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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722 , di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
Visto l'articolo 1 , commi 7 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 , in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
Ritenuta la necessità, ai sensi dell' art. 1, comma 8 , della richiamata legge 28 febbraio 1990, n. 39 , di definire la misura e le modalità di erogazione del contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;
Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e in particolare la avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 28 giugno 1990;
Adotta il seguente regolamento:
[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto Ministero dell'interno del 24 giugno 1998, n. 284. In vigore dal 29/08/1990 al 31/08/1998
[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto Ministero dell'interno del 24 giugno 1998, n. 284. In vigore dal 01/09/1998