Regione Toscana
Domande e risposte sul nullaosta per ricerca scientifica
  1. Come mai il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
    Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro potrà presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.
  2. Quali sono gli istituti che possono presentare domanda di nullaosta per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l'Immigrazione?
    Gli istituti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
  3. Quali sono le modalità per iscriversi all'elenco del Ministero? 
    Tramite l'area riservata del sito https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/home.html è possibile presentare la richiesta di iscrizione nell' elenco e controllarne l'esito.
  4. Cosa prevede l'iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della ricerca?
    L’iscrizione, valida per 5 anni prevede:
    - l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
    - la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
    - l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza;
    - le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme.
  5. In cosa consiste la convenzione di accoglienza che il ricercatore straniero e l'istituto di ricerca devono stipulare?
    Con la convenzione di accoglienza il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.
    La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari oppure l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
  6. Le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire solo dall'istituto di ricerca che sottoscrive la convenzione?
    No, possono provenire anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. (Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1885 del 17 marzo 2014)
  7. Nel caso di diniego del nullaosta la convenzione rimane valida?
    No, la convenzione decade.
  8. I richiedenti visto di ingresso per il conseguimento dei titoli di Diploma di Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitario e Corso di perfezionamento (con l'attribuzione o meno di borsa di studio) rientrano nell'applicazione dell'art. 27-ter del D.Lgs 286/98 (ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)?
    No, ne sono esclusi, in quanto rientrano nei destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio. (Circolare Ministero Interno n. 4916 del 28 luglio 2010).
  9. Quali sono le modalità di ingresso del ricercatore ammesso in altro Stato dell'Unione Europea che intenda  fare ingresso in Italia per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato per un periodo inferiore a 6 mesi?
    Per soggiorni fino a 6 mesi il nullaosta è sostituito da una comunicazione da effettuare allo Sportello Unico utilizzando l'apposito modulo informatico (Modulo FC), dopo essersi registrati sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell'Interno.  Ricevuta la comunicazione, lo Sportello Unico provvederà a convocare il ricercatore per l'acquisizione della copia autentica della convezione stipulata in altro Stato (che preveda lo svolgimento della ricerca in Italia e la disponibilità delle risorse), nonché la polizza di assicurazione sanitaria e la dichiarazione dell'istituto presso cui si svolgerà sul territorio nazionale l'attività di ricerca. 

  10. Il ricercatore può richiedere il ricongiungimento con i propri familiari? 
    Sì. Inoltre ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27-ter, comma 8 del TU) non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. (vedi scheda "Nullaosta al ricongiungimento familiare"). (Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1885 del 17 marzo 2014)
  11. Una volta completata l’attività di ricerca per cui ha fatto ingresso che possibilità ha il ricercatore straniero?
    Può richiedere un nuovo permesso di soggiorno per cercare un'occupazione (in questo caso è necessario iscriversi al Centro per l'Impiego) o avviare un'attività d'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. Tale permesso ha una durata minima di nove mesi e massima di dodici. Anche il permesso dei familiari viene rinnovato per la stessa durata. E' inoltre necessaria la documentazione da parte dell’Università sul completamento dell’attività di ricerca svolta.