Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per motivi familiari (con visto di ingresso per ricongiungimento familiare)
  1. Cosa deve fare l’ospitante di chi arriva con il visto per ricongiungimento?
    Chi ospita lo straniero deve dare comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza, dell’aver dato alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani, allo straniero o apolide, anche se parente o affine. La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. La violazione comporta una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.
  2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (fermi restando i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro)?
    Sì, lo consente, anche senza conversione o rettifica del documento.
  3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'iscrizione nelle liste di collocamento?
    Sì, lo consente.
  4. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale?
    Sì, lo consente.
  5. I titolari di permesso di soggiorno per motivi familiare hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale?
    Sì e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto riguarda l’obbligo contributivo, l’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e la sua validità temporale.
  6. Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi familiari?
    Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
  7. Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito?
    Sì, può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (vedi scheda).
    In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per studio.
    Vedi le schede:
    - conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
    - conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
    - conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione (Università);
    - conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo) o formazione.
  8. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rinnovabile?
    Sì (vedi scheda "Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari").
  9. In caso di morte del familiare, separazione legale, scioglimento del matrimonio, in che tipi di permessi può essere convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari?
    Può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
  10. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici?
    Sì.
  11. Cosa si può fare contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari?
    L'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede.