Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA - Vedi in PDF


 
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 18/08/1998
  Vigente al 12/05/1999 


  >> Visualizza i testi vigenti a altre date
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286@1999-04-13


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40  , con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998  , le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335  , compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  TITOLO I 

Articoli 1 - 3 

 
 
  TITOLO II 

Articoli 4 - 20bis 

 
 
  TITOLO III 

Articoli 21 - 27sexies 

 
 
  TITOLO IV 

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 
  Art. 28 

Diritto all'unita' familiare

 
  1.  Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.[1]
 
 
 
  2.  Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656  , fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
 
  3.  In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' articolo 3, comma 1  , della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176  .
 
 
  Art. 29 

Ricongiungimento familiare

 
  1.  Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
   a) coniuge non legalmente separato;
   b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   
   c)  genitori a carico  
 
  ;
   d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.[6]
 
  2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
 
  3.  Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
   a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
   b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
 
  4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  .
 
  5.  Oltre a quanto previsto dall' articolo 28, comma 2  , e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
 
  6.  Salvo quanto disposto dall' articolo 4, comma 6  , e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3  .
 
  7.  La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.[7]
 
 
 
  8.  Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.[9]
 
 
 
  9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5  . [11]
 
 
[3]  
 
   
 
   
 
  Art. 30 

Permesso di soggiorno per motivi familiari

 
  1.  Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
   a)  allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall' articolo 29  , ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
   b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
   c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
   d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
 
 
 
  2.  Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
 
  3.  Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell' articolo 29  ed e' rinnovabile insieme con quest'ultimo.
 
  4.  Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,  
  ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all' articolo 9  [41]
  , e' rilasciata una carta di soggiorno. [40]
 
  5.   
 
  In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
 
  6.  Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.[43]
 
 
 
 
  Art. 31 

Disposizioni a favore dei minori

 
  1.  Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. [45]
 
 
 
  2.  Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.[47]
 
  3.  Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 
  4.  Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato,  
 
  su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.  
 
 
 
 
  Art. 32 

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta'

 
  1.  Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate  
  le disposizioni di cui all'articolo 31 , commi 1 e 2[50]
   
 
  ,  
  e ai minori comunque affidati[52]
   
 
  ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184  , puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all' articolo 23  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Art. 33 

Comitato per i minori stranieri

 
  1.  Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
 
 
[ 2.  ] [66]  
 
 
2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1  , concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176  . In particolare sono stabilite:
   a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
   b)  le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1  con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
[67]  
 
 
2-bis.  Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2  , e' adottato  
  dal Comitato di cui al comma 1  [69]
   
 
  .  
  Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.[71]
  [68]  
 
  3.  Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.[72]
 
 
 
 
 
  TITOLO V 

Articoli 34 - 46 

 
 
  TITOLO VI 

Articoli 47 - 49 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BINDI, Ministro della sanita'

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterad, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5. In vigore dal 02/09/1998 al 14/02/2007

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterad, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, letterae, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5. In vigore dal 02/09/1998 al 14/02/2007

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letteraa, numero1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letteraa, numero2, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letteraa, numero3, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 02/09/1998 al 09/09/2002

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterae, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160. In vigore dal 02/09/1998 al 04/11/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letteras, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma19, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma19, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160. In vigore dal 02/09/1998 al 04/11/2008

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. In vigore dal 02/09/1998 al 21/03/2014

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterat, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterat, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/09/1998 al 17/02/2017

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, numero1, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterau, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160. In vigore dal 02/09/1998 al 04/11/2008

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160.  In vigore dal 05/11/2008

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterau, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. In vigore dal 02/09/1998 al 17/02/2017

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, letterab, numero2, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.  In vigore dal 18/02/2017

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteran, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letteran, numero1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, letteran, numero2, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 04/10/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letteraf, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo29, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterag, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5.  In vigore dal 15/02/2007

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo25, comma3, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. In vigore dal 02/09/1998 al 10/04/2007

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. In vigore dal 02/09/1998 al 13/02/2007

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma21, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In vigore dal 02/09/1998 al 05/10/2011

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, comma21, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.  In vigore dal 06/10/2011

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letteraa, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 02/09/1998 al 22/07/2016

[46] - Modificato da: .  In vigore dal 23/07/2016

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letterab, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 02/09/1998 al 22/07/2016

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, letterac, legge 7 luglio 2016, n. 122. In vigore dal 02/09/1998 al 22/07/2016

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, letterac, legge 7 luglio 2016, n. 122.  In vigore dal 23/07/2016

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma22, letterav, numero1, legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 02/09/1998 al 07/08/2009

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterav, numero1, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 10/09/2002 al 05/05/2023

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 2 agosto 2011, n. 129. In vigore dal 02/09/1998 al 05/08/2011

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma22, letterav, numero2, legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 2 agosto 2011, n. 129.  In vigore dal 06/08/2011

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 06/05/2017 al 03/12/2018

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, letterah, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133.  In vigore dal 06/10/2023

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2023, n. 176. In vigore dal 02/09/1998 al 04/12/2023

[64] - Modificato da: .  In vigore dal 10/09/2002

[65] - Modificato da: .  In vigore dal 10/09/2002

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 11/05/1999

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2017

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma2, letteraa, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2017

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 02/09/1998 al 05/05/2017

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, letterab, legge 7 aprile 2017, n. 47.  In vigore dal 06/05/2017