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Rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche o salute (gravidanza) [Non comunitario o apolide]

Consente alla straniera ed al marito convivente di rimanere sul territorio nazionale per i 6 mesi successivi alla data del parto.

 *Scheda informativa aggiornata alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*

Tempi del procedimento
Attivazione

Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno.

Durata

20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pistoia
Accesso al servizio
Requisiti
Documentazione richiesta
  • Modulo 210;
  • 4 foto formato tessera;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, limitatamente alle pagine scritte e timbrate (con particolare attenzione alla pagina su cui è apposto il visto d’ingresso) e originale in visione;
  • permesso di soggiorno in scadenza, in originale;
  • certificato di nascita del figlio/a con l’indicazione della paternità e della maternità.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 210 può essere reperito presso la Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa.

Presentare la domanda

Il richiedente deve recarsi alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pistoia
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 210, al richiedente viene consegnata una ricevuta  (cedolino) in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
Decorsi 20 giorni, il richiedente riceve il permesso di soggiorno rinnovato o l’eventuale provvedimento di diniego.

 

Riferimenti normativi
  1. Artt. 2 comma 6, 5, 13 comma 1, 19 comma 2 lett. d), 32 comma 1 e 36 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Artt. 9, 10 comma 4, 11, 12, 13, 28 comma 1 lett. c), e 44 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
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