia economica, sociale e abitativa;
   c) dell'efficacia e dell'efficienza delle reti pubbliche e del privato sociale preposte all'assistenza giuridica, a quella sanitaria e socio-sanitaria, all'accoglienza, alla formazione, all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa presenti sui territori.
 
 
  Art. 3 

(Modalità di attuazione)

 
  1.  Il Dipartimento per le pari opportunità adotta, sentita la Conferenza Unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito bando nel quale sono stabiliti ulteriori criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, i relativi finanziamenti, le modalità attuative di realizzazione dei progetti e l'attività di monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati.
 
  2.  Il Dipartimento per le Pari opportunità provvede a:
   a) valutare la coerenza di quanto indicato nei progetti presentati con i contenuti del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale;
   b) monitorare lo stato di attuazione dei progetti e l'efficacia degli stessi;
   c) garantire la copertura nazionale degli interventi del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.
 
  3.  progetti del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, come definiti dagli artt. 1 e 2, possono essere presentati dai seguenti soggetti:
   a) Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
   b) Comuni, Città Metropolitane, comunità montane, unioni di Comuni e loro Consorzi;
   c)  soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all' art. 52, comma 1, lett. b), del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni.
 
  4.  I soggetti privati, di cui al comma precedente, che intendono svolgere attività di assistenza per le finalità previste negli articoli 1 e 2, stipulano appositi accordi o partenariati con le Regioni o gli Enti locali di riferimento.
 
 
  Art. 4 

(Finanziamento del Programma unico)

 
  1.  La realizzazione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale è garantita interamente con le risorse assegnate al bilancio annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
 
  2.  Il bando di cui all' articolo 3, comma I  , del presente decreto stabilirà criteri premiali di valutazione per quei progetti che prevederanno azioni fortemente innovative e azioni aggiuntive finanziate in forma complementare con le risorse disponibili della programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2014-2020, ove previsto dalla rispettiva programmazione operativa.
 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Governo italiano.
 

Roma, 16 maggio 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Prof. Claudio DE VINCENTI