- sia per l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità (disposto dal Tribunale per i minorenni - affidamento giudiziale - o, se vi sia il consenso dei genitori o del tutore, dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare - affidamento consensuale-). In ogni caso senza attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
- sia per l’apertura della tutela presso il Giudice Tutelare per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.