1. Ai cittadini di quali Stati è consentito l'ingresso per "collocamento alla pari" al di fuori dei flussi?
Ai cittadini di quegli Stati che hanno stipulato l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari del 24/11/1969, ratificato dall'Italia con legge n.304 del 18/05/1973. Per verificare l'adesione successiva di altri Stati consultare lo Stato delle firme e ratifiche.
2. A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Attraverso la nuova procedura online di presentazione della domanda il sistema, tramite i dati forniti relativamente al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e alla località di impiego del lavoratore, individua lo Sportello Unico competente al rilascio del nullaosta.
3. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
l nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze. Il procedimento, però, può essere attivato nell’ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore per l’Italia.
4. Il datore di lavoro richiedente deve specificare se durante il soggiorno per vacanze-lavoro il cittadino straniero ha svolto precedenti rapporti lavorativi?
Sì, il richiedente deve specificare la durata complessiva, distinguendo tra periodi lavorativi effettuati alle proprie dipendenze e quelli svolti con altri datori di lavoro.
5. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente. Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato o contratto di comodato registrato o atto di compravendita o cessione di fabbricato).
6. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero a decorrere dall'11 gennaio 2008? Dall'11 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova procedura semplificata che sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che i datori di lavoro inoltravano ai Centri Per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro; non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello. La comunicazione deve avvenire almeno il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Sul Sul sito ClicLavoro si possono reperire tutte le informazioni.
7. Che tipo di attività può svolgere chi ha ottenuto il visto per vacanze-lavoro?
Sia attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o può essere persona collocata "alla pari"·
8. Quando viene rilasciato il nullaosta al lavoro in favore di straniero munito di visto per vacanze – lavoro?
Viene rilasciato dallo Sportello Unico successivamente al suo ingresso nel territorio dello Stato.
9. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta?
Il nullaosta al lavoro è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi internazionali ratificati dall’Italia. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, non può avere durata superiore a tre mesi.
10. Per quanto tempo viene rilasciato il nullaosta in caso di stranieri già presenti sul territorio dello Stato con un visto per vacanze - lavoro nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia?
In questo caso il nullaosta può essere rilasciato dallo Sportello Unico successivamente all'ingresso dello straniero, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro, ferma restando la possibilità per il cittadino straniero di occuparsi alle dipendenze di diversi datori di lavoro fino a coprire un periodo lavorativo nel complesso non superiore a sei mesi.
11. Cosa deve fare il cittadino neozelandese titolare di un visto per vacanze lavoro dopo l'ingresso in Italia?
In base all'accordo Italia - Nuova Zelanda in materia di vacanze-lavoro, entro 8 giorni dall'arrivo in Italia dovrà recarsi alla Questura della provincia in cui risiede per chiedere il permesso di soggiorno corrispondente al visto.
Dopo il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero, il datore di lavoro potrà chiedere il nullaosta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura -UTG competente nel territorio dove si svolgerà l'attività lavorativa. Il nullaosta al lavoro consentirà al cittadino neozelandese di lavorare per un massimo di 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro.
12. Il nullaosta al lavoro può essere prorogato?
No, in nessun caso.
13. Per quanto tempo sono rilasciati il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno?
Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro, salvo il caso del visto per vacanze – lavoro che può avere una durata diversa.
14. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro?
No, non può essere utilizzato.
15. Il permesso di soggiorno relativo a questo nullaosta può essere convertito?
No, non può essere convertito.
16. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere: