Domande e risposte sul permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo) o formazione
Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione?
La durata è massimo un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata.
Se si è muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, si può lavorare?
Sì, per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Quali permessi di soggiorno è possibile convertire in permessi di soggiorno per studio e formazione?
I permessi di soggiorno convertibili in permesso di soggiorno per studio e formazione sono i seguenti:
- permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
- permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio che non possa soggiornare in Italia per lungo periodo al compimento del 18° anno di età.
Chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione può richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito?
Sì, in quanto gli viene riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare.
Con il permesso di soggiorno per motivi di studio si può chiedere l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale?
Sì, è possibile chiedere l’iscrizione volontaria a pagamento.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
Sì.