Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DELIBERA REGIONALE 27 luglio 2020, n. 1007
  Oggetto: Recepimento dei seguenti accordi nazionali in materia di tutela dei migranti: 1) Linea guida per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza; 2) Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela nei centri di accoglienza; 3) determinazione età MSNA.  
 


 
  urn:nir:regione.toscana:delibera.giunta:2020-07-27;1007

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il D.Lgs.vo n. 286/1998  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"e successive modificazioni;

VISTO il DPR n. 394 del 31/8/99  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ";

Richiamata la L.R n. 29/2009  "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela deicittadini stranieri della Regione Toscana" che, tra le altre disposizioni, promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto fondamentale della persona;

Visto l' Accordo sancito il 20 dicembre 2012  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome".

Richiamata la DGRT 1139/2014  "Recepimento Accordo Stato Regioni" 20 dicembre 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome": approvazione nuove "Linee guida regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana".

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142  "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" (art. 21);

Visto il DPCM n. 234 del 10 novembre 2016  , "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  ".

Vista la legge n. 47 del 7 aprile 2017  , "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Preso atto della Legge n.132/2018  di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  , recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Visto che il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (2018-2020), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.22 del 21/01/2019, dichiara:

- che per i richiedenti protezione internazionale "tempestività, omogeneità e certezza delle prime visite mediche all'arrivo nel territorio e un'efficace ed efficiente presa in carico sul lungo periodo, nell'ambito del sistema delle Cure Primarie, sono obiettivi del SSR. La definizione di un sistema dipresa in carico e sorveglianza dei rischi di salute per queste persone, impone il coinvolgimento e l'attivazione organizzata non solo dei servizi sanitari territoriali ma anche dei soggetti gestori delle strutture di prima accoglienza";

- che gli interventi rivolti alle persone straniere si caratterizzano in prestazioni e servizi specifici che, in ottica preventiva e promozionale, rispondono ai bisogni complessi dei destinatari e costruiscono le modalità d'accesso e presa in carico della popolazione migrante, a prescindere dallo status giuridico, da parte del Sistema Sanitario Pubblico Regionale:

- sistema di accoglienza per richiedenti asilo/titolari protezione internazionale;

- rete territoriale per la formazione civico-linguistica;

- servizi di mediazione linguistico-culturale;

- rete territoriale servizi di informazione e orientamento;

- rete territoriale anti-discriminazione;

- sistema di interventi per la protezione e il reinserimento sociale vittime tratta e grave sfruttamento e per motivi sessuali e lavorativi;

- rete territoriale per accesso e presa in carico richiedenti asilo e titolari di protezione al Sistema Sanitario Pubblico Regionale;

- azioni mirate alla tutela della salute mentale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria.

Considerato che:

- i richiedenti e i titolari di protezione internazionale non rappresentano un gruppo omogeneo dimigranti, essendo portatori di differenti esperienze, bisogni di salute e di aspettative di assistenza e che le problematiche di salute dipendono, oltre che da eventi traumatici, dalla caratterizzazione epidemiologica di malattie presenti nel paese di provenienza e dalla esposizione a fattori di rischio, durante il percorso migratorio e post migratorio;

- il minore è il soggetto con età fino a 18 anni ed ha il diritto di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione in relazione alle specifiche necessità;

- con l'intento di fornire indicazioni sull'attuazione di interventi appropriati ed uniformi su tutto il territorio nazionale, a livello di Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome sono stati adottati documenti di indirizzo e procedure volte a uniformare le misure e le modalità di attuazione della tutela dei cittadini stranieri che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.

Preso atto che con Decreto del Ministero della Salute del 3 aprile 2017 è stata approvata la "Linea guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica osessuale" (Accordo CSR n.43 del 30 marzo 2017);

Preso atto, ancora, che la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome con l'Accordo n. 108 del 10 maggio 2018 ha approvato il documento "I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza", al fine di offrire indicazioni per orientare e standardizzare la pratica dei controlli sanitari sui migranti di recente arrivo e i percorsi di presa in carico;

Preso atto, infine, che in Conferenza Unificata è stato approvato l'Accordo, ai sensi dell' art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sul documento recante "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (Accordo CU n.73 del 9 luglio 2020).

Ritenuto, a fronte dell'incertezza e della variabilità delle pratiche adottate nei diversi contesti locali, di:

- uniformare misure e modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria e della tutela della salute dei migranti rispetto a condizioni patologiche giudicate rilevanti per l'individuo o per la sanità pubblica;

- fornire indicazioni sull'attuazione di interventi appropriati ed uniformi su tutto il territorio regionale, attraverso percorsi per l'individuazione, la presa in carico ed il trattamento di vittime di violenza intenzionale e di tortura, in continuità tra il sistema di accoglienza per i rifugiati e il sistema di assistenza socio-sanitaria;

- definire una procedura univoca e appropriata per l'accertamento dell'età del minori stranieri non accompagnati;

Ravvisata l'opportunità, per i motivi su elencati, di recepire i seguenti documenti:

- "Linea guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica osessuale" (Accordo CSR n.43 del 30 marzo 2017), Allegato A) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- "I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza" (Accordo CSR n. 108 del 10 maggio 2018), Allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (Accordo CU n. 73 del 9 luglio 2020), Allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Ricordato che i contenuti dei documenti sopra riportati costituiscono requisiti suscettibili di potenziamento a livello regionale, a garanzia di maggior tutela dei soggetti in questione;

Valutato di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di costituire, per ciascun documento di cui sopra, un gruppo di lavoro, coordinato dal Centro di Salute Globale, quale struttura di coordinamento a carattere regionale sulla tematica della salute globale e per la salute dei migranti (DGRT 909/2012), e costituito da professionalità delle strutture sanitarie e di RT, per definire procedure operative uniformi nel territorio regionale per l'implementazione e la concreta applicazione delle disposizioni nazionali sopra citate, tenuto conto della specificità e dell?organizzazione dei servizi della Regione Toscana;

Atteso che l'attuazione delle procedure previste nei documenti di cui sopra non comporta un impegno di spesa a carico dell'amministrazione regionale, in quanto trattasi di sistematizzazione e omogeneizzazione di norme vigenti e di fruizione da parte dei migranti di prestazioni già garantite dalla normativa nazionale, regionale e dai Livelli Essenziali di Assistenza, e che, con accordo, la Conferenza Stato-Regioni stabilirà le modalità di accesso al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di cui all' art. 1, c. 181, della Legge 23/12/2014 n. 190  ), per le spese sostenute dalle regioni ai fini dell'attuazione del protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA


 

Per quanto espresso in premessa:

1. di recepire i seguenti documenti:

- "Linea guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale" (Accordo CSR n. 43 del 30 marzo 2017), Allegato A) de lpresente atto quale parte integrante e sostanziale;

- "I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza" (Accordo CSR n.108 del 10 maggio 2018), Allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" (Accordo CU n. 73 del 9 luglio 2020), Allegato C) al presente atto qualeparte integrante e sostanziale.

2. di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di costituire, per ciascun documento di cui sopra, un gruppo di lavoro, coordinato dal Centro di Salute Globale, quale struttura di coordinamento a carattere regionale sulla tematica della salute globale e per la salute dei migranti ( DGRT 909/2012  ), e costituito da professionalità delle strutture sanitarie e di RT, per definire procedure operative uniformi nel territorio regionale per l'implementazione e la concreta applicazione delle disposizioni nazionali sopra citate, tenuto conto della specificità e dell'organizzazione dei servizi della Regione Toscana;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell' art. 18 della L.R. n.23/2007  .


 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile GIOVANNI FORTE

Il Direttore CARLO RINALDO TOMASSINI



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -

 
- Allegato C   -