Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il proprio nulla osta.
Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui all' art. 27 comma 1, lett. l) , m) , n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all' art. 40, comma 13 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea.
Per gli sportivi di cui all' art. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all' art. 40, comma 16 , 17 e 18 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e' rilasciato, fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.
Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all' art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , il visto e' rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall' art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' art. 40, comma 12 del DPR 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall' art. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' art. 40, comma 16 , 17 e 18 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 . Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.
In favore degli stranieri di cui all' art. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all' art. 40, comma 21 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all' articolo 40, comma 19 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103 , lo Sportello unico per l'immigrazione provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.
(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento".)