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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
DECRETO 17 marzo 2023
  Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.  
  Pubblicato in GU, n. 72 del 25/03/2023


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri.cooperazione.internazionale:decreto:2023-03-17;nir-1

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'articolo 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, che istituisce una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale;

Considerata la necessita' di effettuare l'aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 1202/6060 del 4 ottobre 2019;

Visto l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all' art.2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008  ;

Decreta:


   
  Art. 1 

Paesi di origine sicuri

 
  1.  Ai sensi dell' art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.
 
  2.  Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa.
 
 
  Art. 2 

Aggiornamento periodico

 
  1.  L'elenco di cui all' art. 1  e' aggiornato periodicamente conformemente all' art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008  .
 
 
  Art. 3 

Notifica

 
  1.  L'elenco di cui all' art. 1  e' notificato alla Commissione europea. Sono, altresi', comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all'elenco di cui all' art. 1  a seguito dell'aggiornamento periodico di cui all' art. 2  .
 
 
  Art. 4 

Norma transitoria e abrogazioni

 
  1.  Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Costa d'Avorio, del Gambia, della Georgia e della Nigeria nell'elenco di cui all' art. 1  non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto.
 
  2.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto ministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019.
 
 
  Art. 5 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 

Roma, 17 marzo 2023

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani

Il Ministro dell'interno Piantedosi

Il Ministro della giustizia Nordio