Regione Toscana
Percorso per eventi della vita
» Contenuti » Schede informative sui procedimenti » Nullaosta al lavoro subordinato per lavoratore domestico al seguito di cittadino italiano o comunitario che si trasferisce in Italia (art. 27 lett. e) del T.U.) [Non comunitario o apolide] (Modulo H)


Nullaosta al lavoro subordinato per lavoratore domestico al seguito di cittadino italiano o comunitario che si trasferisce in Italia (art. 27 lett. e) del T.U.) [Non comunitario o apolide] (Modulo H)

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico.

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Vice Prefetto Aggiunto Dott. Leandro Peraino
E-mail:
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. trasferimento in Italia per la prosecuzione di regolare rapporto di lavoro domestico in corso all’estero da almeno un anno, a tempo pieno, con cittadini italiani o comunitari, residenti all’estero;

del datore di lavoro:

  1. italiano o comunitario residente all’estero che si trasferisce in Italia.
Documentazione richiesta
  1. Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con madalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  2. documento d’identità del datore di lavoro in originale;
  3. fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità; 
  4. contratto di lavoro regolarmente in corso all'estero da almeno un anno a tempo pieno con cittadino italiano o comunitario residente all'estero, tradotto, legalizzato o apostillato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato estero nel quale aveva luogo il rapporto di lavoro;
  5. dichiarazione del datore di lavoro richiedente che attesta il suo rientro in Italia.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo H  

Presentare la domanda

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, richiedere e inviare il modulo in formato elettronico.

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 2, comma 2, e 40 commi 1, 2, 3, 4, 8 e 23 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Art. 5-bis e 27 comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  4. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
  5. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni”.
  6. Art. 3 della Legge n. 977 del 17 ottobre 1967 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” modificata dall’ art. 5 del D.Lgs. n. 345 del 4/08/1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”.
Per saperne di più