Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri e loro familiari

1. Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un documento che consente al titolare, oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato:

  • di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto;
  • di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero (per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno);
  • di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
  • di partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2. Le assenze dal territorio nazionale incidono sul conteggio del periodo di 5 anni, necessario per ottenere il permesso? 
No, se inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori complessivamente a 10 mesi nei 5 anni, salvo che questa interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute o da altri gravi e comprovati motivi.
3. Che durata ha il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo? 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato.
4. Per quali motivi di soggiorno non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?  
Nel caso degli stranieri che:

  • soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  • soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari oppure hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
  • sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  • godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

5. A chi non può essere rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
6. In quali casi il permesso di soggiorno è revocato?
È revocato:

  • se acquisito fraudolentemente;
  • in caso di espulsione;
  • quando vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
  • in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
  • in caso di ottenimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

7. Lo straniero a cui è stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i motivi sopra indicati può riacquistarlo?
Sì, con le stesse modalità del primo rilascio. In questo caso è sufficiente essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da 3 anni.