1. Quali sono le attività a carattere stagionale?
I settori che hanno carattere stagionale sono i settori agricolo e turistico/alberghiero.
L’annesso A del D.P.R. 1525/1963 riporta l’elenco delle attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della legge 230/1962.
2. Quando si effettua una richiesta cumulativa?
La richiesta cumulativa si riferisce all’accorpamento di gruppi di lavoro di più breve periodo da svolgersi dallo stesso lavoratore presso datori di lavoro diversi.
Deve essere presentata, quindi, contestualmente da più datori di lavoro che intendono impiegare lo stesso lavoratore, nel rispetto dei limiti temporali minimi (20 giorni) e massimi (9 mesi), per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Il provvedimento è poi rilasciato a ciascuno datore di lavoro. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni al lavoro stagionale anche a richiesta di datori di lavoro diversi purché nell’ambito del periodo massimo previsto.
3. Quando si effettua una richiesta pluriennale?
La richiesta pluriennale (fino a tre annualità) è presentata per un lavoratore straniero che dimostri essee venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per svolgere lavoro stagionale, in caso di impieghi ripetitivi. Questo requisito deve essere attestato mediante esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
4. Come mai il procedimento non è attivabile in qualsiasi momento?
Il nullaosta è rilasciato in corrispondenza delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro può presentare la richiesta al lavoro subordinato solo nei termini e con le modalità indicate dal decreto flussi emanato per l’anno in corso.
5. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda, il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta.
6. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia deve presentarsi, insieme al datore di lavoro, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato, atto di compravendita, cessione di fabbricato).
7. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero?
vedi la pagina "Assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro con cittadini non comunitari"
8. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta? La durata del nullaosta per lavoro stagionale (corrispondente alla durata del rapporto di lavoro) può essere compresa tra un minimo di 20 giorni ed un massimo di 9 mesi, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
In caso di nullaosta pluriennale, la durata temporale annuale è pari a quella di cui il lavoratore ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti ed in questo senso va dunque formulata la proposta di contratto di soggiorno al momento della richiesta.
9. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere: