IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ;
Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , di attuazione della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , di attuazione della direttiva 2004/83/CE , recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , di attuazione della direttiva 2005/85/CE , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonche' in particolare l'articolo 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 15 maggio 2014;
Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni
Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande
Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Esame della domanda di protezione internazionale
Decisione
Disposizioni per l'esame prioritario
Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
Disposizioni per l'istituzione dei CARA
Modalità di permanenza nei CARA
Disposizioni per la gestione dei CARA
Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA
Commissione nazionale per il diritto di asilo
Cessazione e revoca della protezione internazionale
Opuscolo informativo
Assistenza sanitaria
Disposizione finanziaria
Abrogazioni
Disposizione finale
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2015
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma7, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 20/03/2015 al 04/10/2018
[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma7, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 20/03/2015 al 04/10/2018