Regione Toscana
Domande e risposte sul permesso di soggiorno per motivi di studio (Università)
  1. Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi di studio?
    La durata è massimo un anno.
  2. È rinnovabile il permesso di motivi studio?
    Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali.
    Nel caso di iscrizione ad Università, il permesso è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato un esame e negli anni successivi almeno due esami. Tuttavia, per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un esame. Può invece essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso (vedi scheda "Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (Università)"). Il permesso non può essere rilasciato comunque per più di 3 anni oltre il corso di studio (art. 46 c. 4 del Regolamento)
  3. Se si è muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, si può lavorare?
    Sì, per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
  4. Il permesso di soggiorno per motivi studio può essere convertito?
    Sì, può essere convertito in:
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dopo aver conseguito in Italia la laurea o titoli di studio post-laurea, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia (senza verifica della quota);
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo dopo aver conseguito in Italia la laurea o titoli di studio post-laurea, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia (senza verifica della quota);
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, durante il corso di studi con verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, durante il corso di studi (vedi schede relative);
    - permesso di soggiorno per motivi religiosi per quelli studenti che al termine degli studi religiosi prendano i voti e siano chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.
  5. Quali permessi di soggiorno è possibile convertire in permessi di soggiorno per studio?
    I permessi di soggiorno convertibili in permesso di soggiorno per studio e formazione sono i seguenti:
    a. permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
    b. permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio che non possa Soggiornare in Italia per lungo periodo al compimento del 18° anno di età.
  6. Chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio può richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito?
    Sì, in quanto gli viene riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare (vedi le schede "Nullaosta al ricongiungimento familare" e "Nullaosta per familiare a seguito").
  7. Con il permesso di soggiorno per motivi di studio si può chiedere l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale?
    Sì, è possibile chiedere l’iscrizione volontaria.
  8. Lo studente che ha conseguito in Italia il dottorato o il master di 2° livello che possibilità ha alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio? 
    Nel caso in cui lo studente non abbia ancora un'attività lavorativa ha la possibilità di essere iscritto per 12 mesi presso il Centro per l'Impiego e richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
    Nel caso in cui abbia già una proposta di assunzione, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro, presentando domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
  9. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
    Sì.