Regione Toscana
Domande e risposte sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo) o formazione
  1. Il permesso di soggiorno per motivi studio o formazione può essere convertito?
    Sì, può essere convertito in:
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato al raggiungimento della maggiore età (modello V2) senza verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo al raggiungimento della maggiore età (modello Z2) senza verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (modello VA) con verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (modello Z) con verifica della quota;
    - permesso di soggiorno per motivi religiosi per quegli studenti che al termine degli studi religiosi prendono i voti e sono chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.
  2. Quali permessi di soggiorno è possibile convertire in permessi di soggiorno per studio e formazione?
    I permessi di soggiorno convertibili in permesso di soggiorno per studio e formazione sono i seguenti:
    a. permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;
    b. permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio che non possa Soggiornare in Italia per lungo periodo al compimento del 18° anno di età.
  3. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici?
    Sì.