1. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta.
2. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.
3. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato o contratto di comodato registrato, o atto di compravendita o cessione di fabbricato).
4. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che l’Università, anche privata, o l’Istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero a decorrere dall'11 gennaio 2008?
Dall'11 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova procedura semplificata che sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che i datori di lavoro inoltravano ai Centri Per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro; non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello.
La comunicazione deve avvenire almeno il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Sul sito www.cliclavoro.gov.it si possono reperire tutte le tutte le informazioni relative alla procedura e al funzionamento del sisterma telematico. .
5. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta?
Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato è rilasciato a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, in cui il nullaosta è rilasciato a tempo determinato per un periodo non superiore a due anni, la proroga, oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni.
6. Il nullaosta al lavoro può essere prorogato?
Sì, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, in cui il nullaosta è rilasciato a tempo determinato per un periodo non superiore a due anni e la proroga, oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Inoltre la proroga è possibile in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.
7. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro?
No, non può essere utilizzato.
8. Il permesso di soggiorno relativo a questo nullaosta può essere convertito?
No, non può essere convertito.
9. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere: