1. Il permesso di soggiorno per culto o motivi religiosi dà diritto all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale?
I titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della legge 20.05.85, n. 222 e del DPR 17.02.87, n. 33, alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, hanno diritto all' iscrizione obbligatoria (gratutita) al Sistema Sanitario Nazionale. E' necessaria, in questo caso, un'attestazione da parte dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. In alternativa è prevista l'iscrizione volontaria.
2. Il permesso di soggiorno per studio e formazione può essere convertito in permesso per motivi religiosi?
Sì, per quegli studenti che al termine degli studi religiosi prendono i voti e sono chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.
3. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari può chiedere il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare?
Sì, purché la durata del permesso non sia inferiore ad un anno (vedi la scheda "Nullaosta al ricongiungimento familiare")
4. Ai titolari di questo permesso è consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle Università?
Sì, a parità di condizioni con gli studenti italiani
5. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
Sì.