Quali sono le modalità di ingresso del ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea che intenda fare ingresso in Italia per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato per un periodo inferiore a 6 mesi?
Per soggiorni fino a 6 mesi il nullaosta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico utilizzando l'apposito modulo informatico (Modulo FC), dopo essersi registrati sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell'Interno. Ricevuta la comunicazione, lo Sportello Unico provvederà a convocare il ricercatore per l'acquisizione della copia autentica della convezione stipulata in altro Stato (che preveda lo svolgimento della ricerca in Italia e la disponibilità delle risorse), nonché la polizza di assicurazione sanitaria e la dichiarazione dell'istituto presso cui si svolgerà sul territorio nazionale l'attività di ricerca.
Una volta completata l’attività di ricerca per cui ha fatto ingresso che possibilità ha il ricercatore straniero?
Può richiedere un nuovo permesso di soggiorno per cercare un'occupazione (in questo caso è necessario iscriversi al Centro per l'Impiego) o avviare un'attività d'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. Tale permesso ha una durata minima di nove mesi e massima di dodici. Anche il permesso dei familiari viene rinnovato per la stessa durata. E' inoltre necessaria la documentazione da parte dell’Università sul completamento dell’attività di ricerca svolta.