Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 28 settembre 2009
  Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.  
  Pubblicato in GU, n. 22 del 28/01/2010


  Vigente dal: 12/02/2010
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2009-09-28;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visti gli articoli 5   e 9  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 11  e 16  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002  che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto 3 agosto 2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno», con il quale e' stato approvato il vigente modello di permesso di soggiorno;

Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio  UE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3  di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paese terzi soggiornanti di lungo periodo;

Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater della legge 31 marzo 2005, n.43  ;

Vista la procedura d'infrazione 2006/2075 attivata nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'art. 226 Trattato CE con decisione della Commissione del 6 maggio 2008  ;

Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal r egolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5   e 9   del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11   e 16  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ;

Decreta:


 
 
Capo I  

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno

 
  Art. 1  

Definizioni

 
  1.  Ai sensi del presente decreto si intende:
   a)  per «documento di soggiorno: il "permesso di soggiorno" di cui all' art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni, o il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», di cui all' art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni, costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;
   b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di soggiorno;
   c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa;
   d) per «Magazzino»: il Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
   e) per «Vettore»: il vettore selezionato specializzato nel trasporto e nella distribuzione, su tutto il territorio nazionale, dei valori in condizioni di sicurezza;
   f) per «Enti»: le amministrazioni e gli uffici competenti per il procedimento amministrativo, per l'attivazione informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;
   g) per «ente responsabile dell'SSCE: il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
   h) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni;
   i) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro;
   l) per «template biometrico»: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine dell'impronta digitale o altro dato biometrico;
   m) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario alla fruizione dei servizi che ne richiedono l'utilizzo;
   n)  per «CIE»: la carta d'identita' elettronica o il documento d'identita' elettronico di cui all' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  ;
   o)  per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 2 

Documento di soggiorno

 
  1.  Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degli articoli 5   e 9  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, e' rilasciato su modelli conformi a quelli individuati nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
 
  2.  Il documento di soggiorno e' prodotto con le caratteristiche individuate nell'Allegato B che ne stabilisce le modalita' di compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.
 
  3.  Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dal regolamento (CE) 1030/2002 , nonche', in formato digitale, per l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell' art. 5 , commi 2-bis   e 4-bis  , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.189  . Lo stesso puo' altresi' contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalita' di cui all' art. 4  .
 
 
  Art. 3 

Trattamento dei dati personali

 
  1.  Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto dell' art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  nonche' delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'Allegato B.
 
  2.  Il documento di soggiorno puo' contenere dati, anche biometrici, in conformita' al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalita' di cui all' art. 4  .
 
 
  Art. 4 

Interoperabilita' con CIE

 
  1.  La compatibilita' e l'interoperabilita' del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, e' assicurata con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore.
 
 

 
Capo II 

Regole tecniche di base e norme procedurali

 
  Art. 5 

Supporto fisico ed informatico

 
  1.  Il supporto fisico del documento di soggiorno e' costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed e' integrato da un supporto informatico.
 
  2.  Il supporto fisico e' stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed e' dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticita' del documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.
 
  3.  Il supporto informatico e' costituito di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.
 
 
  Art. 6 

Produzione, inizializzazione e formazione del documento

 
  1.  La produzione del documento di soggiorno e' riservata all' Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza.
 
  2.  Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente decreto, l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresi' delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
  3.  Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell'Allegato B.
 
  4.  Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui all' art. 7, comma 1, lettera c)  , memorizza, secondo le modalita' indicate nell'allegato B, i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni nel microprocessore, in quest'ultimo memorizza anche la chiave biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione grafica del documento di soggiorno riportando i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni.
 
  5.  L'Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il completamento delle attivita' di cui ai precedenti commi. L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e personalizzazione del documento di soggiorno.
 
 
  Art. 7 

SSCE-PSE e software di sicurezza

 
  1.  Per l'attuazione degli articoli 2   e 4  del presente decreto, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza:
   a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;
   b) fornisce all'Ente titolare del procedimento il software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrita' e la riservatezza di dati durante la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;
   c) fornisce all'Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;
   d) fornisce l'accesso ai servizi per l'attivazione ed il rilascio del documento di soggiorno;
 
  2.  L'Ente responsabile della gestione di SSCE-PSE, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procede all'interdizione dell'operativita' del documento di soggiorno secondo le modalita' descritte nell'allegato B.
 
 
  Art. 8 

Trasmissione e custodia del documento

 
  1.  Il trasporto dei permessi di soggiorno elettronici agli Enti preposti al rilascio e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63 e seguenti del decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto», citato in premessa. Il soggetto che effettua il trasporto risponde della quantita' dei colli affidati alla sua custodia, dell'integrita' dei sigilli e della consegna ali Enti destinatari, dislocati su tutto il territorio nazionale.
 
  2.  Il Soggetto affidatario, di cui al comma 1  , riceve in carico i documenti elettronici dal Magazzino Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo modalita' e procedure stabilite nel succitato decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, nonche' in base a quanto stabilito al punto 2.2.3.6 dell'Allegato «B» del presente decreto e nel rispetto del termine indicato nel Decreto Dirigenziale di cui al successivo art. 10  .
 
  3.  L'Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilita' presso l'ente incaricato della distribuzione dei documenti formati entro il termine indicato del Decreto Dirigenziale di cui al successivo art. 10  .
 
  4.  Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.
 
 
  Art. 9 

Procedure di sicurezza per l'attivazione e la consegna del documento

 
  1.  L'attivazione informatica del documento di soggiorno avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
   a) l'utilizzo delle funzionalita' del software di sicurezza SSCE-PSE;
   b) l'Ente responsabile del procedimento, a richiesta, tramite il software di sicurezza, stampa la busta contenente i codici utente di sicurezza (PIN, PUK e CIP);
   c)  l'avvenuta consegna del permesso di soggiorno viene registrata tramite i servizi di cui all' art. 7 , comma 1, lett. d)  .
 
 

 
Capo III  

Modalita' e tempi di attuazione

 
  Art. 10 

Avvio della fase di rilascio

 
  1.  Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalita' per la sostituzione del documento di soggiorno di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2004 e per l'attivazione e la consegna del documento di soggiorno saranno stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.
 
 

 

Roma, 28 settembre 2009

Il Ministro dell'interno Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -