Con circolare del 6 settembre 2019 il Ministero dell’Interno risponde ad un quesito della Questura di Firenze in merito ai presupposti di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a favore dei figli minori.
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La circolare del Ministero dell'Interno del 9 ottobre 2014 ha fornito chiarimenti sul requisito dell'idoneità alloggiativa in caso di presenza di figli minori di anni 14.
Oggetto: D.P.C.M. 11.12.2014: Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non Ue per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per il 2014 - Attribuzione territoriale delle quote.
Oggetto: Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, recante "Attuazione della Direttiva 2011/51/2011, che modifica la Direttiva 2003/109/UE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".
Oggetto: Permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo. Requisito dell'idoneità alloggiativa ex art. 9. co. 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Parere.
E' indispensabile allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea per ottenere il successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Può essere richiesto solo dopo la pubblicazione del "decreto flussi" che stabilisce il numero di cittadini ammessi a lavorare nell'anno in corso.
Il familiare di titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri e loro familiari (ex titolare di Carta blu UE) può ottenere: - il permesso per motivi di famiglia (stessi requisiti previsti per il ricongiungimento); - il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (stessi requisiti previsti per gli ex titolari di Carta Blu UE)