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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 ottobre 2023, n. 1028
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2023-10-05;1028

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  , recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142  , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16  , recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 ;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

Visti i commi da 669 a 671 dell' art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  , con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023 e n. 969 del 27 febbraio 2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132  recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», con cui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 ;

Considerato che e' necessario assicurare senza soluzione di continuita' l'accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, mitigando l'impatto sociale sui soggetti interessati e agevolando percorsi gia' avviati di inserimento nelle comunita' territoriali di riferimento;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Ulteriori forme di accoglienza diffusa

 
  1.  Fermo restando quanto previsto dall' art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022  anche per garantire l'omogeneita' del sistema di accoglienza sull'intero territorio nazionale, in assenza di posti adeguati ad assicurare, senza soluzione di continuita', l'accoglienza e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina in ragione della grave crisi internazionale in atto, mitigando l'impatto sociale sui soggetti interessati senza alterare i percorsi gia' avviati di inserimento nelle comunita' territoriali di riferimento, nonche' al fine di tutelare l'unita' dei gruppi familiari e di salvaguardare, in particolare, i soggetti in condizioni di vulnerabilita' e fragilita', i Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono attivare, in via residuale rispetto al sistema prioritario di accoglienza istituzionale di livello nazionale previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, ai sensi di quanto previsto all' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16  , mediante convenzioni aventi valenza territoriale, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all' art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, ferme restando le condizioni e i requisiti dei servizi offerti previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi di cui al predetto avviso, anche in deroga al limite dei quindici posti e ai requisiti soggettivi di esperienza minima ivi indicati.
 
  2.  Qualora decidano di avvalersi della facolta' di cui al comma 1  , i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare tali convenzioni con il coinvolgimento dei comuni interessati e previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse su scala territoriale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti, con riferimento alle attivita' di assistenza gia' in essere, sia con il soggetto privato che assicura vitto e alloggio sia con gli enti e le associazioni di cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, anche in consorzio o con altra modalita' di associazione tra loro, erogatori degli ulteriori servizi previsti. Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi abbiano gia' partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna.
 
  3.  Si puo' prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta agli enti e le associazioni di cui al richiamato art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano gia' partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022, anche per l'attivazione di forme di assistenza ed accoglienza su scala territoriale. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, in questi casi, a stipulare convenzioni con i summenzionati soggetti.
 
  4.  I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, possono affidare ai comuni, individuati quali soggetti attuatori, l'attivazione delle convenzioni di cui al comma 1  , i quali, in tal caso, provvedono direttamente alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, dei firmatari delle convenzioni in rassegna e alla relativa stipula, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6  .
 
  5.  Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono condotte in raccordo con le Prefetture, alle quali competono in via prioritaria le misure di accoglienza ed assistenza istituzionale mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142  ed i rapporti con il servizio centrale di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , al quale e' in capo la gestione del sistema di accoglienza e integrazione.
 
  6.  Le convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse, preventivamente alla loro sottoscrizione, dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano al Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari complessivi prefissati dall'art. 31, comma 1, lettera a) e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto-legge n. 21/2022  e dall' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 16/2023  .
 
  7.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo complessivo di 2.455 posti, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili stanziate dall' art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  e successive modificazioni, per le finalita' di cui al predetto art. 31, comma 1, lettera a), nonche' delle risorse finanziarie stanziate dall' art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16  per le finalita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera a, pari a euro 31.440.765,54.
 
 
  Art. 2 

Rimodulazione della prosecuzione dell'accoglienza temporanea per persone gia' ospitate

 
  1.  Ferme restando le forme di accoglienza temporanea attivate ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022  , e le relative condizioni, anche economiche, previste nell'ambito degli accordi e convenzioni stipulati dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti di quanto previsto dall' art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022  , nonche' dalla circolare del Capo Dipartimento di protezione civile del 26 settembre 2022, per le ragioni di cui in premessa, allo scopo di agevolare, in particolari situazioni, l'inserimento nelle comunita' territoriali di riferimento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove verifichino l'impossibilita' di ricorrere ad altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, ivi incluse le forme di accoglienza a valenza territoriale, sono autorizzati a proseguire, fino al 31 dicembre 2023 e limitatamente alle persone gia' ospitate alla data di pubblicazione delle presente ordinanza, l'accoglienza presso strutture alberghiere, a condizione che la stessa venga assicurata nel limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dal citato avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come integrate dall' art.13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132  indicato in premessa.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 5 ottobre 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio