
Il decreto ministeriale del 21 ottobre 2019 contiene l'elenco dei Paesi i cui cittadini dovranno presentare ulteriore documentazione rispetto all'ISEE. Indicazioni operative nel messaggio INPS del 3 dicembre 2019.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 maggio 2017, n. 2399
La circolare del Ministero dell'interno del 3/10/2016 fornisce ulteriori precisazioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione per la corretta applicazione dell'articolo 22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione.
Esecuzione delle sentenze n. 121 del 2023 del Tribunale di Trento, come confermata dalla sentenza n. 9 del 2025 della Corte di appello di Trento, e n. 2359 del 2025 del Tribunale di Torino, nonchè della sentenza del 22 ottobre 2025 del Tribunale di Monza (r.g. n. 1849/2025) in materia di inclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all' articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", tra i permessi di soggiorno validi ai fini dell'accesso all'Assegno unico e universale per i figli a carico e al Bonus asilo nido.
"Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevista dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
Oggetto: Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto dall' art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .