Regione Toscana
Domande e risposte sul nullaosta al lavoro subordinato per dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27 lett. a) del T.U.)

1 . A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta. 

2. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.

3. Cosa deve fare il lavoratore dopo l'ingresso in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato, contratto di comodato registrato, atto di compravendita, cessione di fabbricato).

4. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che l'azienda distaccataria deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero a decorrere dall'11 gennaio 2008?
Dall'11 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova procedura semplificata che sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che i datori di lavoro inoltravano ai Centri Per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro; non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basta compilare un unico modello (modello UNILAV). La comunicazione deve avvenire almeno il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.

5. Il nullaosta al lavoro può essere prorogato?
Sì, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, attraverso la presentazione, da parte del datore di lavoro di richiesta da inoltrare allo Sportello Unico per l'Immigrazione per il tramite della Direzione Territoriale del Lavoro. (Mod. 1 - Modulo Richiesta proroga - nuovo). In caso di procedura semplifciata (modulo CD) per la richiesta di proroga deve essere utilizzato il Mod.3  - Modulo Richiesta proroga comunicazione - nuovo).

6. Quanto può durare il trasferimento temporaneo del lavoratore straniero?
Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.

7.  Al termine del trasferimento temporaneo è possibile per il lavoratore straniero essere assunto a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria?
Sì, al termine del periodo autorizzato è possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria presso cui è stato effettuato il trasferimento.

8. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro?
No, non può essere utilizzato.

9. Il permesso di soggiorno relativo a questo nullaosta può essere convertito?
No, non può essere convertito.

10. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

  • documento di viaggio per apolidi;
  • titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
  • lasciapassare delle Nazioni Unite;
  • documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
  • libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
  • documento di navigazione aerea;
  • carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
  • carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).