Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per protezione internazionale (permesso per asilo)
  1. Che durata ha il permesso di soggiorno per asilo?
    Vale 5 anni.
  2. Il permesso di soggiorno per asilo deve essere rinnovato?
    Sì, e dopo cinque anni di residenza si può chiedere la cittadinanza italiana.
  3. Il permesso per asilo è convertibile?
    No, ma questo permesso permette di lavorare.
  4. Il lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per asilo può chiedere il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare?
    Sì, e con una procedura semplificata rispetto agli altri stranieri (vedi scheda ricongiungimento familiare).
  5. Lo straniero che possiede un permesso di soggiorno per asilo può iscriversi all’Anagrafe?
    Sì, ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.
  6. Qual è il documento equivalente al passaporto per un rifugiato riconosciuto?
    E' il documento di viaggio per rifugiati che viene rilasciato dalla Questura insieme al permesso di soggiorno ed è valido per tutti i Paesi riconosciuti dallo Stato italiano, escluso il Paese di cittadinanza del rifugiato riconosciuto.

 

Domande sullo status di rifugiato

1. Cosa si intende per "rifugiato"?
Per "rifugiato" s’intende il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o, a causa di questo timore non vuole, farvi ritorno, ferme le cause di esclusione.

2. Quando lo straniero cessa di essere rifugiato?
Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:

  • si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
  • avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
  • abbia acquistato la cittadinanza italiana oppure altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
  • si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
  • non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
  • se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perchè sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
    In questi due ultimi casi, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
    La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

3. Quando lo straniero è escluso dallo status di rifugiato?
Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se beneficia già di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Se questa protezione o quest’assistenza per un qualunque motivo dovessero venire a cessare, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, in conformità con le risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avranno pieno diritto a usufruire del regime previsto dalla Convenzione di Ginevra.
Lo straniero è inoltre escluso dallo status di rifugiato se sussistono fondati motivi per ritenere:

  • che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
  • che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave oppure che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi;
  • che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

4. Quando non è riconosciuto lo status di rifugiato?
Quando non esistono o non sono accertati i presupposti di persecuzione individuale oppure se sussistono le cause di esclusione o se lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

5. Quando viene revocato lo status di rifugiato?
La revoca dello status di rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale se, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che sussistono le condizioni di esclusione oppure viene accertato che il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

6. Che diritti hanno i familiari dei beneficiari dello status di rifugiato?
I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di di rifugiato hanno gli stessi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
Ad essi è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari se arrivano in Italia attraverso la procedura di ricongiungimento familiare. Se invece arrivano insieme al richiedente la protezione internazione, ogni adulto dovrà presentare una domanda personale di protezione internazionale, mentre i figli minori seguiranno lo status riconosciuto ai genitori.

7. Chi si intende per familiari dei beneficiari dello status di rifugiato ?

  • il coniuge;
  • i figli minori, a condizione che siano non sposati ed a suo carico.
    (i figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi);

8. Il titolare dello status di rifugiato può lavorare in Italia?
Il titolare dello status di rifugiato ha diritto allo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro; per tali motivi il datore di lavoro di una persona titolare dello status di rifugiato non deve sottoscrivere il contratto di soggiorno.
E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

9. Il titolare dello status di rifugiato può studiare in Italia?
Il minore titolare dello status di rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
Il maggiorenne titolare dello status di rifugiato ha diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
Si applicano al titolare dello status di rifugiato le disposizioni riguardanti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

10. Che diritti ha il titolare dello status di rifugiato in materia di assistenza sociale e sanitaria?
Ha diritto allo stesso trattamento riconosciuto al cittadino italiano.