Regione Toscana
Domande e risposte sul nullaosta al lavoro stagionale pluriennale

1. Quali sono le attività a carattere stagionale? 

I settori che hanno carattere stagionale sono i settori agricolo e turistico/alberghiero.
L’annesso A del D.P.R. 1525/1963 riporta l’elenco delle attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge 230/1962.

2. Come mai il procedimento non è attivabile in qualsiasi momento? 
Il nullaosta è rilasciato in corrispondenza delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro può presentare la richiesta al lavoro subordinato solo nei termini e con le modalità indicate dal decreto flussi emanato per l’anno in corso.

3. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda, il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta.

4. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
Entro 8 giorni dall'ingresso sui territorio nazionale, il lavoratore si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competente per territorio), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato e ricevute d’affitto, contratto di comodato registrato, atto di compravendita, dichiarazione di ospitalità).

5. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero?
vedi la pagina "Assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro con cittadini non comunitari"

6. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta?
In caso di nullaosta pluriennale, la durata temporale annuale è pari a quella di cui il lavoratore ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti ed in questo senso va dunque formulata la proposta di contratto di soggiorno al momento della richiesta.

7. Come avviene l’assunzione del lavoratore entrato in Italia con nullaosta pluriennale stagionale per gli anni successivi al primo?
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è disponibile un modello telematico di comunicazione (modello CSP), attraverso cui il datore di lavoro può esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore stagionale per il quale sia già stato presentato negli anni precedenti il relativo Modello C e sia stato ottenuto il nulla osta pluriennale. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno.
Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

8. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

  • documento di viaggio per apolidi; documento di viaggio per rifugiati; 
  • titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini); 
  • lasciapassare delle Nazioni Unite; documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
  • libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale; 
  • documento di navigazione aerea;
  • carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea; 
  • carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).

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