Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo) o formazione
  1. Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione?
    La durata è massimo un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata.
  2. È rinnovabile il permesso di motivi studio?
    Sì il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali (vedi scheda "Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo) o formazione").
  3. Se si è muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, si può lavorare?
    Sì, per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
  4. Il permesso di soggiorno per motivi studio o formazione può essere convertito?
    Sì, può essere convertito in:
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato al raggiungimento della maggiore età (modello V2), senza verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al raggiungimento della maggiore età (modello Z2)
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (modello VA), con verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (modello Z) con verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi religiosi per quegli studenti che al termine degli studi religiosi prendono i voti e sono chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.
  5. Quali permessi di soggiorno è possibile convertire in permessi di soggiorno per studio e formazione?
    I permessi di soggiorno convertibili in permesso di soggiorno per studio e formazione sono i seguenti:
    - permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
    - permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio che non possa soggiornare in Italia per lungo periodo al compimento del 18° anno di età.
  6. Chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione può richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito?
    Sì, in quanto gli viene riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare.
  7. Con il permesso di soggiorno per motivi di studio si può chiedere l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale?
    Sì, è possibile chiedere l’iscrizione volontaria a pagamento.
  8. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
    Sì.