Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per attesa occupazione

Quanto dura il permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno, oppure per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, se superiore.
Il cittadino straniero può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui possa dimostrare il possesso di un reddito pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare: un reddito complessivo annuo, suo o dei familiari conviventi, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ciascuno dei familiari che compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di età inferiore a 14 anni e per i familiari titolari dello status di protezione sussidiaria), così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del TU Immigrazione.

Quali sono i motivi per cui il lavoratore straniero chiede un permesso di soggiorno per attesa occupazione?
I motivi per i quali si chiede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione sono riconducibili alla perdita del lavoro per:
- licenziamento;
- morte del datore di lavoro;
- altre cause dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.
Inoltre, gli studenti stranieri che hanno conseguito il dottorato o il master di 1° o di 2° livello oppure la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, hanno la possibilità di iscriversi per 12 mesi nell'elenco anagrafico previsto dall'art. 4 del Regolamento al D.P.R. 7.7.2000 n. 442. Tale iscrizione permette di richiedere un permesso per attesa occupazione nel caso in cui lo studente non abbia ancora un'attività lavorativa.

Dal momento che lo straniero perde il posto di lavoro come deve procedere per avere un rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione?
Il lavoratore che perde per qualsiasi ragione l’occupazione, quindi anche per dimissioni, deve iscriversi tempestivamente e non oltre 40 giorni dalla perdita del lavoro, alle liste di collocamento. Questa preventiva iscrizione presso i Centri per l’Impiego è un adempimento indispensabile per poi presentare la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
Sì.