Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  1. Quanto dura il permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
    La durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di:
    - un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
    - due anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  2. È rinnovabile il permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
    Sì, vedi rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  3. Quali permessi di soggiorno è possibile convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato?
    Possono essere convertiti in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, i permessi di soggiorno:
    - per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore straniero abbia già ottenuto due autorizzazioni per lavoro stagionale e gli sia offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote;
    - per motivi familiari, in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio che non possa soggiornare in Italia per lungo periodo al compimento del diciottesimo anno di età, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro;
    - per motivi di studio (consulta le schede relative nel percorso "studio").
  4. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere utilizzato anche per altre attività?
    Sì, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.
  5. Il lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può chiedere il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare?
    Sì, purché la durata del permesso non sia inferiore a un anno.
  6. Cosa succede in caso di perdita del posto di lavoro?
    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di mobilità per il periodo di residua validità del permesso e comunque per un periodo non inferiore a 1 anno.
  7. Quali sono le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve effettuare in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero?
    Consulta l'approfondimento "Assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro con cittadini non comunitari".
  8. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale?
    Sì, è consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle Università e ai corsi di formazione professionale, a parità di condizioni con gli studenti italiani.
  9. I titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale?
    Sì, hanno l'obbligo di iscrizione e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani riguardo all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale.
  10. Cosa deve fare il lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro?
    Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione per ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione, deve presentarsi non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso il Centro per l’impiego e fare una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa esibendo il proprio permesso di soggiorno.
  11. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
    Sì.
  12. Cosa succede se non viene richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso in Italia?
    Lo straniero che richiede il permesso successivamente agli 8 giorni dall'ingresso in Italia dovrà giustificare i motivi di tale ritardo.
  13. Cosa fare se si è cambiato numero di cellulare rispetto a quello indicato nella domanda?
    Comunicarlo alla Questura e comunque per sapere se il permesso è pronto consultare il sito
    http://www.poliziadistato.it/articolo/15002-Controlla_online_il_permesso_di_soggiorno/
  14. Cosa fare per ottenere una convocazione anticipata nel caso di gravi e comprovati motivi?
    Per la Questura di Firenze scrivere all'indirizzo di porta certificata: immig.quest.fi@pecps.poliziadistato.it indicando le motivazioni e allegando nel limite del possibile la documentazione relativa.