Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
  1. Qual è la durata del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria?
    Il permesso di soggiorno per protezione ha la validità di 5 anni.
  2. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere rinnovato?
    Sì, il permesso di soggiorno viene rinnovato sempre con la validità di 5 anni dopo aver acquisito il parere di chi ha concesso la protezione sussidiaria. Dove sussistano i requisiti, la persona può fare richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a lavoro subordinato o autonomo.
  3. Il lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può chiedere il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare?
    Sì (vedi la scheda relativa al ricongiungimento familiare).
  4. Lo straniero che possiede un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può iscriversi all’Anagrafe?
    Sì, ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.
  5. Quale documento equivalente al passaporto una persona con lo status di protezione sussidiaria può chiedere se non può ottenere il passaporto?
    Il titolo di viaggio per stranieri, che può essere rilasciato quando sussistono fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.

Domande sullo status di protezione sussidiaria

1. Chi si intende per familiari dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria?

  • il coniuge;
  • i figli minori, a condizione che siano non sposati ed a suo carico.
    (I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi);

2. Il titolare dello status di protezione sussidiaria può lavorare in Italia?
Il titolare dello status di protezione sussidiaria ha diritto allo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro;
E' consentito al titolare dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
Il titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può convertire tale permesso di soggiorno in lavoro subordinato o lavoro autonomo ove sussistano i requisiti previsti dalle norme.

3. Il titolare dello status di protezione sussidiaria può studiare in Italia?
Il minore titolare dello status di protezione sussidiaria ha accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
Il maggiorenne titolare dello status di protezione sussidiaria ha diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
Si applicano al titolare dello status di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

4. Che diritti ha il titolare dello status di protezione sussidiaria in materia di assistenza sociale e sanitaria?
Ha diritto allo stesso trattamento riconosciuto al cittadino italiano.

5. Se una persona ha un provvedimento di espulsione può ugualmente presentare domanda di protezione internazionale?
Sì, ma in questo caso viene disposto il trattenimento obbligatorio in un centro di permanenza temporanea e assistenza fino alla decisione della Commissione Territoriale competente.