Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per minore età
  1. Quanto dura il permesso di soggiorno per minore età?
    Il permesso è valido per tutto il periodo necessario all’espletamento delle indagini sui familiari nel Paese d’origine. 
  2. Cosa s’intende per minore non accompagnato? 
    Si tratta di un minore straniero che si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. Rientrano in tale definizione quindi anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana. 
  3. Cos’è il Comitato per i minori stranieri e qual è la sua funzione?
    Il Comitato è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. È composto da rappresentanti dei Ministeri degli Affari esteri, Interno, Giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
  4. Sono tutelati anche i minori stranieri che sono entrati in Italia irregolarmente?
    Sì, in quanto gli vengono riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/1991.
  5. I minori non accompagnati hanno diritto alla protezione ed all’assistenza?
    Sì, si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori:
    - sia relativamente al collocamento in luogo sicuro da parte dell’Ente Locale (in genere il Comune);

    - sia per l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità (disposto dal Tribunale per i minorenni - affidamento giudiziale - o, se vi sia il consenso dei genitori o del tutore, dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare - affidamento consensuale-). In ogni caso senza attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;

    - sia per l’apertura della tutela presso il Giudice Tutelare per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.

  6. I minori stranieri non accompagnati hanno diritto di restare in Italia?
    Sì, non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.
  7. I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono essere rimpatriati?
    Sì, tramite il “rimpatrio assistito”. Il rimpatrio assistito può essere adottato solo se, in seguito ad un’indagine nel Paese d’origine del minore e ad una valutazione della sua situazione specifica, viene ritenuto opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare. Il rimpatrio è disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d’origine e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.). Il rimpatrio non comporta alcun divieto di reingresso.
  8. Cosa succede se il minore titolare di permesso di soggiorno per minore età, trascorso il periodo necessario per l’espletamento delle indagini da parte del Comitato per i minori stranieri, risulti essere un minore abbandonato?
    Il minore può essere affidato ed essere iscritto nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento dei 14 anni e ricevere dunque un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento di tale età. Anche i minori entrati in Italia dopo il compimento di 14 anni e che non sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario, possono ricevere un permesso per motivi familiari.