Regione Toscana
Domande e risposte sul nullaosta al lavoro subordinato per docenti di scuole e università straniere operanti in Italia
  1. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
    Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.
  2. Cosa deve fare il lavoratore dopo l’ingresso in Italia?
    Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia deve presentarsi al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibendo il passaporto o altro documento equivalente.
    Deve inoltre presentare la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune), nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione registrato o contratto di comodato registrato o atto di compravendita o cessione di fabbricato).
  3. Per quanto tempo ha validità il nullaosta?
    Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
  4. Per quanto tempo sono rilasciati il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno?
    Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro.
  5. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero a decorrere dall'11 gennaio 2008?
    Dall'11 gennaio 2008 è entrata in vigore una nuova procedura semplificata che sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che i datori di lavoro inoltravano ai Centri Per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro; non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello (Modello UNILAV).
    La comunicazione deve avvenire almeno il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
    Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
  6. I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
    - documento di viaggio per apolidi;
    - documento di viaggio per rifugiati;
    - titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
    - lasciapassare delle Nazioni Unite;
    - documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
    - libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
    - documento di navigazione aerea;
    - carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
    - carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).